DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1958, n. 12
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino il 18 giugno 1957 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di giurisprudenza della Universita' di Torino.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di storia delle dottrine politiche in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di giurisprudenza della Universita' di Torino nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo verra' senz'altro soppresso, con l'obbligo per il sig. Vincenzo Ramella di Torino di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.
GRONCHI MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 16. - RELLEVA
Convenzione professore insegnamento storia delle dottrine politiche Torino- art. 1
Rep. n. 228 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di storia delle dottrine politiche presso la Facolta' di giurisprudenza della Universita' di Torino. L'anno millenovecentocinquantasette addi' diciotto del mese di giugno in una sala della Universita' degli studi di Torino (via G. Verdi n. 8) innanzi a me dott. prof. Filippo Edoardo Strumia, direttore di sezione, e funzionario delegato ai rogiti con decreto rettorale in data 10 gennaio 1946; alla presenza dei seguenti testimoni cogniti ed idonei ai sensi di legge: Lovera Di Maria dott. Luigi fu Angelo, nato e residente a Torino; Castelfranco dott. Ugo fu Giulio, nato e residente a Torino; sono comparsi e si sono personalmente costituiti i signori: 1) Allara prof. Mario fu Giacomo, nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante della Universita' degli studi di Torino, in esecuzione di deliberazioni del Consiglio di amministrazione di detta Universita' in data 8 maggio 1956, 4 gennaio 1957 e 11 giugno 1957; 2) Grosso prof. Giuseppe fu Carlo, nella sua qualita' di presidente e legale rappresentante dell'Ammistrazione provinciale di Torino, in esecuzione di deliberazioni della Giunta provinciale in data 20 febbraio 1956, del Consiglio provinciale in data 12 marzo 1936, approvate dalla Giunta provinciale in data 3 aprile 1936; 3) Peyron avv. Amedeo fu Emanuele, nella sua qualita' di rappresentante del comune di Torino, in esecuzione di deliberazioni della Giunta municipale in data 21 dicembre 1936, del Consiglio comunale in data gennaio 1957, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa in data 24 gennaio 1957; 4) Gajal de la Chenaye Luigi fu Gaspare, nella sua qualita' di rappresentante detta Societa' per azioni FIAT, in esecuzione di deliberazione del Consiglio d'amministrazione della Societa' stessa in data 31 gennaio 1957; 5) Ubertalli dott. Pier Carlo di Attilio, nella sua qualita' di rappresentante della Societa' per azioni C.E.A.T., in esecuzione di deliberazione del Consiglio d'amministrazione della Societa' anzidetta in data 7 gennaio 1957; 6) Artana dott. Renzo fu Giovanni, nella sua qualiata' di rappresentante della Societa' per azioni RIV, in esecuzione di deliberazioni del Consiglio d'amministrazione della Societa' medesima in data 11 ottobre 1956 ed 11 giugno 1957; 7) Pero dott. Giuseppe fu Luigi, nella sua qualita' di rappresentante della Societa' per azioni Olivetti, in esecuzione di deliberazione del Consiglio d'amministrazione della Societa' anzidetta in data 2 maggio 1937; 8) il sig. Ramella Vincenzo fu Giovanni, residente a Torino, in corso Stati Uniti 27; Tutte le deliberazioni sopra indicate vengono allegate, in copia autentica, al presente atto e ne viene omessa la lettura per volonta' espressa dei comparenti, della cui personale identita' e piena capacita' giuridica, io ufficiale rogante, faccio fede; Premesso: a) che in considerazione dell'importanza e dello sviluppo assunti dagli studi politici di questi ultimi anni, e del sensibile aumento degli studenti iscritti al corso di laurea in scienze politiche, la Universita' degli studi di Torino, ha ritenuto opportuno ai promuovere l'istituzione di una cattedra convenzionata per l'insegnamento della storia delle dottrine politiche presso la Facolta' di giurisprudenza; b) che il Consiglio della facolta' di giurisprudenza, con deliberazioni dei giorni 16 febbraio 1956 e 23 novembre 1956, il Consiglio di amministrazione della Universita' con deliberazioni dell'8 maggio 1956, 4 gennaio 1957 e 11 giugno 1957, e il Senato accademico con deliberazione del giorno 11 gennaio 1957, hanno esaminato ed approvato, entro i limiti delle rispettive competenze, la proposta per la istituzione, mediante convenzione, di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di storia delle dottrine politiche; c) che l'Istituto bancario San Paolo di Torino ha erogato per lo scopo succitato ed "una tantum" la somma di lire italiane duecentomila; Tutto cio' premesso si conviene e stipula quanto segue: Art. 1. Presso la Universita' degli studi di Torino e' istituito, in aggiunta ai posti di ruolo, assegnati alla Facolta' di giurisprudenza e con le norme dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'Istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della storia delle dottrine politiche.
