DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1957, n. 1368
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Veduta la deliberazione in data 4 dicembre 1956, con la quale il Consiglio di amministrazione della Azienda di Stato per le foreste demaniali in accoglimento della richiesta fatta dal Ministero del tesoro ha disposto la maggiorazione del contributo annuo da L. 800.000 a L. 1.400.000 per ciascun posto di assistente ordinario, assumendo altresi' a proprio carico l'onere per il trattamento economico di cessazione dal servizio nella misura del 20% su L. 1.400.000 e ogni altro futuro eventuale onere concernente il trattamento economico degli assistenti ordinari;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Firenze in data 24 gennaio 1956 per il finanziamento di tre posti di assistente ordinario presso la Facolta' di agraria della Universita' di Firenze.
Art. 2
Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, tre posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Universita' di Firenze in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti i posti di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi, con l'obbligo, per l'ente finanziatore, di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari dei posti stessi.
GRONCHI MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 18. - RELLEVA
Convenzione fra l'Universita' di Firenze e l'Azienda di Stato per le foreste demaniali-art. 1
Repertorio n. 420 Convenzione fra l'Universita' degli studi di Firenze e l'Azienda di Stato per le foreste demaniali per la istituzione di numero tre posti di ruolo di assistente ordinario di cattedre forestali. L'anno millenovecentocinquantasei questo giorno 24 del mese di gennaio, in Firenze, nella sede dell'Universita' degli studi piazza San Marco, 4, innanzi a me dott. Tullio Gallo, direttore amministrativo dell'universita' di Firenze e come tale delegato, con decreto del rettore in data 1° luglio 1950, a ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti e i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Universita' medesima a norma dell'art. 129 del vigente regolamento universitario senza l'assistenza di testimoni avendovi le parti con me d'accordo rinunciato, sono personalmente comparsi i signori: Camaiti ing prof. Alberto fu Antonio, nato a Roma, e domiciliato a Roma, via C. Carducci 5, nella sua qualita' di direttore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda stessa come da deliberazione del 18 settembre 1954 e 29 settembre 1255 (allegati A e B); Lamanna prof. E. Paolo fu Angelo, nato a Matera, domiciliato a Firenze, piazza San Marco 4, nella sua qualita' di rettore dell'Universita' degli studi di Firenze, autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Firenze, con deliberazione del 24 gennaio 1955 (allegato C). Premesso: Che corrispondentemente all'aumento di due posti di ruolo di materie forestali della Facolta' di agraria dell'Universita' di Firenze ed alle esigenze, delle altre cattedre forestali esistenti, si rende necessario un aumento di posti di ruolo di assistente ordinario; Che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, in conformita' all'art. 67 del regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172, art. 11 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 e del regio decreto 26 marzo 1946, n. 657, relativi alle spese per l'istruzione forestale, e' venuta nella determinazione di potenziare gli studi forestali con adeguato finanziamento per la istituzione oltre che di posti di professore di ruolo anche di posti di assistente di ruolo per le cattedre di insegnamento di materie forestali, nonche' per il migliore funzionamento dell'attivita' didattica della Sezione forestale della Facolta' di agraria di Firenze; Che il Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Firenze ha preso atto con vivo compiacimento della determinazione di cui sopra; Tutto cio' premesso i sopracitati signori, della cui personale identita' e piena capacita' giuridica io ufficiale rogante sono certo, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Presso la Facolta' di agraria dell'Universita' degli studi di Firenze saranno istituiti, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, tre posti di assistente ordinario, in aggiunta a quelli gia' assegnati alla Facolta' stessa, da destinare alle cattedre di discipline forestali. Il trattamento giuridico ed economico nonche' il trattamento di quiescenza dei titolari dei sopradetti posti di assistente sara' quello previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, riguardante la istituzione dei ruoli statali del personale assistente tecnico e subalterno dell'Universita'.
Convenzione fra l'Universita' di Firenze e l'Azienda di Stato per le foreste demaniali-art. 2
Art. 2. L'Azienda di Stato per le foreste demaniali si obbliga di corrispondere annualmente all'Universita' degli studi di Firenze, per il finanziamento dei posti di assistente di cui all'art. 1 la somma di L. 2.400.000 pari a L. 800.000 per ciascun posto di assistente ordinario, da pagarsi a decorrere dalla nomina degli assistenti di ruolo.
Convenzione fra l'Universita' di Firenze e l'Azienda di Stato per le foreste demaniali-art. 3
Art. 3. L'Universita' di Firenze si obbliga, in esecuzione della istituzione dei posti di cui all'art. 1: a) a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti rispettivamente dovuti dallo Stato agli assistenti di cui all'art. 1 compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute cime sugli stipendi dei predetti assistenti dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro; b) ad aggiungere alla dotazione ordinaria delle cattedre alle quali gli assistenti sono assegnati, la somma che rimanesse disponibile dopo eseguito il versamento allo Stato della somma per i titoli di cui alla precedente lettera a). Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico del personale assistente di ruolo, disposto dallo Stato, la somma di L. 2.400.000 risultasse inferiore a quella necessaria all'Universita' degli studi di Firenze per versare allo Stato le somme dovute ai sensi del sopraddetto art. 3, lettera a) per i predetti posti di ruolo di assistente, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali si impegna, per tutta la durata della presente convenzione, a versare annualmente all'Universita' di Firenze la somma occorrente per integrare la differenza stessa.
Convenzione fra l'Universita' di Firenze e l'Azienda di Stato per le foreste demaniali-art. 4
Art. 4. Qualora in qualsiasi momento venga meno il contributo previsto dalla presente convenzione ovvero questa non sia rinnovata alla scadenza, i posti di cui trattasi dovranno senz'altro intendersi soppressi con la conseguente cessazione dal servizio degli assistenti.
Convenzione fra l'Universita' di Firenze e l'Azienda di Stato per le foreste demaniali-art. 5
Art. 5. La presente convenzione avra' la durata di anni 10 (dieci) a decorrere dall'anno 1955-56 (1° novembre 1255) e si intendera' automaticamente rinnovata per uguale periodo di tempo qualora non venga denunciata almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione fra l'Universita' di Firenze e l'Azienda di Stato per le foreste demaniali-art. 6
Art. 6 La presente convenzione si intende subordinata all'approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione. La presente convenzione stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Firenze sara' registrata in esenzione di tasse di registro e bollo, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Il presente atto che consta di due fogli di carta libera uso bollo scritti da persona di mia fiducia su pagine sei e sin qui parte della successiva, viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono a forma di legge con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Universita' di Firenze. F.to Camaiti Alberto " E.P. Lamanna " Tullio Gallo Registrato a Firenze (Atti civili) addi' 25 gennaio 1956, n. 9313, vol. 541. Esatte L. (gratis).
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