DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1957, n. 1402
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari esteri; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data, a decorrere dalla loro entrata in vigore, ai seguenti Accordi internazionali: Accordo tra l'Italia e l'Austria per lo scambio dei film e la collaborazione nel campo cinematografico concluso a Vienna il 23 marzo 1957; Accordo tra l'Italia e la Francia di coproduzione, cinematografica con norme sulla procedura d'applicazione e scambi di Note, concluso a Parigi il 15 marzo 1955; Scambio di Note tra l'Italia, e la Francia per la modifica del paragrafo C dell'art. 6 dell'Accordo di coproduzione cinematografica del 15 marzo 1955, effettuato a Parigi il 13 gennaio - 13 febbraio 1956; Scambio di Note tra l'Italia e la Francia per la modifica dei paragrafi A, C e D, dell'art. 6 dell'Accordo di coproduzione cinematografica del 15 marzo 1955, effettuato a Parigi il 20 - febbraio - 19 aprile - 11 maggio 1957; Protocollo tra l'Italia e la Germania relativo alle relazioni economiche nel campo della cinematografia, concluso a Roma e a Bonn il 18 ottobre 1955; Accordo cinematografico, tra l'Italia e la Spagna, concluso a Madrid il 16 aprile 1956; Accordo tra l'Italia e la Spagna, di coproduzione cinematografica, concluso a Venezia il 5 settembre 1956; Scambio di Note tra l'Italia e la Spagna per la abrogazione della lettera B dell'art. III dell'Accordo di coproduzione cinematografica del 5 settembre 1956, effettuato a Roma il 12-16 luglio 1957.
GRONCHI ZOLI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 35. - RELLEVA
Accordo-art. I
Accordo tra il Governo italiano ed il Governo Federale Austriaco per lo scambio dei film e la collaborazione nel campo cinematografico. (23 marzo 1957) IL GOVERNO ITALIANO, ed il GOVERNO FEDERALE AUSTRIACO, nell'intento di favorire ed incrementare i rapporti cinematografici tra i due Paesi, sono addivenuti al seguente Accordo: Art. I 1. Nel quadro delle disposizioni di legge in vigore l'importazione e lo sfruttamento di film in lingua originale a lungo o a corto metraggio, con o senza sottotitoli, non sono sottoposti dalle due Parti ad alcuna limitazione. 2. Egualmente non sono sottoposti ad alcuna limitazione la importazione e lo sfruttamento di film in versione doppiata; a lungo o a cortometraggio, a carattere documentario, culturale, educativo o scientifico.
Accordo-art. II
Art. II Nel quadro delle disposizioni di legge in vigore le due Parti esamineranno benevolmente le domande di importazione e sfruttamento dei film destinati alla televisione, che non abbiano carattere pubblicitario.
Accordo-art. III
Art. III 1. L'importazione di materiale (immagine e suono) proveniente da giornali filmati di attualita' italiani ed austriaci sara' autorizzata dalle due Parti con criteri di larghezza. 2. La disposizione del precedente paragrafo non si applica all'importazione di giornali filmati completi di attualita', destinati ad essere proiettati senza modifiche nel Paese di importazione. Cio' vale anche per il materiale (immagini e suono) destinato alla composizione dei giornali filmati di attualita' riproducenti senza mutamenti il carattere di un giornale filmato del Paese di esportazione. 3. Il semplice spostamento della successione delle immagini di un giornale filmato di attualita' importato, la riduzione oppure un non rilevante aumento di metraggio non sono da considerarsi modifiche.
Accordo-art. IV
Art. IV 1. Le Autorita' austriache autorizzeranno l'importazione e lo sfruttamento di film italiani spettacolari a lungometraggio in versione doppiata nella misura di 15 film nel periodo 1 marzo 1957-31 agosto 1957 e di 30 film nel periodo 1 settembre 1957-31 agosto 1958. 2. Le Autorita' italiane autorizzeranno l'importazione e lo sfruttamento di film austriaci spettacolari a lungometraggio in versione doppiata, nella misura di 15 film nel periodo 1 marzo 1957-31 agosto 1957 e di 30 film nel periodo 1 settembre 1957-31 agosto 1958. 3. Qualora le richieste per l'importazione e lo sfruttamento di film spettacolari a lungometraggio in versione doppiata dovessero superare il numero di cui ai precedenti paragrafi, le Autorita' competenti dei due Paesi si riservano di comune accordo di esaminare la possibilita' di concedere ulteriori autorizzazioni. 4. I film spettacolari a lungometraggio presentati dai uno dei due Paesi in Festival internazionali cinematografici dell'altro Paese verranno ammessi all'importazione ed allo sfruttamento nella versione doppiata, senza essere computati nelle quote di cui ai paragrafi 1 e 2.
