LEGGE 7 febbraio 1958, n. 53
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il posto organico di ispettore medico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza previsto dall'art. 3 del regio decreto 16 dicembre 1935, n. 2270, è soppresso. Il titolare del posto suddetto è, in via transitoria, mantenuto in servizio conservando l'attuale rapporto d'impiego sino all'atto del suo collocamento a riposo, con il trattamento economico di cui al coefficiente 500 della tabella unica degli stipendi, paglie e retribuzioni del personale statale allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 5 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1957-58 e di quelli dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 febbraio 1958 GRONCHI ZOLI - TAMBRONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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