DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1958, n. 72
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale, che prevede la facolta' di far cadere il riposo di 24 ore consecutive in giorno diverso dalla domenica ed attuato mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinate attivita';
Visto il decreto Ministeriale 22 giugno 1935;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
Le tabelle I, II, III, annesse al decreto Ministeriale 22 giugno 1935, concernente la determinazione delle attivita' alle quali e' applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale sono modificate nel modo seguente: TABELLE ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Dato a Roma, addi' 5 gennaio 1958 GRONCHI ZOLI - GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 febbraio 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 75. - RELLEVA
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