DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1958, n. 65
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, sulla limitazione dell'orario di lavoro, che prevede la possibilita' che nei lavori per i quali ricorrano necessita' imposte da esigenze tecniche o stagionali le 8 ore al giorno o le 48 settimanali possano essere superate;
Visto il regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
La voce n. 5 della tabella B, richiamata nel n. 29 della tabella, approvata con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, concernente le attivita' per le quali e' consentita la facolta' di superare le 8 ore al giorno o le 48 settimanali, e' cosi' modificata: TABELLA B ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Dato a Roma, addi' 5 gennaio 1958 GRONCHI ZOLI - GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 76. - RELLEVA
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