Convenzione professore insegnamento storia delle dottrine politiche Torino- art. 2
Art. 2. Al finanziamento del posto di ruolo di storia delle dottrine politiche, di cui al precedente art. 1, sara' provveduto: a) per il primo decennio di durata della convenzione: con la somma di lire 2.600.000 (lire duemilioniseicentomila) annue, pari all'ammontare della spesa media annua prevista per un posto di professore di ruolo universitario, costituita per lire 20.000 da un decimo del contributo di lire 200.000 dell'Istituto bancario di San Paolo di Torino, di cui in premessa e interamente versato, e per lire 2.580.000 dalle somme che gli enti e le persone sottospecificate si obbligano a versare all'Universita' degli studi di Torino. 1. - L'Amministrazione provinciale di Torino: lire 4.000.000 (quattromilioni) pagabili in 20 rate semestrali di lire 200.000 (duecentomila) ciascuna. 2. - Il comune di Torino: lire 4.000.000 (quattromilioni) pagabili in 20 rate semestrali di lire 200.000 (duecentomila) ciascuna. 3. - La Societa' per azioni FIAT: lire 4.000.000 (quattromilioni) pagabili in 20 rate semestrali di lire 200.000 (duecentomila) ciascuna. 4. - La Societa' per azioni C.E.A.T.: lire 1.000.000 (unmilione) pagabili in 20 rate semestrali di lire 50.000 (cinquantamila) ciascuna. 5. - La Societa' per azioni RIV: lire 2.000.000 (duemilioni) pagabili in 20 rate semestrali di lire 100.000 (centomila) ciascuna. 6. - La Societa' per azioni Olivetti: lire 8.000.000 (ottomilioni) pagabili in 20 rate semestrali di lire 400.000 (quattrocentomila) ciascuna. 7. - Il sig. Vincenzo Ramella: lire 2.800.000 (duemilioniottocentomila) pagabili in 20 rate semestrali di lire 110.000) (centoquarantamila) ciascuna; b) per il secondo decennio di durata della convenzione: con la somma di lire 26.000.000 (ventisemilioni), che il sig. Vincenzo Ramella si obbliga a versare alla Universita' degli studi di Torino in 20 rate semestrali di lire 1.300.000 (un milione e trecentomila) ciascuna, salvo che uno o piu' degli enti indicati nella lettera a) intendano rinnovare, per un ulteriore decennio, l'impegno da loro assunto all'atto della presente convenzione, dandone comunicazione alla Universita', eco lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza del primo decennio.
Convenzione professore insegnamento storia delle dottrine politiche Torino- art. 3
Art. 3. Il sig. Vincenzo Ramella si obbliga inoltre per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa, a versare all'Universita' degli studi di Torino, oltre a quanto indicato nell'articolo precedente, la somma annua di lire 520.000 (cinquecentoventimila), pari al 20% di quella di lire 2.600.000 indicata come spesa media annua, prevista per un posto di professore di ruolo universitario, destinata a costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio spettante al titolare dei posto di professori di ruolo di cui trattasi, nel caso in cui lo stesso abbia a cessare dal servizio, entro o dopo i primi venti anni di durata della presente convenzione, maturando il diritto al trattamento medesimo. Il sig. Vincenzo Ramella si obbliga altresi' a corrispondere la suddetta percentuale del 20% anche sul nuovo maggiore contributo che gli enti e le persone partecipanti alla presente convenzione sono obbligati a versare all'Universita' degli studi di Torino a norma del successivo art. 4, in seguito ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari. La decorrenza di quest'ultimo aumento dovra' essere fissata dalla stessa data in cui verranno concessi eventuali miglioramenti economici a favore dei professori universitari.
