LEGGE 27 febbraio 1958, n. 64

Type Legge
Publication 1958-02-27
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ai fini delle elezioni senatoriali, il territorio delle singole Regioni resta ripartito nei collegi uninominali stabiliti con i decreti del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1948, n. 30, e 28 febbraio 1948, n. 84. L'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna Regione si effettua - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, pubblicati dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. È soppresso il secondo comma dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

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