LEGGE 20 febbraio 1958, n. 103
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, previsto dall'art. 3 della legge 9 agosto 1954, n. 632, nella misura di lire 4.200.000.000, è elevato a lire 4.700.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57, a lire 5.200.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58 ed a lire 8.900.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari successivi.
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