Accordo-art. V
Art. V 1. L'importazione dei film di cui agli articoli precedenti, qualunque sia il Paese di provenienza, e' subordinata da entrambe le Parti alla esibizione di un certificato attestante la nazionalita' austriaca o italiana del film. 2. Tale certificato sara' rilasciato da parte austriaca dal Fachverband der Filmindustrie Oesterreichs e da parte italiana dalla Direzione generale dello spettacolo. 3. Condizione essenziale per il rilascio da parte italiana del certificato di nazionalita' dei film a lungometraggio e' che siano stati ammessi alla programmazione obbligatoria in Italia.
Accordo-art. VI
Art. VI 1. I film italiani introdotti in Austria potranno essere sfruttati nel territorio della Repubblica Austriaca. 2. I film austriaci introdotti in Italia potranno essere sfruttati nel territorio della Repubblica italiana, nelle ex-colonie italiane e sulle navi battenti bandiera italiana.
Accordo-art. VII
Art. VII 1. Le autorizzazioni all'importazione e allo sfruttamento dei film in versione doppiata saranno rilasciate dalle Autorita' competenti dei due Paesi soltanto per i film presentati in prima visione mondiale non oltre trentasei mesi prima della presentazione della domanda diretta ad ottenere la relativa autorizzazione. 2. Deroghe potranno tuttavia essere ammesse di comune accordo per i film di particolare valore artistico.
Accordo-art. VIII
Art. VIII Il trasferimento dei proventi derivanti dallo sfruttamento di film importati nel quadro del presente Accordo avra' luogo secondo le norme dell'Accordo di pagamento in vigore fra i due Paesi al momento in cui il trasferimento stesso viene effettuato.
Accordo-art. IX
Art. IX 1. Le due Parti contraenti si impegnano a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni riguardanti lo scambio di film e quelle disposizioni che possono interessare le relazioni cinematografiche fra i due Paesi. 2. In particolare il Ministero federale per il commercio e la ricostruzione informera' la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo - di ogni autorizzazione rilasciata per l'importazione di film italiani in Austria, da qualunque Stato essi provengano. A sua volta la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo - informera' il Ministero federale del commercio e della ricostruzione di ogni autorizzazione rilasciata per lo sfruttamento di film austriaci in Italia, da qualunque Stato essi provengano.
Accordo-art. X
Art. X Le Parti contraenti si adopereranno per incoraggiare la realizzazione di film a lungometraggio di coproduzione fra l'Italia e l'Austria. Tali film dovranno soddisfare alle condizioni seguenti: a) l'ammissione dei film al beneficio della coproduzione e subordinata ad un preventivo benestare delle Autorita' competenti dei due Paesi, alle quali i coproduttori dovranno preventivamente presentare la documentazione riguardante gli elementi artistici, tecnici e finanziari del film; b) l'apporto finanziario dei coproduttori dovra' essere possibilmente proporzionato al rendimento dei due mercati; c) tale proporzione dovra', nell'insieme, essere rispettata durante la realizzazione di questi film, riguardo ai diversi elementi della produzione (personale, prestazioni artistiche e tecniche, mezzi tecnici).
Accordo-art. XI
Art. XI 1. I film realizzati in coproduzione saranno considerati nazionali dalle competenti Autorita' dei due Paesi e di conseguenza beneficeranno delle provvidenze previste per film nazionali dalle disposizioni in vigore e da quelle che potranno essere adottate in ognuno dei due Paesi. Tali provvidenze saranno integralmente destinate al coproduttore del Paese che le concede. 2. I proventi dei film di coproduzione dovranno essere suddivisi proporzionalmente agli apporti di ognuno dei coproduttori ed i mercati di spettanza esclusiva dovranno essere cosi' ripartiti: a) al coproduttore austriaco: il territorio della Repubblica Austriaca; b) al coproduttore italiano: il territorio della Repubblica italiana, delle ex colonie italiane e le navi battenti bandiera italiana. 3. I proventi realizzati in terzi Paesi saranno ripartiti pro-rata secondo i rispettivi apporti fra i coproduttori dei due Paesi. I coproduttori hanno comunque facolta' di ripartire fra loro tali Paesi. Detta ripartizione dovra' essere approvata dalle competenti Autorita' dei due Paesi. 4. Le copie per lo sfruttamento dovranno, salvo impossibilita' tecniche, essere stampate nel Paese cui esse sono destinate.
