DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1957, n. 1392
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 7 febbraio 1951, n. 82, modificata dalla legge 16 aprile 1953, n. 321, concernente l'istituzione del Centro nazionale per il Catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; Ritenuta la necessita' di emanare le norme regolamentari intese a disciplinare la pratica applicazione delle norme contenute nella legge di cui sopra; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 7 febbraio 1951, n. 82, modificata dalla legge 16 aprile 1953, n. 321, concernente l'istituzione del Centro nazionale per il Catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche.
GRONCHI ZOLI - MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 93. - RELLEVA
Regolamento di esecuzione della L. 7 febbraio 1951, n. 82-art. 1
Regolamento di esecuzione della legge 7 febbraio 1951, n. 82 modificata dalla legge 16 aprile 1953, n. 321 Art. 1. Il governo tecnico ed amministrativo e la gestione economica e patrimoniale del Centro nazionale per il Catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche sono affidati al Comitato direttivo di cui all'art. 5 della legge 7 febbraio 1951, n. 82, sostituito dall'art. 1 della legge 16 aprile 1953, n. 321. Qualora il Comitato sia integrato da un esperto della Biblioteca Vaticana, a termini delle citate disposizioni, il medesimo interverra' alle adunanze del Comitato allo stesso titolo degli altri componenti. Al Comitato direttivo competono le seguenti attribuzioni: a) redigere lo statuto del Centro nazionale per il Catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; b) deliberare nel mese di marzo di ciascun anno sul bilancio preventivo dell'esercizio successivo e nel mese di ottobre sul Consuntivo dell'esercizio scaduto; c) deliberare: sui requisiti e le condizioni per la nomina del direttore del Centro e su quelli di cui deve essere in possesso il personale a cui sono affidati, a norma dell'art. 10 della legge 7 febbraio 1951, n. 82, la compilazione e la revisione delle schede del Catalogo unico delle biblioteche italiane ed il lavoro manuale richiesto dall'apprestamento ed ordinamento del materiale bibliografico; sulla consistenza numerica e sulla misura del compenso da corrispondere a tale personale, nonche' sul trattamento economico del direttore; deliberare su quant'altro possa occorrere per l'attuazione degli scopi dell'ente. I provvedimenti di cui alla lettera a) devono essere approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, quelli di cui alla lettera c) devono essere approvati con decreto da emanarsi dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.
Regolamento di esecuzione della L. 7 febbraio 1951, n. 82-art. 2
Art. 2. Allo scopo di facilitare l'esame e la risoluzione di speciali questioni e' attribuita al Comitato direttivo del Centro nazionale per il Catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, la facolta' di convocare alle adunanze del Comitato, per singoli argomenti e di volta in volta, tecnici ed esperti di riconosciuta competenza, con funzione meramente consuntiva. Ai fini del trattamento di missione, i predetti esperti, che siano estranei all'Amministrazione dello Stato, vengono equiparati ai funzionari direttivi con qualifica di direttore di divisione.
Regolamento di esecuzione della L. 7 febbraio 1951, n. 82-art. 3
Art. 3. L'esercizio finanziario del Centro nazionale per il Catalogo unico delle, biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche ha inizio il 1 luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.
Regolamento di esecuzione della L. 7 febbraio 1951, n. 82-art. 4
Art. 4. E' istituito presso il Centro nazionale per il Catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche un Collegio di revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti. I membri del Collegio dei revisori dei conti sono cosi' designati: a) un revisore effettivo ed un supplente dal Ministero della pubblica istruzione; b) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministero del tesoro; c) un revisore effettivo dal Presidente della Corte dei conti. Essi sono nominati con decreto del Ministero della pubblica istruzione. Al Collegio dei revisori dei conti e' affidato il compito di provvedere al riscontro degli atti di gestione, di accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, di esaminare il bilancio di previsione e il rendiconto, redigendo apposite relazioni, e di effettuare verifiche di cassa. Le relazioni del Collegio dei revisori dei conti vanno unite ai verbali delle deliberazioni del Comitato direttivo sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo, verbali che, entro un mese dalle rispettive date, sono da trasmettersi al Ministero della pubblica istruzione per la approvazione e per il successivo inoltro alla Conte dei conti. I revisori dei conti, che esplicano il loro mandato anche individualmente, devono assistere alle riunioni del Comitato direttivo tutte le volte che questo debba formulare modifiche da apportare allo statuto o deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo o determinare il trattamento economico e giuridico del personale. Essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati. I revisori supplenti eserciteranno le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi, in conformita' delle norme contenute nell'[art. 2401 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2401), in quanto applicabili. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MORO
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