DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1957, n. 1478

Type DPR
Publication 1957-09-30
Ultimo aggiornamento 1958-07-03
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 736, con il quale e' stato istituito l'Istituto professionale femminile di Bologna;

Ritenuto che occorre adeguare il contributo ordinario previsto dall'art. 22 del decreto Presidenziale predetto in conseguenza dei miglioramenti economici a favore del personale statale successivamente intervenuti;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1 ottobre 1957 il contributo ordinario del Ministero della pubblica istruzione previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 736, a favore dell'Istituto professionale femminile di Bologna e' fissato in L. 33.370.000.

GRONCHI MORO - TAMBRONI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1958

Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 282. - RELLEVA

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