DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 1958, n. 118

Type DPR
Publication 1958-01-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;

Veduta la legge della Regione autonoma della Sardegna 15 maggio 1957, n. 13;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione, stipulata in Cagliari il 19 dicembre 1957, e il relativo atto integrativo stipulato il 20 gennaio 1958, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di malattie infettive presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari.

Art. 2

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo, destinato all'insegnamento di malattie infettive in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo verra' senz'altro soppresso, con l'obbligo per l'Ente sovventore di corrispondere l'eventuale trattamento di cessazione che possa spettare al titolare del posto stesso.

GRONCHI MORO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 marzo 1958

Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 125. - RELLEVA

Convenzione professore malattie infettive facolta' medicina Sassari- art. 1

Repertorio n. 52 Convenzione per l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di malattie infettive presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari. L'anno millenovecentocinquantasette, addi' diciannove (19) del mese di dicembre a Cagliari in una sala del palazzo della Regione autonoma della Sardegna e precisamente nell'ufficio dell'on. Assessore all'istruzione, assistenza e beneficenza innanzi a me dott. Giuseppe Pitzorno, nato a Sassari il 6 gennaio 1912, funzionario amministrativo della Universita' degli studi di Sassari, delegato con decreto rettorale in data 1 novembre 1955 a redigere gli atti e i contratti per conto dell'Universita' medesima, sono comparsi i signori: prof. Pasquale Marginesu, nato a Sorso il 9 febbraio 1886 e domiciliato presso il Rettorato della Universita' di Sassari nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Universita' di Sassari in data 9 dicembre 1957 (allegato A); l'on. dott. Pierina Falchi, nata a Nuoro il 27 gennaio 1919 e domiciliata per la carica presso l'Assessorato regionale alla istruzione, assistenza e beneficenza, nella sua qualita' di Assessore e legale rappresentante della Regione sarda, autorizzata alla stipulazione della presente convenzione in forza della legge regionale 15 maggio 1957, n. 13 (allegato B). Premesso: a) che lo statuto dell'Universita' di Sassari nell'ordinamento degli studi per la Facolta' di medicina e chirurgia comprende fra gli insegnamenti complementari quello di malattie infettive e che ragioni particolari di interesse regionale, riconosciute dal Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia in seduta del 21 gennaio 1957, rendono opportuna l'istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di malattie infettive (allegato C); b) che la Regione autonoma della Sardegna, accogliendo l'istanza si e' fatta promotrice di un provvedimento legislativo per la realizzazione degli scopi di cui alla lettera a) che precede; c) che la legge regionale in data 15 maggio 1957, n. 13, pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna" (parte I e II) in data 31 maggio 1957, n. 21, ha autorizzato l'Amministrazione regionale della Sardegna a stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione della Universita' di Sassari per l'istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento di malattie infettive presso la Facolta' di medicina e chirurgia (vedi allegato B); d) che la Giunta regionale con deliberazione in data 7 agosto 1957 ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione fissando la conseguente spesa annua in lire duemilioniseicentomila (2.600.000) aumentata del venti (20) per cento (venti lire ogni cento lire) per la costituzione dell'apposito fondo da destinare al trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare dell'istituendo posto (allegato D); e) che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia (vedi allegato F), il Senato accademico (allegato E) ed il Consiglio di amministrazione (allegato A) dell'Universita' di Sassari hanno deliberato, ciascuno per quanto di sua competenza, l'istituzione del nuovo posto di ruolo e di autorizzare il rettore dell'Universita' medesima alla stipulazione della presente convenzione. Tutto cio' premesso, i suddetti signori della cui identita' personale e piena capacita' giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare alla assistenza del testimoni, in esecuzione dell'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari sara' istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, in aggiunta ai posti assegnati in organico un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "malattie infettive".

