LEGGE 4 febbraio 1958, n. 87

Type Legge
Publication 1958-02-04
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La disposizione contenuta nel comma primo dell'art. 3 della legge 11 giugno 1954, n. 409, concernente la riduzione ad anni 15 del minimo di servizio utile per il diritto alla pensione, si applica: nei casi di cessazione dal servizio in età non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale più basso limite di età stabilito dal regolamento organico oppure per inabilità assoluta e permanente comprovata con visita medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione; nei casi previsti alle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035.

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