LEGGE 4 febbraio 1958, n. 50
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili corporali, firmata a l'Aja il 15 giugno 1955.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.
GRONCHI ZOLI - PELLA - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Convention
Convention sur la loi applicable aux ventes a' caractere international d'objets mobiliers corporels Parte di provvedimento in formato grafico
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