DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1957, n. 1397

Type DPR
Publication 1957-10-23
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 3 della legge 20 giugno 1956, n. 658, che ha istituito una ricompensa al merito civile; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e il Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato il regolamento, annesso al presente decreto e vistato dal Ministro per l'interno, contenente le norme di esecuzione della legge 20 giugno 1956, n. 658, che ha istituito una ricompensa al merito civile.

GRONCHI ZOLI - TAMBRONI - GONELLA - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 febbraio 1958

Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 87. - RELLEVA

Regolamento di esecuzione della L. 20 giugno 1956, n. 658-art. 1

Regolamento di esecuzione della legge 20 giugno 1956, n. 658 relativa alla istituzione di una ricompensa al merito civile Art. 1. La medaglia di cui all'art. 2 della legge ha il diametro di 30 millimetri. Su di un verso e' effigiato l'emblema dello Stato con intorno la leggenda "al merito civile" e sull'altro una quercia fronzuta il cui tronco e' interrotto da un cartiglio nel quale sono incisi il nome e cognome del decorato, ovvero la denominazione dell'Ente o Corpo decorato, e l'anno della concessione.

Regolamento di esecuzione della L. 20 giugno 1956, n. 658-art. 2

Art. 2. La medaglia si porta sul petto, a sinistra, appesa al nastro composto di due striscie tricolori affiancate di 19 millimetri ciascuna. In luogo della medaglia puo' portarsi un nastrino di otto millimetri di altezza della stessa foggia del nastro. Sul nastrino della medaglia d'oro e d'argento e' applicata una stella a cinque punte, rispettivamente di oro o di argento. La medaglia concessa ad Enti o Corpi e' appesa alla bandiera od al labaro, qualora l'Ente od il Corpo ne siano dotati.

Regolamento di esecuzione della L. 20 giugno 1956, n. 658-art. 3

Art. 3. Non e' consentito il conferimento di piu' ricompense per atti diretti ad un unico fine, anche se molteplici siano state le azioni compiute dalla medesima persona. La commutazione di piu' ricompense di grado inferiore in una di grado superiore non e' ammessa.

Regolamento di esecuzione della L. 20 giugno 1956, n. 658-art. 4

Art. 4. Le ricompense al merito civile possono essere concesse anche alla memoria, qualora al momento della concessione il benemerito sia deceduto.

Regolamento di esecuzione della L. 20 giugno 1956, n. 658-art. 5

Art. 5. Il Ministero dell'interno, venuto comunque a conoscenza dei fatti che possano dar luogo alla concessione di ricompensa al merito civile promuove l'istruttoria all'uopo occorrente. Detta istruttoria e' demandata ai prefetti, osservando la procedura di cui all'articolo seguente. Per le azioni compiute fuori del territorio dello Stato, la istruttoria e' demandata alla competente autorita' consolare.

Regolamento di esecuzione della L. 20 giugno 1956, n. 658-art. 6

Art. 6. Le azioni per le quali puo' farsi luogo alla concessione di ricompense al merito civile devono risultare da apposita deliberazione di Giunta del Comune, in cui sono avvenuti i fatti, corredata da attestazioni di eventuali testimoni oculari. Alle proposte devono, inoltre, essere uniti quei documenti che siano reputati necessari per una esatta valutazione del merito. La documentazione deve essere corredata da una dettagliata relazione illustrativa dei sacrifici affrontati dal designato, ovvero degli studi e delle esperienze dal medesimo compiuti e dei risultati conseguiti. Per le azioni compiute fuori del territorio dello Stato non occorre la deliberazione di cui al primo comma del presente articolo.