Accordo-art. XII
Art. XII Per l'attuazione delle coproduzioni valgono le seguenti norme: 1) esse sono soggette al consenso preventivo dei due uffici competenti e cioe' nella Repubblica Austriaca del Ministero federale del commercio e della ricostruzione, nella Repubblica italiana della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo. Questi, prima di dare il loro benestare, si consulteranno reciprocamente; 2) le riprese di interni ed esterni dovranno essere eseguite esclusivamente nei due Paesi, salvo quelle eccezioni richieste dal contenuto del film; 3) nel caso dell'esportazione del film in un Paese, in cui l'importazione dei film di una delle Parti contraenti sia contingentata, l'esportazione, come regola, sara' imputata al contingente del Paese in cui ha sede il coproduttore, l'apporto finanziario del quale sia preponderante nella produzione del film. I film in cui l'apporto dei coproduttori dei due Paesi e' equivalente saranno imputati al contingente del Paese che ha maggiori possibilita' di sfruttamento nel Paese d'acquisto. Tale regola si applica alle coproduzioni minoritarie austriache, per la sola Repubblica Federale di Germania, quando vi sia disponibilita' nel contingente austriaco. Qualora il contingente fosse applicato verso uno solo dei due Paesi, il film sara' considerato di nazionalita' del Paese verso cui non vige il contingente, indipendentemente dalla preponderanza degli apporti di uno o dell'altro Paese; 4) i film di coproduzione, in terzi Paesi e nei Festival cinematografici internazionali, dovranno essere dichiarati coproduzioni italo-austriache nei titoli di testa e in tutta la pubblicita'; 5) i due coproduttori stabiliranno di comune accordo in quale versione i film saranno presentati ai Festival cinematografici internazionali; 6) gli uffici competenti dei due Paesi si adopereranno entrambi per ottenere che tali film, presentati nei Festival cinematografici internazionali, non siano imputati ai contingenti assegnati ai rispettivi Paesi.
Accordo-art. XIII
Art. XIII 1. Possono essere considerati di coproduzione anche i film destinati alla gioventu'. Si deve qui trattare di film di buona qualita', che possiedono tali valori positivi, dal punto di vista umano e sociale, da garantire una influenza favorevole sulla formazione intellettuale e morale della gioventu'. Potranno essere ammessi al beneficio di questo tipo di coproduzione solo i film che abbiano ricevuto l'approvazione delle Autorita' competenti dei due Paesi e che abbiano ottenuto, con la garanzia di un contratto di distribuzione, una partecipazione minima del 10% del costo del film. 2. I film destinati alla gioventu', per accedere ai benefici previsti per questa categoria, dovranno ottenere un benestare di massima prima dell'inizio della lavorazione, previo esame del soggetto da parte delle competenti Autorita' dei due Paesi. 3. L'ammissione definitiva al beneficio delle particolari condizioni riservate a questa categoria di film sara' subordinata alla visione del film, dopo la sua realizzazione e prima della sua programmazione commerciale nel Paese minoritario.
Accordo-art. XIV
Art. XIV Le competenti Autorita' dei due Paesi potranno autorizzare la realizzazione in coproduzione di film di particolare valore internazionale o di film per la gioventu' tra l'Italia, l'Austria ed i Paesi con i quali l'una e l'altra hanno firmato rispettivamente accordi di coproduzione. Le condizioni di ammissione di tali film ai benefici della coproduzione dovranno formare oggetto di particolare esame caso per caso.
Accordo-art. XV
Art. XV Le Parti contraenti accorderanno tutte le facilitazioni possibili per l'importazione e l'esportazione in ognuno dei due Paesi del materiale necessario alla realizzazione e sfruttamento dei film di coproduzione (pellicola vergine, impressionata, macchinari, costumi, scenari, ecc.) nonche' per il soggiorno e la circolazione del personale cinematografico. Le Parti contraenti si impegnano ad autorizzare il trasferimento degli importi necessari per completare i rispettivi apporti finanziari per le coproduzioni.
Accordo-art. XVI
Art. XVI 1. Allo scopo di assicurare la regolare applicazione del presente Accordo, nonche' per dirimere le difficolta' che eventualmente potessero sorgere e per predisporre le basi di un nuovo Accordo, si riunira', a richiesta di una delle Parti contraenti e durante il periodo di validita' dell'Accordo stesso, una Commissione Mista. 2. La Delegazione italiana sara' presieduta dal direttore generale dello Spettacolo in Italia. La Delegazione austriaca sara' presieduta da un delegato nominato dal Ministero federale del commercio e della ricostruzione. I presidenti saranno assistiti da funzionari ed esperti in materia cinematografica.
