LEGGE 11 febbraio 1958, n. 95
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le tasse e sopra tasse dovute per le Scuole di ostetricia annesse alle Università e per le Scuole di ostetricia autonome sono stabilite, a decorrere dall'anno scolastico 1957-58, nella misura indicata nella unita tabella A.
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