Regolamento di esecuzione della L. 20 giugno 1956, n. 658-art. 7

Art. 7. Puo' prescindersi dalla procedura di cui all'articolo precedente, qualora, per le circostanze di tempo e di luogo nelle quali le azioni siano state compiute o per la qualita' delle persone che eventualmente vi abbiano presenziato, i fatti possano ritenersi sufficientemente accertati. Ugualmente non occorre esperire la procedura di cui all'articolo precedente, ove si tratti di Enti, Corpi o persone notoriamente benemeriti, ovvero di avvenimenti che abbiano avuto diffusa ed eccezionale risonanza.

Regolamento di esecuzione della L. 20 giugno 1956, n. 658-art. 8

Art. 8. La Commissione, di cui all'art. 4 della legge, qualora ravvisi nelle azioni compiute gli estremi per la concessione di una ricompensa al valor civile, puo' proporre che venga concessa detta ricompensa.

Regolamento di esecuzione della L. 20 giugno 1956, n. 658-art. 9

Art. 9. Fa fede del conferimento della ricompensa al merito civile il brevetto rilasciato dal Ministro per l'interno, indicante le generalita' del premiato e la motivazione della concessione.

Regolamento di esecuzione della L. 20 giugno 1956, n. 658-art. 10

Art. 10. Il Ministro per l'interno partecipa di volta in volta ai Comuni di nascita dei decorati la concessione delle ricompense al merito civile, dando comunicazione integrale della motivazione. In base a tali partecipazioni, i Comuni interessati provvedono a prendere nota delle concessioni di ricompense al merito civile per farne poi richiamo nei certificati di rito da rilasciarsi su richiesta della autorita' giudiziaria. Al Comune di nascita del decorato spetta, inoltre, l'obbligo di portare a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio, con l'inserzione nelle pubblicazioni che eventualmente emanino dall'Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno. Le sentenze di condanna che comportino la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, emanate a carico di coloro che hanno ottenuto ricompense al merito civile, vengono dalle cancellerie delle autorita' giudiziarie competenti inviate in copia al Ministero dell'interno entro il termine di trenta giorni dopo che sono divenute irrevocabili. Tale circostanza deve risultare da espressa dichiarazione della competente cancelleria, apposta sulla copia della sentenza.

Regolamento di esecuzione della L. 20 giugno 1956, n. 658-art. 11

Art. 11. La insegna ed il brevetto della medaglia al merito civile concessa alla memoria, sono attribuiti in proprieta' al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata, per sua colpa, sentenza di separazione e purche' conservi lo stato vedovile. In mancanza del coniuge e nell'ipotesi in cui non abbia titolo, ai sensi del comma precedente, l'insegna ed il brevetto sono attribuiti al maggiore dei figli; in mancanza di figli, al padre; in mancanza dei figli e del padre, alla madre ed, ove manchino tutti i predetti congiunti, al maggiore dei fratelli o delle sorelle. In mancanza anche dei fratelli e delle sorelle, l'insegna ed il brevetto del deceduto sono attribuiti al Corpo, cui egli eventualmente apparteneva al momento in cui compi' l'atto coraggioso, ovvero al Comune di nascita. Per ottenere l'assegnazione dell'insegna e del brevetto della ricompensa al merito civile concessa alla memoria e' necessario essere di buona condotta morale e civile. In caso di morte della persona alla quale furono attribuiti in proprieta' l'insegna ed il brevetto della ricompensa concessa alla memoria, i trasferimenti di proprieta' dell'insegna e del brevetto sono regolati dalle norme del [Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262) sulle successioni. Tali disposizioni si applicano anche nel caso di morte del decorato, che sia in possesso dell'insegna e del brevetto.

Regolamento di esecuzione della L. 20 giugno 1956, n. 658-art. 12

Art. 12. Le decorazioni al merito civile vengono - di norma - consegnate in forma solenne ai titolari od alle persone, cui sono attribuite in proprieta', dal sindaco del Comune di residenza o, se si tratta di appartenenti ad Enti o Corpi, dalla competente autorita' in occasione delle ricorrenza, che saranno determinate dal Ministro per l'interno. Il Ministro per l'interno: TAMBRONI

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