DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1958, n. 81

Type DPR
Publication 1958-02-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;

Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;

Vista la tariffa, generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1 novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169;

10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, numeri 649 e 695; 23 dicembre 1955, numeri 1278, 1279, 1280, 1281, 1282; 8 maggio 1956, numeri 481 e 482; 12 luglio 1956, numeri 656 e 657; 18 aprile 1957, numeri 218 e 219; 11 luglio 1957, n. 519 e 13 dicembre 1957, numeri 1171, 1172, 1173, 1174 e 1175, che recano aggiunte e modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1958 o stabiliscono altre date di scadenza;

Visti i decreti-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2; 28 settembre 1956, n. 1110, convertito nella legge 29 novembre 1956, n. 1330; 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14 dicembre 1956, n. 1362, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10; 14 dicembre 1956, n. 1363, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11, con cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo, tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e da' esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356, che approva e da' esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse, liste delle concessioni tariffarie;

Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307, che da' esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte II dello stesso Accordo;

Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164, che approva e da' esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951; Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci, nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;

Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la decisione, in data 22 aprile 1953, del Consiglio speciale dei Ministri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, che approva la nomenclatura doganale comune per i Paesi membri della Comunita', indica i prodotti che formano oggetto del mercato comune e subordina alla presentazione del certificato di libera pratica l'applicazione dell'esenzione daziaria per i prodotti che formano oggetto del mercato comune e che provengono dagli altri Paesi membri della Comunita';

Visti i decreti Ministeriali 31 dicembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 20 giugno 1956, 17 settembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 18 ottobre 1956, e 27 dicembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 1958, che approvano il testo revisionato della suddetta nomenclatura doganale comune;

Vista la decisione, in data 10 febbraio 1953, dell'Alta Autorita' della predetta Comunita', che fissa al 10 febbraio 1953 l'istituzione del mercato comune del carbone e l'inizio del periodo transitorio;

Visti i decreti Ministeriali 3 dicembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1956; 2 febbraio 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 dell'11 febbraio 1957, 16 aprile 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 9 maggio 1957 e 8 giugno 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 26 giugno 1957, che stabiliscono le ultime aliquote daziarie applicabili ai prodotti carbosiderurgici importati in Italia, dagli altri Paesi membri della predetta Comunita';

Visto l'estratto del documento n. 803/i/57, che riporta l'approvazione formale delle aliquote dei dazi doganali indicate nella tabella allegata allo stesso documento, e convenute di comune accordo, tra i Governi dei Paesi membri della Comunita', durante la 42ª Sessione del Consiglio speciale dei Ministri della stessa Comunita', per i prodotti siderurgici importati, dal 10 febbraio 1958, in Italia, da Paesi estranei alla predetta Comunita';

Vista la Convenzione relativa alle disposizioni transitorie, e specialmente i paragrafi 1, 15, 27, 29 e 30, che stabiliscono l'esenzione daziaria per i prodotti carbosiderurgici formanti oggetto del mercato comune, importati in Italia dagli altri Paesi membri della predetta Comunita', dopo la fine del periodo transitorio;

Vista la decisione, in data 6 dicembre 1957, dell'Alta Autorita' della predetta Comunita', che autorizza il Governo italiano ad applicare, per un periodo massimo di due anni a decorrere dal 10 febbraio 1958, in deroga all'armonizzazione dei dazi doganali sugli acciai, una maggiorazione del 2% per il ferro manganese carburato e gli acciai inossidabili importati da Paesi estranei alla Comunita', e, sugli stessi prodotti importati ma non originari degli altri Paesi membri, un dazio che stabilisca per tali importazioni indirette la stessa protezione daziaria applicata, per le importazioni dirette da Paesi estranei alla Comunita';

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' di modificare il regime doganale degli agglomerati di carbon fossile o di lignite e del coke o semi-coke di lignite o di carbon fossile escluso quello destinato alla fabbricazione degli elettrodi e di applicare il nuovo regime daziario dei prodotti carbosiderurgici, modificando all'uopo le relative voci e note della vigente tariffa doganale italiana onde ottenere una migliore formulazione tecnica del loro testo per il suo adeguamento agli Accordi internazionali relativi alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e il conseguente inquadramento nella nomenclatura doganale comune della predetta Comunita', modellata sulla nomenclatura di Bruxelles per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n. 68;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura, e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

