LEGGE 2 gennaio 1958, n. 9
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla regolazione del lago di Lugano con Protocollo addizionale, conclusi a Lugano il 17 settembre 1955.
Art. 2
Piena ed intera, esecuzione e' data alla Convenzione ed al Protocollo addizionale indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo XIII della Convenzione, stessa.
Art. 3
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera', a carico dei fondi per l'esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi in gestione al Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Milano, del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1956-57 e per gli esercizi successivi.
GRONCHI ZOLI - PELLA - TAMBRONI - MEDICI - ANDREOTTI - TAVIANI - TOGNI - CARLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Convenzione-art. I
Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla regolazione del lago di Lugano IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO Considerando che le piene del lago di Lugano causano periodicamente danni importanti alle regioni rivierasche, animati dal desiderio di proteggere, nella misura del possibile, queste regioni contro nuove inondazioni e di migliorare il regime dei livelli del lago, hanno risolto di concludere una convenzione ed hanno nominato come loro Plenipotenziari Il Presidente della Repubblica italiana: il signor Pietro FROSINI, Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Il Consiglio Federale Svizzero: il signor Nello CELIO, Consigliere di Stato, Capo del Dipartimento delle pubbliche costruzioni del Cantone Ticino; i quali scambiatisi i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Articolo I Le Alte Parti contraenti convengono d'addivenire alla regolazione del lago di Lugano conformemente al progetto del settembre 1951 e al regolamento di regolazione dell'agosto 1953 presentati l'uno e l'altro dal Servizio federale delle acque a Berna.
Convenzione-art. II
Articolo II 1. I lavori di regolazione comprendono: a) la correzione dello stretto di Lavena; b) lo sbarramento di regolamento alla Rocchetta; c) la correzione della Tresa tra Ponte-Tresa e Madonnone. 2. Questi lavori saranno iniziati entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
Convenzione-art. III
Articolo III 1. Le Alti Parti contraenti convengono di riconoscere la regolazione del lago di Lugano come opera d'utilita' pubblica. I due Governi accorderanno conseguentemente, ciascuno per il proprio territorio, il diritto d'espropriare, se e' del caso, i fondi necessari alla esecuzione, all'esercizio e alla manutenzione delle opere, come pure i diritti che vi si oppongano. 2. Le aree pubbliche demaniali potranno essere occupate e utilizzate gratuitamente nella misura necessaria alla esecuzione, all'esercizio e alla manutenzione delle opere.
Convenzione-art. IV
Articolo IV 1. Sotto riserva delle attribuzioni della Commissione mista di sorveglianza istituita conformemente all'articolo VI della presente Convenzione, l'esecuzione dei lavori spettera' al Cantone Ticino. Competera' al Consiglio di Stato di questo Cantone designare la' Direzione dei lavori, prendere, d'intesa con le Autorita' italiane, le misure necessarie per la pubblicazione dei piani in conformita' delle disposizioni vigenti nei due Paesi, stipulare i contratti di appalto. 2. Le Alte Parti contraenti s'impegnano di agevolare del loro meglio la esecuzione dei lavori di regolazione concedendo segnatamente le facilitazioni seguenti: a) alla Direzione dei lavori e', assicurato l'appoggio delle competenti autorita' amministrative dei due Paesi; b) il personale occupano nei lavori potra' circolare liberamente sulle rive dello stretto di Lavena e della Tresa. Tale personale resta pero' assoggettato alle necessarie misure di polizia e doganali; c) i due Governi concederanno l'esenzione dai diritti doganali, tasse e licenze d'importazione e d'esportazione per i materiali destinati alla esecuzione e alla manutenzione delle opere, che tuttavia dovranno essere dichiarati di volta in volta alla competente Dogana. Le esenzioni saranno accordate previa presentazione di un certificato rilasciato per le Dogane svizzere dal Ministero italiano dei Lavori pubblici e per le Dogane italiane dal Dipartimento delle Pubbliche costruzioni del Cantone Ticino, attestante che il materiale e' destinato esclusivamente ad essere impiegato nella esecuzione e manutenzione delle opere previste dalla presente Convenzione.
Convenzione-art. V
Articolo V Il costo complessivo dei lavori menzionati all'articolo II della presente Convenzione, valutato in 4.000.000 di franchi svizzeri, sara' assunto interamente dalla Svizzera. Da parte sua l'Italia assume le spese complete per i lavori di protezione delle rive della Tresa in territorio italiano a valle della correzione prevista all'articolo II.