Convenzione professore insegnamento malattie infettive facolta' medicina Sassari-art. 2

Art. 2. La Regione autonoma della Sardegna a mezzo del suo legale rappresentante assume l'obbligazione di corrispondere all'Universita' di Sassari per il funzionamento del posto di ruolo di "malattie infettive", la somma annua di lire duemilioniseicentomila (2.600.000), nonche' il venti (20) per cento (lire venti ogni cento lire) di tale somma per costituire l'apposito fondo da destinare al trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare dell'istituendo posto, il tutto a decorrere dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del professore di ruolo che sara' assunto alla cattedra stessa.

Convenzione professore insegnamento malattie infettive facolta' medicina Sassari-art. 3

Art. 3. La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare la somma di cui al precedente art. 2 entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Convenzione professore insegnamento malattie infettive facolta' medicina Sassari-art. 4

Art. 4. L'Universita' di Sassari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti che verranno corrisposti al titolare di ruolo dell'insegnamento di "malattie infettive", compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrata del Tesoro. Eventuali eccedenze, fino alla concorrenza della somma corrisposta dalla Regione all'Universita' di Sassari, dovranno da questa ultima essere destinate per dotazione dell'Istituto al quale detto insegnamento di malattie infettive fara' capo.

Convenzione professore insegnamento malattie infettive facolta' medicina Sassari-art. 5

Art. 5. Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori universitari di ruolo disposte dallo Stato la somma di lire duemilioniseicentomila (2.600.000) e la percentuale del venti (20) per cento destinata alla costituzione del fondo per la cessazione dal servizio, di cui al precedente art. 2, risultassero inferiori alla somma che l'Universita' di Sassari e' tenuta a rimborsare annualmente allo Stato, ai sensi del primo capoverso del precedente art. 4, per il professore di ruolo di malattie infettive, la Regione autonoma della Sardegna si impegna a versare all'Universita' medesima la somma occorrente per integrare l'eventuale differenza. La inadempienza a tale obbligo comportera' senz'altro la decadenza della presente convenzione, il posto di cui trattasi sara' di conseguenza soppresso ed il relativo titolare cessera' dal servizio.

Convenzione professore insegnamento malattie infettive facolta' medicina Sassari-art. 6

Art. 6. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero venga meno, per qualsiasi motivo, il contributo previsto, il posto di cui trattasi restera' senz'altro soppresso con conseguente cessazione del titolare stesso. Le somme eventualmente eccedenti il trattamento di cessazione o che comunque non spettassero al titolare del posto stesso all'atto di cessazione del rapporto d'impiego, accantonate sul fondo costituito dal versamento della percentuale del venti per cento (20%) di cui all'art. 2, saranno restituite alla Regione autonoma della Sardegna.

Convenzione professore insegnamento malattie infettive facolta' medicina Sassari-art. 7

Art. 7. La presente convenzione avra' la durata di anni venti (20) con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverra' la nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intendera' tacitamente rinnovata per ulteriori periodi di anni dieci (10) ove non sia denunciata da una delle parti contraenti, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione professore insegnamento malattie infettive facolta' medicina Sassari-art. 8

Art. 8. Il trattamento di cessazione sara' operante per il successivo periodo nel caso di tacita rinnovazione della convenzione.

Convenzione professore insegnamento malattie infettive facolta' medicina Sassari-art. 9

Art. 9. La presente convenzione, che e' stipulata nell'interesse dell'Universita' degli studi di Sassari, e' esente da tassa di registro e bollo, ai termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). La presente convenzione diverra' esecutiva non appena sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporra' l'approvazione ed istituira' il posto di ruolo. Richiesto io funzionario rogante ricevo questo atto scritto di mio pugno del quale ho dato lettura alle parti contraenti che a mia richiesta lo hanno dichiarato pienamente conforme alla volonta' degli enti che rispettivamente rappresentano e pertanto lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario rogante, omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' dei comparenti. L'atto consta di numero due (2) fogli su sette pagine intere e fin qui della ottava. f.to: Pierina Falchi " Pasquale Marginesu " Giuseppe Pitzorno funzionario rogante.

Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata a Cagliari 19 dicembre 1957-articolo unico

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