LEGGE 20 febbraio 1958, n. 113
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. La Commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, concernente il pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato, è soppressa e le relative attribuzioni sono devolute al Commissariato di cui al decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, concernente la sistemazione dei contratti di guerra e recupero dei contributi Il parere della predetta Commissione è sostituito dalla decisione del commissario a norma dell'art. 13 del citato decreto n. 674. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 febbraio 1958 GRONCHI ZOLI - MEDICI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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