DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1957, n. 1469

Type DPR
Publication 1957-09-30
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1545, con il quale e' stato istituito l'Istituto professionale femminile di Reggio Emilia;

Ritenuto che occorre adeguare l'organizzazione dello Istituto predetto alle mutate esigenze scolastiche ed economiche locali;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Il secondo comma dell'art. 2, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1545, e' modificato come segue: 1) Scuola professionale per l'abbigliamento con sezioni per: sarta per signora (n. 2 sezioni); biancherista per signora (n. 3 sezioni); biancherista per uomo (n. 2 sezioni); maglierista a mano e a macchina (n. 2 sezioni).

Art. 2

La tabella organica annessa al predetto decreto Presidenziale, viene sostituita da quella allegata al presente decreto.

Art. 3

Il contributo ordinario del Ministero della pubblica istruzione previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1545, a favore dell'Istituto professionale femminile di Reggio Emilia viene fissato, in L. 38.110.000.

Art. 4

Il presente decreto ha effetto dal 1 ottobre 1957.

GRONCHI MORO - TAMBRONI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 maggio 1958

Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 156. - RELLEVA

all. 1 - art. 1

Tabella organica dell'Istituto professionale femminile di Reggio Emilia Numero Qualifica dei posti PERSONALE DI RUOLO 1. Preside senza insegnamento (I categoria).............. 1 2. Cattedre d'insegnamento (ruolo A)..................... 2 3. Insegnanti tecnici pratici (1)........................ 4 4. Segretario economo.................................... 1 5. Applicato............................................. 1 PERSONALE INCARICATO 6. Incarichi di insegnamento (per complessive ore 344)... 22 7. Insegnanti tecnici pratici............................ 11 8. Applicati............................................. 1 9. Persone di servizio................................... 3 (1) Il trattamento economico e di carriera e' quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli istituiti tecnici. N.B. - Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MORO Il Ministro per il tesoro MEDICI

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