LEGGE 11 febbraio 1958, n. 44

Type Legge
Publication 1958-02-11
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. I direttori comunque incaricati delle aziende farmaceutiche municipalizzate, in funzione all'entrata in vigore della legge 1 ottobre 1951, n. 1084, possono essere confermati nel posto e riconfermati ai sensi dell'art. 4 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, qualora si tratti di complessi che abbiano carattere di azienda farmaceutica ad attività produttiva oltrechè distributiva, semprechè la responsabilità dell'esercizio delle singole farmacie, ai sensi dell'art. 119 del testo unico delle leggi sanitarie, sia devoluta ad un farmacista regolarmente iscritto all'albo professionale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 febbraio 1958 GRONCHI ZOLI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.