DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1957, n. 1381

Type DPR
Publication 1957-10-23
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Scuola di perfezionamento in fisio-chinesiterapia ortopedica Art. 354. - Presso la clinica ortopedica dell'Universita' di Bologna e' istituita una scuola di perfezionamento in fisio-chinesiterapia ortopedica che conferisce il diploma di specialista in fisio-chinesiterapia ortopedica. Il direttore della scuola e' il direttore della clinica ortopedica. I docenti del corso saranno scelti tra i professori della Facolta' di medicina e chirurgia su designazione della Facolta' stessa. Art. 355. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Essa ha indirizzo teorico-pratico con lo scopo di specializzare nella rieducazione e riabilitazione funzionale e professionale di tutti i motulesi. L'ammissione alla scuola avviene attraverso concorso interno con esami ed eventuali prove pratiche. Il numero degli ammessi e' stabilito anno per anno dalla Direzione della scuola, numero che non puo' superare i dieci. Art. 356. - La durata del corso e' di due anni. Gli iscritti hanno l'obbligo di una frequenza continuata ed ininterrotta. Art. 357. - Gli insegnamenti obbligatori sono i seguenti: 1° anno: 1) Anatomia dell'apparato motore; 2) Fisiologia dell'apparato motore; 3) Patologia delle motulesioni; 4) Termoterapia; 5) Massoterapia; 6) Idroterapia, balneoterapia. 2° anno: 1) Clinica delle motulesioni; 2) Terapia delle radiazioni; 3) Elettroterapia; 4) Ginnastica, medica (profilattica e correttiva); 5) Terapia del movimento e meccanoterapia; 6) Rieducazione motoria e riabilitazione. In un manifesto annuale della clinica ortopedica vengono esposte le norme dettagliate riguardanti i vari insegnamenti. Art. 358. - Alla fine del primo anno gli iscritti dovranno sostenere un esame di profitto nel gruppo di materie del primo corso. Alla fine del secondo anno gli iscritti dovranno sostenere un esame di profitto nel gruppo di materie del secondo corso. L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

GRONCHI MORO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 novembre 1957

Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 55. - DI PRETORO

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