Convenzione-art. VI
Articolo VI 1. I due Governi costituiranno una commissione di sorveglianza di sei membri, di cui tre saranno designati dal Governo della Repubblica italiana e tre dal Consiglio federale svizzero. Ciascun Governo contraente assume le spese per i membri da esso designati. 2. Durante il periodo di costruzione, detta commissione ha il compito di approvare i programmi d'esecuzione che le sottopone il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, di vigilare sull'esecuzione dei lavori, di decidere, se e' il caso, qualsiasi modificazione del progetto, di presentare ai due Governi rapporti periodici sull'andamento dei lavori, nonche' sull'osservanza dei termini. 3. Dopo il collaudo dei lavori, la commissione avra' competenza per esaminare e risolvere qualsiasi questione concernente l'applicazione del regolamento di regolazione, il servizio dello sbarramento, la manutenzione e il rinnovo delle opere. Essa sorvegliera' l'esecuzione delle sue decisioni e sottoporra' all'approvazione dei due Governi le modificazioni che giudichera' utile apportare al regolamento di regolazione. 4. La commissione prendera' le sue decisioni all'unanimita' ed emanera' il proprio regolamento interno. Qualora non possa essere raggiunta l'umanita', la divergenza verra' rimessa ai direttori degli istituti di idraulica dei Politecnici di Zurigo e Milano. La loro decisione e' vincolante per le parti. 5. Qualora questi due esperti non raggiungessero una intesa, provvederanno a designare un arbitro. Quest'ultimo non dovra' essere cittadino di nessuno dei due Paesi, e il suo giudizio sara' definitivo.
Convenzione-art. VII
Articolo VII 1. Il collaudo dei lavori, ad opera ultimata, sara' affidato in comune a due esperti designati l'uno dal Ministero italiano dei lavori pubblici e l'altro dal Dipartimento federale delle poste e ferrovie. 2. Il certificato di collaudo dovra' essere approvato dalle predette autorita' statali.
Convenzione-art. VIII
Articolo VIII 1. La Svizzera assume l'esercizio dello sbarramento e s'impegna ad osservare il regolamento di regolazione e le modificazioni che potrebbero esservi apportate conformemente all'articolo VI numero 3, della presente Convenzione. 2. Le spese per l'esercizio dello sbarramento saranno assunte dalla Svizzera. 3. Le persone addette a quest'esercizio avranno libero accesso alla riva italiana nei pressi dello sbarramento. Tali persone restano pero' assoggettate alle necessarie misure di polizia e doganali.
Convenzione-art. IX
Articolo IX 1. Le spese di manutenzione, e di rinnovo dello sbarramento di regolazione saranno assunte completamente dalla Svizzera. 2. L'Italia, e la Svizzera assumono a proprie spese la manutenzione del canale e delle rive dello stretto di Lavena e della Tresia, siti sul territorio rispettivo. I due Paesi s'impegnano di prendere i provvedimenti atti a prevenire gli scoscendimenti delle sponde e modificazioni del canale che potrebbero compromettere la regolazione. Se cio' malgrado dovessero verificarsi tali scoscendimenti o modificazioni, si prenderanno senza indugio le misure alte a rimediarvi. La commissione di sorveglianza regolera' le modalita' d'esecuzione dei lavori di manutenzione quando questi si estenderanno contemporaneamente ai territori svizzero e italiano.
Convenzione-art. X
Articolo X 1. Nell'ambito del proprio territorio, ogni Governo provvedera' a che, in caso di costruzione o di modificazione d'opere artificiali, come strade, impianti permanenti di pesca, o d'irrigazione, ponti, edifici, lavori idraulici, ecc. sullo stretto di Lavena o sul tratto internazionale della Tresa, siano prese le misure necessarie per impedire che la regolazione sia ostacolata o compromessa e che la riva appartenente all'altro Stato ne risulti danneggiata. 2. A tale scopo i progetti saranno sottoposti alle competenti autorita' che sentiranno il parere della commissione di sorveglianza.
Convenzione-art. XI
Articolo XI Qualora dovessero sorgere contestazioni su l'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione e se queste non potessero venir composte mediante trattative dirette, le contestazioni potranno essere sottoposte, a richiesta di uno dei due Governi, alla Corte internazionale di giustizia.
Convenzione-art. XII
Articolo XII La presente Convenzione abroga le disposizioni contrarie di convenzioni precedenti concluse tra i due Stati.
Convenzione-art. XIII
Articolo XIII La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma. Essa entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. In fede di che, i Plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Lugano, il 17 settembre 1955, in due esemplari originali in lingua italiana. PIETRO FROSINI CELIO Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
Convenzione-Protocollo
Protocollo addizionale alla Convenzione del 17 settembre 1955 tra l'Italia e la Svizzera relativa alla regolazione del lago di Lugano. Si precisa che il progetto e il regolamento di regolazione di cui all'articolo I della Convenzione, sono quelli trasmessi alla Delegazione italiana, come al verbale della riunione tenutasi a Milano nei giorni 11 e 12 dicembre 1953. PIETRO FROSINI CELIO Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
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