LEGGE 17 febbraio 1958, n. 111

Type Legge
Publication 1958-02-17
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 10, relative al conglobamento parziale del trattamento economico del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena, sono sostituite con la tabella unica allegata alla presente legge. Le misure delle retribuzioni di cui alla predetta tabella unica si riferiscono alla posizione iniziale dei singoli gruppi indicati nella tabella medesima. Tali retribuzioni sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza nel gruppo, senza demerito, del personale interessato. Nella prima applicazione della presente legge, ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui al secondo comma del presente articolo, si ha riguardo all'anzianità maturata nel gruppo di appartenenza ed alle altre eventuali particolari circostanze che, a termine delle disposizioni in vigore, possono determinare l'anticipo dell'aumento biennale in corso di maturazione al 1 luglio 1956.

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