DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1958, n. 67

Type DPR
Publication 1958-02-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;

Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1 novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, numeri 649 e 695; 23 dicembre 1955, numeri 1278, 1279, 1280, 1281, 1282; 8 maggio 1956, numeri 481 e 482; 12 luglio 1956, numeri 656 e 657; 18 aprile 1957, numeri 218 e 219; 11 luglio 1957, n. 519 e 13 dicembre 1957, numeri 1171, 1172, 1173, 1174 e 1175, che recano aggiunte e modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1958 o stabiliscono altre date di scadenza;

Visti i decreti-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2; 28 settembre 1956, n. 1110, convertito nella legge 29 novembre 1956, numero 1330; 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14 dicembre 1956, n. 1362, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10; 14 dicembre 1956, n. 1363, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11, con cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e da' esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma, il 7 marzo 1950;

Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356, che approva e da' esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie;

Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307, che da' esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte II dello stesso Accordo;

Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164, che approva e da' esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' di modificare il regime doganale per alcuni prodotti;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n. 68;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

Alla tabella di cui all'art. 3, lettera b) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le seguenti altre aggiunte e modificazioni: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

Art. 2

Il dazio di importazione sul granturco altro (voce della tariffa doganale n. 97-b), e' stabilito nella misura del 12% fino al 31 agosto 1958.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello, della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI - PELLA - MEDICI - COLOMBO - GAVA - CARLI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato atta Corte dei conti, addi' 28 febbraio 1958

Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 98. - RELLEVA

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