DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1957, n. 1487
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1954, n. 1581, con il quale e' stato istituito l'Istituto professionale alberghiero di Napoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1956, n. 1169, relativo a modificazioni al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1581;
Ritenuto che occorre adeguare l'organizzazione dell'Istituto professionale alberghiero di Napoli alle mutate esigenze didattiche ed economiche locali;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1954, n. 1581, e' modificato come segue: "Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attivita' di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera. Esso e' costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) Scuola professionale per i servizi di cucina, con sezione per aiuto di cucina (n. 2 sezioni); 2) Scuola professionale per i servizi di sala e bar, con sezione per: aiuto di sala e bar (n. 3 sezioni); 3) Scuola professionale per i servizi di segreteria e amministrazione, con sezione per: addetto alla segreteria ed alla amministrazione (n. 2 sezioni); 4) Scuola professionale per i servizi di portineria, con sezione per: aiuto di portineria (n. 2 sezioni); 5) Scuola professionale per i servizi di alloggio e di guardaroba, con sezione per: addetta ai servizi di alloggio e guardaroba (n. 2 sezioni)".
Art. 2
La tabella organica, annessa al predetto decreto Presidenziale, viene sostituita da quella allegata al presente decreto.
Art. 3
Il contributo ordinario del Ministero della pubblica istruzione previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1954, n. 1581, a favore dell'Istituto professionale alberghiero di Napoli, viene fissato in L. 70.840.000.
Art. 4
Il presente decreto ha effetto dal 1 ottobre 1957.
GRONCHI MORO - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 273. - RELLEVA
Tabella
Tabella organica dell'Istituto professionale alberghiero di Napoli Numero Qualifica dei posti PERSONALE DI RUOLO 1. Preside senza insegnamento (I categoria).............. 1 2. Cattedre di insegnamento (ruolo A).................... 6 3. Insegnanti tecnici pratici (1)........................ 3 4. Segretario economo.................................... 1 5. Applicati............................................. 1 PERSONALE INCARICATO 6. Incarichi d'insegnamento (per complessive ore 435 set- timanali)........................................... 27 7. Insegnanti tecnici pratici............................ 7 8. Applicati............................................. 4 9. Persone di servizio................................... 6 (1) Il trattamento economico e di carriera e' quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli istituti tecnici. N.B. - Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione MORO Il Ministro per il tesoro MEDICI
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