DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1958, n. 116
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto il regio decreto 22 marzo 1934, n. 882, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli Enti aeronautici, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, convertito nella legge 25 giugno 1937, n. 1501, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare e successive modificazioni;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
Il secondo comma dell'art. 51 del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli Enti aeronautici, approvato con regio decreto 22 marzo 1934, n. 882, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Gli ordini di accreditamento possono, pero', disporsi oltre tale limite per le spese degli stipendi, delle paghe, delle indennita' e delle altre competenze agli ufficiali, agli impiegati civili, ai sottufficiali e militari di truppa e al personale operaio, per le spese di mantenimento delle truppe e altre spese di funzionamento dei corpi, istituti e stabilimenti dell'Aeronautica".
GRONCHI ZOLI - TAVIANI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 112. - RELLEVA
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