La numerazione, la denominazione delle merci, le note e i dazi di cui all'allegata tabella sostituiscono, a decorrere dal 10 febbraio 1958, la numerazione di tariffa e di statistica, la denominazione delle merci, i dazi generali e, salvo quanto disposto al successivo art. 3, i dazi stabiliti con le norme temporanee, per le voci n. 261-a, b, c, n. 265-a, b, n. 266-a, b, da n. 875 a n. 896 incluse, nonche' le note generali da n. 1 a n. 12 incluse, n. 14 e n. 15 del capitolo LXXIII della tariffa dei dazi doganali di importazione, attualmente in vigore in virtu' dei decreti Presidenziali 7 luglio 1950, n. 442, 8 luglio 1950, n. 453, e successive aggiunte e modificazioni. Restano fermi il regime daziario convenzionato mediante accordi stipulati con altri Paesi e le riduzioni per tali dazi tuttora applicabili in base all'art. 1 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125.

Art. 2

La riduzione stabilita con l'art. 1 del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125, continuera' ad essere applicata per i dazi riportati nell'unita' tabella per le voci 27.03-b; 27.05; 73.01-a (nota); 73.02-b; 73.02-d; 73.02-e-2-beta; 73.02-f-2; 73.02-h; 73.02-ij; 73.04-a; 73.04-b; 73.05-a; 73.07-c; 73.11-a-2-beta; 73.11-a-3-beta; 73.15-a-2; 73.15-a-4-alfa-III-bb; 73.15-a-4-gamma-II-bb; 73.15-b-2; 73.15-b-4-alfa-II-bb; 73.15-b-4-gamma-I-bb-B.

Art. 3

A decorrere dal 10 febbraio 1958 sono abrogati i dazi di cui ai decreti Ministeriali 3 dicembre 1955, 2 febbraio 1957, 16 aprile 1957 e 8 giugno 1957. Dalla stessa data i minerali di ferro o di manganese, i rottami e gli altri prodotti carbosiderurgici formanti oggetto del mercato comune, che risultano precisati con la sigla "C" apposta a fianco di essi nell'unita tabella, importati dagli altri Paesi membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e scortati da certificato di libera, pratica rilasciato dalle autorita' doganali dei rispettivi Paesi, sono ammessi in esenzione da dazio; e gli stessi prodotti, importati da detti Paesi senza certificato di libera pratica o da Paesi estranei alla predetta Comunita', sono sottoposti al dazio indicato nell'unita tabella a fianco di ciascun prodotto.

Art. 4

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 9 febbraio 1960, il ferro-manganese carburato e i sottoindicati semi-prodotti e prodotti di acciaio inossidabile che formano oggetto del mercato comune, provenienti con certificato di libera pratica dagli altri Paesi membri della Comunita', ma che non risultino originari di detti Paesi in base alla presentazione di certificato di origine rilasciato dalle autorita' competenti nelle forme prescritte, saranno sottoposti a dazio sul valore nella misura di seguito indicata: a) 5% per il ferro-manganese carburato di provenienza dalla Francia; 6% per il ferro-manganese carburato di provenienza dal Belgio, dalla Germania, dal Lussemburgo o dall'Olanda; b) 1% per i blumi, le billette, le bramme e i bidoni, altri, non placcati, per i larghi piatti non placcati, per la vergella, le barre e i profilati non forati, laminati o estrusi a caldo, non placcati, di provenienza dalla Francia; c) 3% per gli sbozzi in rotoli per lamiere, anche placcati, di provenienza dalla Francia; d) 4% per tutti i semi-prodotti e prodotti di acciaio inossidabile, ad esclusione soltanto dei profilati forati, di provenienza dal Belgio, dalla Germania, dal Lussemburgo o dall'Olanda.

Art. 5

Il regime daziario di cui agli articoli 2 e 3 del decreto Presidenziale 13 dicembre 1957, n. 1175, resta applicabile, a non oltre la data di scadenza ivi stabilita, per le ghise ematiti da affinazione, greggie, in lingotti, pani, salmoni o masse (voce ex 73.01-a-1), per le ghise greggie, in lingotti, pani, salmoni o masse, contenenti in peso da 0,3% fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5% fino a 1% inclusi di vanadio (voce 73.01-c-1), per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio (voce 73.08-a-1), per le lamiere magnetiche, aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt - lamiere a cristalli orientati - (voci 73.13-a-1; 73.15-b-6-alfa-I), con l'osservanza delle modalita' e limitazioni previste dallo stesso provvedimento.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

GRONCHI ZOLI - ANDREOTTI - PELLA - MEDICI - COLOMBO - GAVA - CARLI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 marzo 1958

Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 99. - RELLEVA

Tabella

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