DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1957, n. 1438
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340, sul riordinamento dell'Aero Club d'Italia;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
Sono approvati l'annesso statuto dell'Aero Club d'Italia e allegato statuto tipo degli Aero Club locali, vistati dai Ministri per la difesa, per l'interno e per il tesoro.
GRONCHI ZOLI - TAVIANI - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 156. - RELLEVA
Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 1
Statuto dell'Aero Club d'Italia Art. 1. L'Aero Club d'Italia (Ae.C.I.), ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa e con sede in Roma, riunisce in organismo federativo nazionale le associazioni e gli enti che in Italia si interessano allo sviluppo dell'aviazione turistica e sportiva. L'Ae.C.I. puo' istituire all'estero delegazioni e rappresentanze. Qualora l'istituzione di tali delegazioni e rappresentanze comporti aumento di spesa o incremento di personale, l'istituzione stessa deve essere autorizzata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 2
Art. 2. L'Ae.C.I. e' l'unico ente nazionale che rappresenta l'Italia presso la Federazione aeronautica internazionale (F.A.I.) ed e' l'unico rappresentante di tale Federazione nel territorio dello Stato. La denominazione di Aero Club, sola o accompagnata da altri attributi o qualifiche, e lo stemma sociale appartengono esclusivamente all'Ae.C.I. Il loro uso e' concesso unicamente a quelle associazioni che ottengono la qualifica di Aero Club ai sensi dell'art. 7.
Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 3
Art. 3. L'Ae.C.I. svolge le attivita' previste dalla [legge 29 maggio 1954, n. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-05-29;340), in particolare: 1) favorisce lo sviluppo del turismo e dello sport aerei; 2) incoraggia l'organizzazione di manifestazioni aeronautiche sportive e la conquista di primati aeronautici; 3) patrocina, tutela e coordina gli interessi aeronautici nei diversi campi di attivita' sportiva, turistica e di propaganda; 4) favorisce la diffusione della cultura aeronautica e incoraggia lo studio dei problemi relativi.
Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 4
Art. 4. Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 3, l'Ae.C.I.: 1) promuove e favorisce la costruzione, l'apprestamento e la gestione di aeroporti civili privati, la costituzione di aerocentri da turismo e sport e scuole civili di pilotaggio; 2) promuove e favorisce la costituzione di scuole di addestramento al volo; 3) promuove e favorisce la costituzione di scuole preparatorie per gli specialisti di aeronautica; 4) sovrintende allo sport aeronautico in generale, organizzando, dirigendo e controllando le relative gare e manifestazioni nazionali e internazionali; 5) controlla ed omologa i primati nazionali aeronautici e concede i brevetti e le licenze sportive proprie e della F.A.I.; 6) raccoglie materiale bibliografico, storico e statistico di carattere aeronautico civile; 7) funziona da arbitro, a richiesta delle parti, per dirimere controversie nel campo dell'aviazione turistica e sportiva; 8) gestisce servizi di esazione di diritti e altri incarichi che nel campo dell'aviazione civile siano ad esso affidati dallo Stato o da altri enti; 9) persegue ogni attivita' tendente a favorire il traffico turistico aereo.
Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 5
Art. 5. Presso l'Ae C I. e a sua cura sono tenuti: a) il registro per l'iscrizione degli aeromobili civili ai fini dell'[art. 4 della legge 29 maggio 1954, n. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-05-29;340~art4); b) Il registro matricolare per l'iscrizione degli alianti libratori a norma dell'[art. 753 del Codice della navigazione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art753).
Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 6
Art. 6. Gli enti che possono far parte dell'Ae.C.I si dividono in: 1) enti federati, che comprendono le associazioni aventi per scopo la pratica dello sport e del turismo aerei, che abbiano ottenuto, ai sensi dell'art. 7, la qualifica di Aero Club (A. C.); 2) enti aggregati che comprendono: a) associazioni, non aventi scopo di lucro, fra persone che si interessano di questioni aeronautiche; b) imprese di navigazione aerea e di lavoro aereo; c) imprese industriali e commerciali che abbiano interessi nel campo aeronautico; d) enti turistici e imprese alberghiere; e) qualsiasi altro ente che intende incoraggiare lo sviluppo dell'aviazione civile.
Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 7
Art. 7. Per ottenere la qualifica di Aero Club e la federazione all'Ae.C.I., le associazioni aventi per scopo la pratica dello sport e del turismo aerei debbono: 1) uniformare il loro ordinamento allo statuto-tipo di cui all'allegato A e alle eventuali successive modifiche; 2) avere almeno 50 soci effettivi, tra i quali almeno 10 soci piloti, secondo la definizione datane dallo statuto-tipo allegato A; 3) possedere mezzi sufficienti allo svolgimento della loro attivita' aeronautica; 4) versare all'Ae.C.I. una quota una tantum di ammissione, nella misura fissata annualmente dal Consiglio federale di cui all'art. 23. Sulle richieste di riconoscimento della qualifica di Aero Club e di federazione all'Ae.C.I. delibera il Consiglio federale, il quale, sentita la competente Commissione consultiva tecnica permanente, puo' ammettere particolari deroghe al requisito previsto al numero 2) del comma precedente alle associazioni che abbiano per unico scopo l'esercizio del volo a vela e dell'aeromodellismo. Contro la deliberazione del Consiglio federale che rigetti la richiesta e' ammesso ricorso all'assemblea di cui all'art. 18, nel termine di 60 giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.
Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 8
Art. 8. Gli A.C. sono tenuti a: 1) versare all'Ae.C.I. una quota annuale di federazione nella misura stabilita annualmente dal Consiglio federale; 2) inviare al Comitato esecutivo di cui all'art. 28, per la approvazione, i bilanci preventivo e consuntivo, rispettivamente entro i mesi di novembre dell'anno precedente e di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono; 3) comunicare al Consiglio federale la situazione numerica dei soci al principio di ogni anno; 4) osservare le norme emanate dall'Ae.C.I. per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 3; 5) sottoporre al Consiglio federale le proposte concernenti la loro attivita' sportiva, per il coordinamento nel quadro della attivita' sportiva nazionale e per ottenerne la necessaria approvazione.
Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 9
Art. 9. Gli A.C. hanno patrimonio proprio, distinti da quello dell'Ae.C.I., e godono, rispetto a quest'ultimo, di piena autonomia nei limiti del presente statuto. Tuttavia essi, nel sottoporre al Consiglio federale le proposte concernenti la loro attivita' sportiva, ai sensi del numero 5) dell'art. 8, debbono dare la dimostrazione della disponibilita' dei mezzi per la relativa attuazione.
Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 10
Art. 10. L'Ae.C.I. rappresenta gli A.C. nei rapporti con le Amministrazioni centrali dello Stato, ne controlla l'attivita' al fine di accertare che essa si svolga in modo conforme ai rispettivi statuti e si assicura che gli eventuali contributi da esso concessi abbiano la prevista destinazione.
Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 11
Art. 11. La qualifica di A.C. si perde per scioglimento dell'associazione, per recesso, per revoca. La revoca puo' essere deliberata per il venir meno di uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 7 o per inosservanza di uno degli obblighi di cui all'art. 8. La deliberazione di revoca e' di competenza del Consiglio federale; contro di essa e' ammesso ricorso al Consiglio dei probiviri di cui all'art. 30, nel termine di 60 giorni dalla data di notifica.
Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 12
Art. 12. L'ammissione degli enti aggregati e' deliberata insindacabilmente dal Consiglio federale. Gli statuti degli enti aggregati non possono contenere disposizioni che contrastino con quelle del presente statuto.
Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 13
Art. 13. Gli enti aggregati sono tenuti a versare all'Ae.C.I. la quota annuale stabilita dal Consiglio federale.
Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 14
Art. 14. La qualifica di ente aggregato si perde per scioglimento dell'ente, per recesso, per revoca. La revoca e' deliberata insindacabilmente dal Consiglio federale.
Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 15
Art. 15. Su proposta del Consiglio federale, possono essere nominate soci d'onore dell'Ae.C.I. persone che abbiano acquisito particolari benemerenze verso l'Aeronautica in genere e l'Ae.C.I. in particolare. I soci d'onore godono delle facilitazioni concesse ai soci effettivi degli enti federati e non sono tenuti al versamento di alcun contributo.
Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 16
Art. 16. Sono organi dell'Ae.C.I.: 1) l'Assemblea; 2) il Consiglio federale; 3) il Presidente; 4) il Comitato esecutivo; 5) il Collegio dei probiviri; 6) il Collegio dei revisori dei conti;
Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 17
Art. 17. Alle cariche federali elettive possono accedere solo i soci effettivi degli A.C.
Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 18
Art. 18. L'assemblea e' costituita: 1) dal Presidente dell'Ae.C.I., che la presiede; 2) dai Presidenti degli A.C. o da un loro delegato; 3) dai membri del Consiglio federale che non ne facciano gia' parte ai sensi del numero 2).
Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 19
Art. 19. L'assemblea ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali, e in particolare: 1) elegge il Presidente dell'Ae.C.I. e i 12 consiglieri federali di cui al numero 3) dell'art. 23; 2) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Ae.C.I.; 3) approva la relazione dell'attivita' svolta nell'anno precedente; 4) determina il programma di massima dell'anno successivo; 5) delibera sugli altri argomenti devoluti alla sua competenza dal presente statuto e su quelli dei quali, prima della convocazione, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno dal Consiglio federale o da almeno un terzo degli A.C.
Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 20
Art. 20. L'assemblea e' convocata dal presidente dell'Ae.C.I., in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno entro il mese di novembre per deliberare sugli argomenti di cui all'art. 19. Si riunisce in sessione straordinaria ogni qual volta il Consiglio federale lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, da almeno un terzo degli A.C. La convocazione e' fatta dal presidente con lettera raccomandata da inviarsi almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione non puo' aver luogo prima di ventiquattro ore da quella fissata per la prima.
Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 21
Art. 21. L'assemblea e' regolarmente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la meta' degli A.C. e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti.
Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 22
Art. 22. Ciascun componente dell'assemblea dispone di un voto, salvo i presidenti degli A.C. (o loro delegati), che dispongono del numero di voti risultante dalla seguente tabella, in relazione al punteggio che, sulla base della consistenza dei soci effettivi viene riconosciuto all'ente, attribuendo 4 punti per ogni socio aviatore e 1 punto per ogni socio ordinario: 1 voto fino a 100 punti 2 voti da 101 " 200 " 3 " " 201 " 300 " 4 " " 301 " 400 " 5 " " 401 " 500 " 6 " " 501 " 700 " 8 " " 701 " 1000 " 10 " oltre 1000 " Salvo il disposto degli articoli 26 e 43, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. In sessione straordinaria occorre anche la maggioranza assoluta dei voti spettanti agli A.C. rappresentati.
Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 23
Art. 23. Il Consiglio federale e' composto: 1) dal presidente dell'Ae.C.I., che lo presiede; 2) da due rappresentanti, del Ministero della difesa, da questo nominati, di cui un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e l'altro ufficiale o funzionario della Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo; 3) da dodici consiglieri eletti dall'assemblea. Il Consiglio federale ha tre vice presidenti; uno e' l'ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, rappresentante del Ministero della difesa; gli altri due sono eletti dal Consiglio stesso fra i dodici consiglieri di cui al numero 3) del comma precedente. Il presidente dell'Ae.C.I. puo' invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto a voto, il presidente del Registro aeronautico italiano, il presidente della Commissione sportiva centrale e i presidenti delle Commissioni consultive tecniche permanenti di cui all'art. 31 nonche' altre persone esperte nelle materie da trattare. Il Consiglio federale dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere confermati o rieletti. Verificandosi vacanze fra i componenti del Consiglio, si procede alla nomina o elezione di nuovi membri. Questi durano in carica fino alla scadenza del triennio e possono essere confermati o rieletti.
Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 24
Art. 24. Il Consiglio federale e' l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e puo' deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'assemblea stessa. In particolare il Consiglio federale: 1) sovrintende all'attivita' dell'ente e la dirige; 2) predispone i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea; 3) approva i regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei servizi istituzionali dell'Ae.C.I.; 4) stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni dei singoli uffici; 5) delibera il regolamento del personale di cui all'[art. 9 della legge 29 maggio 1954, n. 340](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954-05-29;340~art9); 6) assume e licenzia il personale con l'osservanza delle disposizioni contenute nel predetto regolamento; 7) approva i regolamenti di carattere generale emanati dagli A.C.; 8) fissa la misura delle quote di iscrizione e delle tasse annuali per l'immatricolazione nel registro degli aeromobili e nel registro degli alianti libratori; 9) delibera sulle domande di federazione e aggregazione all'Ae.C.I.; 10) stabilisce la misura delle quote da versarsi dagli enti federati e aggregati; 11) nomina e revoca i componenti della Commissione sportiva centrale e delle Commissioni consultive tecniche permanenti nonche' delle eventuali Commissioni consultive tecniche temporanee; 12) designa i delegati che devono partecipare in rappresentanza dell'Ae.C.I. alle riunioni della F.A.I. e ai congressi e alle manifestazioni cui l'Ae.C.I. ritiene di dover essere rappresentato; 13) dirime gli eventuali conflitti fra gli A.C.; 14) delibera, su proposta del presidente dell'Ae.C.I., in merito allo scioglimento degli organi direttivi degli A.C. e alla nomina di commissari straordinari per la durata di sei mesi, salvo proroga fino ad un anno, da decidersi, in caso di necessita', dal presidente dell'Ae.C.I.; 15) delibera sulle altre materie devolute alla sua competenza dal presente statuto.
Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 25
Art. 25. Il Consiglio federale e' convocato dal presidente dell'Ae.C.I. in Roma o altra localita' almeno tre volte l'anno e determina in ogni sua riunione la data e la localita' della successiva seduta. E' inoltre convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e lo richiedano sei membri del Consiglio stesso. Per la validita' delle adunanze occorre la presenza di almeno la meta' dei componenti, ciascuno dei quali dispone di un voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta. Nelle votazioni palesi, a parita' di voti, decide il voto di chi presiede.
Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 26
Art. 26. Il presidente dell'Ae.C.I. e' eletto dall'assemblea a maggioranza di due terzi dei voti in primo scrutinio e a maggioranza assoluta in secondo scrutinio. Dura in carica tre anni e puo' essere rieletto. In caso di vacanza della carica prima della scadenza del triennio, si procede alla elezione del nuovo presidente, che dura in carica fino alla scadenza del triennio e puo' essere rieletto.
Statuto dell'Aero Club d'Italia- art. 27
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