DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1957, n. 1411
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduta la legge 3 giugno 1955, n. 504, concernente l'istituzione della Facolta' di economia e commercio con sezione in lingue e letterature straniere presso la Universita' di Pisa;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Pisa il 14 giugno 1956 per il finanziamento della Facolta' di economia e commercio con sezione di lingue e letterature straniere presso l'Universita' di Pisa.
Art. 2
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, la Facolta' di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppressa.
GRONCHI MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 100. - RELLEVA
Convenzione finanziamento e funzionamento facolta' economia e commercio Pisa-art. 1
Repertorio N. 318 Convenzione per il finanziamento ed il funzionamento della Facolta' di economia e commercio con sezione di lingue e letterature straniere presso l'Universita' degli studi di Pisa. L'anno millenovecentocinquantasei (1956) il giorno 14 (quattordici) del mese di giugno in Pisa, nella sede del rettorato dell'Universita' di Pisa, lungarno Pacinotti, innanzi a me, dott. Carlo Alberto Petraglia fu Enrico, nato a Roma e domiciliato a Pisa, autorizzato a redigere e ricevere atti e contratti in forma pubblico amministrativa nell'interesse dell'amministrazione universitaria, in virtu' dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 664, e delegatone con decreto rettoriale in data 21 febbraio 1953, con rinuncia di comune accordo alla presenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori: prof. Enrico Avanzi fu Francesco, professore universitario, nato a Soiano del Lago (Brescia) e domiciliato a Pisa, nella sua esclusiva qualita' di presidente del Consorzio interprovinciale dell'Universita' di Pisa, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione in data 22 maggio 1956 che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera a); prof. Lorenzo Mossa fu Antonio, professore universitario, nato a Sassari, e domiciliato a Pisa, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Pisa con deliberazione in data 20 marzo 1956 che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera b); Premesso e considerato: che il Consorzio interprovinciale di Pisa, istituito con regio decreto 30 dicembre 1893, n. 731, e prorogato con successive disposizioni legislative n. 135 del 29 gennaio 1931 e n. 800 del 21 agosto 1949 fino al 31 dicembre 1968, allo scopo di esaudire un'antica aspirazione della popolazione residente nelle province litoranee della Toscana e nella parte meridionale della provincia de La Spezia si era impegnato, con convenzione stipulata il 19 luglio 1950 e non entrata in vigore a provvedere al finanziamento di sei cattedre universitarie da destinare alla Facolta' di economia e commercio con sezione di lingue e letterature straniere presso l'Universita' di Pisa; che in virtu' della legge 3 giugno 1955, n. 504, veniva istituita presso l'Universita' di Pisa la Facolta' di economia e commercio con sezione di lingue e letterature straniere a decorrere dall'anno accademico 1954-55, con riconoscimento ad ogni effetto della validita' dei corsi di laurea in economia e commercio in lingue e letterature straniere svolti presso la Universita' medesima a decorrere dall'anno accademico 1947-48, e dei titoli accademici rilasciati; che il provvedimento di legge medesimo, essendo stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 1955, n. 147, non ha trovato applicazione, per quanto riguarda la copertura dei posti di ruolo nell'anno accademico 1954-55; che l'art. 10 della legge citata dispone la stipulazione di una convenzione tra l'Universita' di Pisa ed il Consorzio interprovinciale per la Universita' di Pisa, nella quale siano determinati i mezzi necessari per il finanziamento ed il funzionamento della Facolta' in questione. Tutto cio' premesso che fa parte integrante del presente atto, i predetti comparenti, della cui identita' personale, piena capacita' giuridica e qualita' rivestita io, ufficiale rogante, sono certo, mi richiedono di volere ricevere il presente atto, in forza del quale si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1. L'Universita' degli studi di Pisa ed il Consorzio interprovinciale per l'Universita' di Pisa si obbligano a provvedere alle spese occorrenti per il funzionamento della Facolta' di economia e commercio, con sezione di lingue e letterature straniere, istituita presso l'Universita' con legge citata in premessa, con le seguenti somme: a) provento delle tasse; b) contributo dello Stato nella misura di lire 3.000.000 (art. 6 della legge 3 giugno 1955, n. 504); c) contributo del Consorzio interprovinciale dell'Universita' di Pisa nella misura di lire 7.500.000 (settemilionicinquecentomila); d) eventuali contributi di altri enti e privati;
Convenzione finanziamento e funzionamento facolta' economia e commercio Pisa-art. 2
Art. 2. Il contributo erogato dal Consorzio interprovinciale dell'Universita' di Pisa, essendo destinato al finanziamento dei sei posti di professore di ruolo della Facolta', di cui all'[art. 2 della legge 3 giugno 1955, n. 504](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-06-03;504~art2), potra' essere dal Consorzio stesso integrato, qualora in dipendenza di disposizioni di carattere legislativo sia variato il trattamento economico dei professori. Il contributo predetto sara' versato all'Universita' di Pisa per meta' all'inizio di ciascun anno accademico e per l'altra meta' all'inizio del secondo semestre, con decorrenza dall'anno accademico 1955-56.
Convenzione finanziamento e funzionamento facolta' economia e commercio Pisa-art. 3
Art. 3. La presente convenzione avra' la durata di dieci anni e si intendera' tacitamente prorogata di decennio in decennio, ove non intervenga regolare denuncia da parte dell'Ente sovventore almeno 18 mesi prima di ciascuna scadenza decennale.
Convenzione finanziamento e funzionamento facolta' economia e commercio Pisa-art. 4
Art. 4. Il presente atto stipulato nell'interesse della Universita' degli studi di Pisa, e' redatto in carta bollata e sara' registrato in esenzione dalla tassa di registro, a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). E richiesto io, direttore amministrativo, ho ricevuto il presente atto, fatto scrivere da persona di mia fiducia, in fogli due, di cui pagine cinque occupate per intero e quanto qui della presente. Della presente convenzione viene da me data lettura, unitamente agli allegati ai comparenti che la approvano dichiarandola perfettamente conforme alle volonta' da loro manifestate e che la sottoscrivono con me stesso ufficiale rogante. F.to: Enrico Avanzi n. n. F.to: Lorenzo Mossa n. n. F.to: Carlo Alberto Petraglia, ufficiale rogante Registrato a Pisa il 16 giugno 1956, n. 3777, vol. 216, mod. 1, esatte lire esente. Il procuratore superiore: F.to V. Giammaruca Copia conforme al suo originale che rilascio per uso amministrativo. Pisa, 19 giugno 1956 Carlo Alberto PETRAGLIA
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