Convenzione professore insegnamento storia delle dottrine politiche Torino- art. 4
Art. 4. Qualora, in seguito a miglioramenti disposti per legge, il trattamento economico (stipendio, carovita ed indennita' varie) del professore titolare della cattedra di storia delle dottrine politiche, di cui all'art. 1, dovesse superare l'ammontare totale dei contributi di cui all'art. 2, gli enti e le persone sopramenzionate si obbligano a versare il loro contributo nella misura non inferiore alla spesa effettiva per il mantenimento del posto suddetto. L'aumento del contributo decorrera' dal giorno nel quale si e' determinato, per effetto del provvedimento, il maggior costo del mantenimento del posto. Agli effetti dei precedenti commi, il sig. Vincenzo Ramella si impegna a corrispondere oltre alla propria quota, anche quella che dovrebbe venire corrisposta dall'Istituto San Paolo in relazione al contributo da esso versato.
Convenzione professore insegnamento storia delle dottrine politiche Torino- art. 5
Art. 5. La presente convenzione si intendera' decaduta: a) per il mancato rinnovo alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7; b) per il mancato aumento del contributo secondo l'art. 4, al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso; c) per la cessazione per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento cio' si avveri dei mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. In tutti e tre i casi suddetti, il posto di professore di ruolo di storia delle dottrine politiche si intendera' senz'altro soppresso, e il titolare della cattedra cessera' immediatamente dal servizio.
Convenzione professore insegnamento storia delle dottrine politiche Torino- art. 6
Art. 6. L'Universita' degli studi di Torino si obbliga, in esecuzione di quanto sopra indicato: a) a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivi dovuto al titolare di ruolo dell'insegnamento di storia delle dottrine politiche, compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio del predetto titolare della cattedra; b) a destinare a dotazione della cattedra predetta la somma che rimanga disponibile, una volta eseguito il versamento allo Stato per i titoli di cui alla precedente lettera; c) a versare allo Stato, annualmente, la somma di lire 520.000 (cinquecentoventimila) che le verra' corrisposta dalla persona sopraindicata in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 3 della presente convenzione, eventualmente maggiorata della somma di cui al secondo comma dello stesso articolo, con esonero della Universita' stessa da ogni altro obbligo o responsabilita'.
Convenzione professore insegnamento storia delle dottrine politiche Torino- art. 7
Art. 7. La presente convenzione, che e' subordinata all'approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione, avra' vigore per venti anni con decorrenza dalla data di nomina o trasferimento presso l'Universita' degli studi di Torino del professore titolare della cattedra di storia delle dottrine politiche, e si intendera' tacitamente rinnovata per un uguale periodo di tempo, ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza, a mezzo di lettera raccomandata.
Convenzione professore insegnamento storia delle dottrine politiche Torino- art. 8
Art. 8. La presente convenzione, che e' fatta nell'interesse della Universita' degli studi di Torino, sara' registrata in esenzione della tassa relativa, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), e successive modificazioni. Non si da' lettura degli allegati perche' le parti, con il mio consenso, vi rinunciano dichiarando di averne esatta conoscenza. Il presente atto, ricevuto dal sottoscritto ufficiale rogante, viene letto, presenti i testi, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con i testi medesimi e con me funzionario delegato agli atti e contratti dell'Amministrazione dell'Universita' degli studi di Torino. In originale firmati: Amedeo Peyron Mario Allara Pier Carlo Ubertalli Vincenzo Ramella Renzo Artana Luigi Gajal de la Chenaye Giuseppe Pero Giuseppe Grosso Ugo Castelfranco, teste Luigi Lovera di Maria, teste Filippo Edoardo Strumia, ufficiale rogante. ------------------------------------------- UNIVERSITA' DI TORINO Copia conforme all'originale per esclusivo uso amministrativo interno. Registrato a Torino, Ufficio atti pubblici amministrativi in data 22 giugno 1957, al n. 3071, vol. 120, esatte lire gratis. Torino, addi' 27 giugno 1957 Dott. Filippo Edoardo Strumia ufficiale rogante
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