DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1957, n. 1503
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450;
Visto l'art. 1, comma secondo, della legge 14 aprile 1956, n. 307;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato, per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste; Decreta:
Art. 1
Per l'anno 1956 i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, previsti dall'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, sono fissati, nei limiti del fabbisogno stabilito per l'anno 1955, in L. 7.910.000.000 sulla base dei contingenti provinciali di cui all'annessa tabella, vistati d'ordine dal Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
GRONCHI ZOLI - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 luglio 1958
Atti del Governo, registro n. 113, foglio n. 122. - RELLEVA
Tabella
Tabella dell'onere per ciascuna Provincia per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro in agricoltura per l'anno 1956 Parte di provvedimento in formato grafico
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