LEGGE 4 febbraio 1958, n. 20
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il terzo comma dell'art. 2 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, è sostituito dal seguente: "Per gli spettacoli di lirica, di prosa e per i concerti, il sovrapprezzo per gli importi superiori alle lire 1000 è stabilito in lire 100". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 febbraio 1958 GRONCHI ZOLI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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