LEGGE 4 febbraio 1958, n. 50

Type Legge
Publication 1958-02-04
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sulla legge applicabile alle vendite a carattere internazionale di oggetti mobili corporali, firmata a l'Aja il 15 giugno 1955.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

GRONCHI ZOLI - PELLA - GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Convention

Convention sur la loi applicable aux ventes a' caractere international d'objets mobiliers corporels Parte di provvedimento in formato grafico

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