LEGGE 4 febbraio 1958, n. 20

Type Legge
Publication 1958-02-04
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Il terzo comma dell'art. 2 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, è sostituito dal seguente: "Per gli spettacoli di lirica, di prosa e per i concerti, il sovrapprezzo per gli importi superiori alle lire 1000 è stabilito in lire 100". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 febbraio 1958 GRONCHI ZOLI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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