DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1957, n. 1350

Type DPR
Publication 1957-10-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 692, concernente la estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidita' e vecchiaia;

Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione dell'art. 5, comma primo, alla determinazione degli oneri per l'assistenza di malattia, riferibilmente al periodo dal 1 novembre 1955 al 31 dicembre 1956, a favore dei titolari di pensioni o di assegni vitalizi indicati all'art. 1, n. 2, della legge stessa;

Considerato che, in applicazione dell'art. 2 all'assistenza a favore dei titolari predetti provvede:

l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, per i titolari di pensioni o di assegni vitalizi che prima del pensionamento o della concessione dell'assegno vitalizio risultavano assistiti dall'Istituto stesso;

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per i titolari di pensioni relative a gia' dipendenti delle aziende speciali per l'impianto e l'esercizio dei servizi municipalizzati e per quelli che prima del pensionamento risultavano assistiti dall'Istituto medesimo;

Considerato che, in applicazione dell'art. 5, lett. c), l'onere per l'assistenza a favore dei titolari predetti, salvo le disposizioni contenute nel terzo comma dello stesso art. 5, e' a carico delle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, dei Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati dai Comuni, Province o Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza e dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - Sezione previdenza;

Considerata la consistenza numerica della parte dei titolari predetti per i quali all'assistenza di malattia deve provvedere l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ed il relativo costo medio per l'assistenza stessa comprensivo delle spese generali;

Ritenuto che l'onere complessivo della detta parte di titolari di pensioni e di assegni vitalizi e' da ripartirsi tra le Casse pensioni, i Monti o Fondi speciali per pensioni e la gestione previdenza dell'I.N.A.D.E.L. in applicazione del secondo comma del citato art. 5;

Ritenuto che per quanto concerne la determinazione degli oneri per assistenza malattia a favore dei titolari di pensioni relativi alla parte degli iscritti alle Casse pensioni non assistiti dall'I.N.A.D.E.L. occorrera' provvedere con successivo decreto dopo aver sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali ai sensi del citato art. 5, comma primo;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

L'onere derivante all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali dalla corresponsione delle prestazioni sanitarie a favore dei titolari di pensioni dirette e indirette a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, ovvero a carico dei Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati dai Comuni, Province e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonche' a favore dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - Sezione previdenza, e' determinato in complessive lire 750.000.000 per il periodo dal 1 novembre 1955 al 31 dicembre 1955 e lire 2.250.000.000 per l'intero anno 1956. Tale onere e' posto a carico: 1) riferibilmente al periodo dal 1 novembre 1955 al 31 dicembre 1955: a) della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali per lire 636.775.533; b) della Cassa per le pensioni ai sanitari per lire 46.735.100; c) della Cassa per le pensioni agli insegnanti per lire 10.819.767; d) dei Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da enti locali, per complessive lire 10.710.100, da ripartirsi tra i vari Monti, Istituti o Fondi in proporzione alla consistenza numerica dei rispettivi iscritti in attivita' di servizio al 1 gennaio 1956; e) dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - Sezione previdenza, per lire 44.959.500; 2) riferibilmente all'anno 1956: a) della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali per lire 1.910.326.600; b) della Cassa per le pensioni ai sanitari per lire 140.205.300; c) della Cassa per le pensioni agli insegnanti per lire 32.459.300; d) dei Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali amministrati dagli enti locali per complessive lire 32.130.300, da ripartirsi tra i vari Monti, Istituti o Fondi in proporzione alla consistenza numerica dei rispettivi iscritti in attivita' di servizio al 1 gennaio 1956; e) dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - Sezione previdenza, per lire 134.878.500.

Art. 2

L'onere di cui al comma primo dell'art. 1 relativo al periodo dal 1 novembre 1955 al 31 dicembre 1956 comprende le spese per l'attuazione degli impianti e delle attrezzature sanitarie previste dall'art. 5, comma terzo, della, legge 4 agosto 1955, n. 692.

GRONCHI MEDICI - TAMBRONI - GUI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 gennaio 1958

Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 13. - RELLEVA

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