Accordo-art. XVII
Art. XVII Il presente Accordo entrera' in vigore mediante scambio di Note fra i due Governi e sara' valido, con effetto retroattivo, dal 1 marzo 1957 al 31 agosto 1958. Esso si considerera' tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo denuncia di una delle Parti almeno due mesi prima della scadenza. Il presente Accordo e' redatto in lingua tedesca ed in lingua italiana ed entrambi i testi faranno ugualmente fede. Firmato a Vienna il giorno ventitre marzo millenovecentocinquantasette. Il Presidente della Delegazione italiana ANNIBALE SCICLUNE Il Presidente della Delegazione austriaca PLATZER Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
Accordo-Procedura
PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE COPRODUZIONI ITALO-AUSTRIACHE (23 marzo 1957) Per la concessione del benestare per le coproduzioni cinematografiche e' competente nella Repubblica Federale d'Austria: - Das Bundesministerium fur Handel und Wiederaufbau ed in Italia: - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo. La procedura di approvazione comprende: la concessione di un benestare definitivo di coproduzione; i due coproduttori debbono presentare contemporaneamente non piu' tardi di due settimane prima di iniziare la ripresa del film, la richiesta della approvazione definitiva della coproduzione. Alla richiesta debbono essere allegati i seguenti documenti redatti nelle due lingue: 1) la sceneggiatura definitiva con i dialoghi (due copie);. 2) un documento comprovante l'acquisto dei diritti di autore necessari o di una opzione relativa; 3) il contratto definitivo di coproduzione tra i due coproduttori (quattro copie). Da tale contratto dovra' risultare fra l'altro: a) la specificazione della quota di partecipazione dei due gruppi; b) la divisione dei mercati di sfruttamento dei film e la spartizione dei relativi proventi; 4) il piano di finanziamento definitivo (due copie); 5) la distinta completa del personale da impiegarsi nella coproduzione (artisti e tecnici) in due copie; 6) il piano di lavorazione completo (due copie); 7) il preventivo di spesa secondo le voci d'uso (due copie); 8) il documento comprovante che e' stata presentata una domanda di iscrizione di contratto di coproduzione al Pubblico registro cinematografico internazionale nel caso in cui venisse istituito presso la Federazione internazionale delle associazioni di produttori di film; 9) contratto di locazione dei teatri di posa; 10) le garanzie finanziarie. L'approvazione definitiva comprende il benestare degli uffici competenti dei due Paesi per effettuare una coproduzione nella forma prevista dai contratti ed in conformita', delle eventuali disposizioni emanate dai detti uffici. E' tuttavia in facolta' dei coproduttori di presentare, prima dell'incartamento definitivo, alle Autorita' dei due Paesi, il soggetto del producendo film, prospettando tutti gli elementi tecnici, artistici e finanziari, al fine di ottenere una autorizzazione di massima. Tale autorizzazione, qualora il film realizzato si distanzi da elementi di prima valutazione, non pregiudica comunque le decisioni che potranno essere adottate dalle Autorita' stesse nei riguardi del riconoscimento della coproduzione.
Accord
Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Francia - Procedura d'applicazione e scambi di Note (Parigi, 15 marzo 1955) Accord de coproduction cinematographique franco-italien Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-art. I
Protocollo relativo alle relazioni economiche italo-germaniche nel campo della cinematografia (Roma e Bonn, 18 ottobre 1955) I GOVERNI DELLA REPUBBLICA ITALIANA e della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, allo scopo di proseguire ed approfondire, nell'interesse comune, i rapporti di collaborazione economica tra le Cinematografie dei due Paesi, gia' sviluppati con i Protocolli fino ad ora in vigore, hanno convenuto quanto segue: Articolo I L'importazione e lo sfruttamento di film in edizione originale, con o senza sottotitoli, non sono sottoposti dalle Parti contraenti ad alcuna limitazione.
Protocollo-art. II
Articolo II Per i film a soggetto che debbono essere sfruttati in versione doppiata viene stabilito il seguente regolamento: a) nella Repubblica Federale di Germania, per ogni anno cinematografico saranno concesse autorizzazioni per lo sfruttamento in versione doppiata in lingua tedesca di trenta film italiani; b) nella Repubblica italiana, per ogni anno cinematografico, saranno concesse autorizzazioni per lo sfruttamento in versione doppiata in lingua italiana di trenta film germanici; c) in caso di esaurimento delle possibilita' d'importazione stabilite ai punti a) e b), la Commissione mista, prevista dall'art. XVIII decidera' su un aumento delle importazioni. Sara' tenuta presente come base della decisione la situazione della produzione e del mercato dei due Paesi. La Commissione mista si riunira' al momento in cui due terzi delle autorizzazioni alla importazione cui alle lettere a) o b) risultino coperti da autorizzazioni, e non piu' tardi di sei mesi dopo l'inizio di ciascun anno cinematografico.
Protocollo-art. III
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