LEGGE 4 febbraio 1958, n. 122
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Spagna sulle assicurazioni sociali, conclusa in Madrid il 21 luglio 1956.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.
GRONCHI ZOLI - PELLA - GUI ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Convenzione-art. 1
Convenzione fra l'Italia e la Spagna sulle assicurazioni sociali Il Presidente della Repubblica italiana e il capo dello Stato Spagnolo, animati dal desiderio di regolare i rapporti fra, i due Paesi in materia di assicurazioni sociali hanno deciso di concludere una Convenzione e a questo scopo hanno nominato come loro Plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: S. E. il Sig. Giulio DEL BALZO, dei Duchi di Presenzano, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario d'Italia in Madrid; IL CAPO DELLO STATO SPAGNOLO: S. E. il Sig. Alberto MARTIN AIRAJO, Ministro degli affari Esteri; i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti: Art. 1. Paragrafo 1 I cittadini italiani in Spagna e i cittadini spagnoli in Italia sono sottoposti alle legislazioni specificate nell'art. 2, applicabili rispettivamente in Spagna ed in Italia, e ne beneficiano alle stesse condizioni dei cittadini di ciascuno dei due Paesi. Paragrafo 2 Ai fini della presente Convenzione si considerano lavoratori sia le persone che prestano opera retribuita alle dipendenze di altri sia tutte le altre persone che sono ammesse ai benefici delle legislazioni specificate nell'art. 2, applicabili, a seconda dei casi, nell'uno o nell'altro Paese contraente. Paragrafo 3 I lavoratori italiani e spagnoli che si trasferiscono da una Paese contraente, nel quale sono stati sottoposti alle assicurazioni sociali obbligatorie, nell'altro Paese e non soddisfano in tale Paese alle condizioni per essere sottoposti alle assicurazioni sociali obbligatorie, possono beneficiare delle assicurazioni volontarie facoltative previste dalle legislazioni indicate all'art. 2, Per l'applicazione della legislazione italiana si cumulano, in quanto necessario, i periodi di lavoro, di assicurazione, di iscrizione, di contribuzione od assimilati compiuti in Spagna.
Convenzione-art. 2
Art. 2. Paragrafo 1 La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti: 1. In Italia: a) L'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti. b) L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. c) L'assicurazione malattie, ivi comprese le indennita' funerarie e le prestazioni in natura, per i beneficiari di pensioni e rendite. d) L'assicurazione per la tubercolosi. e) La tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. f) L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. g) Gli assegni familiari. h) I regimi speciali per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono rischi o prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti. i) Le assicurazioni volontarie e facoltative previste dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti. 2. In Spagna: a) L'assicurazione per l'invalidita' e la vecchiaia. b) L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. c) L'assicurazione per le malattie e la maternita', ivi comprese le indennita' funerarie. d) L'assicurazione contro la disoccupazione tecnologica. c) Gli assegni familiari, i sussidi di anzianita' e natalita', i sussidi per vedove ed orfani e i sussidi scolastici. f) I regimi speciali per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono rischi o prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti. g) Il "Mutualisimo laboral". h) Le assicurazioni volontarie e facoltative previste dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti. Paragrafo 2 La presente Convenzione si applichera' ugualmente a tutte le leggi ed altre disposizioni che hanno modificato o completato o che modificheranno o completeranno le legislazioni indicate al paragrafo 1. Tuttavia essa non si applichera': a) Alle leggi ed altre disposizioni che estendano i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori, se a tale riguardo il Paese contraente interessato faccia opposizione entro un periodo di tre mesi dalla pubblicazione ufficiale delle medesime. b) Alle leggi ed altre disposizioni concernenti un nuovo regime, se a tale riguardo non intervenga uno scambio di Note fra i due Paesi contraenti.
Convenzione-art. 3
Art. 3. Paragrafo 1 In deroga ai principio di cui al paragrafo 1 dei l'art. 1 sono stabilite le seguenti eccezioni: a) I lavoratori dipendenti da una impresa avente la propria sede in uno dei due Paesi contraenti, che siano inviati nell'altro Paese per un limitato periodo di tempo, continuano ad essere sottoposti alle legislazioni del Paese in cui l'impresa ha la propria sede, purche' la loro permanenza nell'altro Paese non superi il periodo di dodici mesi. La stessa norma vale per i lavoratori dipendenti da una impresa, avente la propria sede in uno dei due Paesi contraenti, che soggiornano a piu' riprese nell'altro Paese a causa della particolare natura del lavoro che essi devono compiere e sempreche' ciascun periodo di soggiorno non superi i dodici mesi. Nel caso in cui tale occupazione si dovesse prolungare per motivi imprevedibili al di la' della, durata originariamente prevista, ed eccedesse i dodici mesi, l'applicazione, delle legislazioni in vigore nel Paese del luogo di lavoro abituale potra' eccezionalmente essere mantenuta col consenso della Autorita' competente del Paese ove ha luogo il detto lavoro temporaneo. b) I lavoratori dipendenti da imprese di trasporto di uno dei Paesi contraenti che sono occupati nell'altro Paese, sia transitoriamente sia in modo permanente sulle linee di intercomunicazione, sono sottoposti alle legislazioni in vigore nel Paese in cui l'impresa ha la sede principale. c) I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno dei due Paesi contraenti sono sottoposti alle legislazioni in vigore nel Paese al quale la detta nave appartiene; tuttavia i lavoratori assunti dalla detta nave per i lavori di carico e scarico, di riparazioni a bordo o sorveglianza mentre essa si trova in un porto dell'altro Paese, sono sottoposti alle legislazioni del Paese al quale appartiene il porto. Paragrafo 2 Le Autorita' competenti dei due Paesi contraenti potranno stabilire, di comune accordo, altre eccezioni al principio di cui al paragrafo 1 dell'art. 1. Esse potranno altresi' convenire di sospendere l'applicazione delle eccezioni previste al paragrafo 1 del presente articolo o di modificarne o di completarle in casi particolari o per determinate categorie di lavoratori.
Convenzione-art. 4
Art. 4. Paragrafo 1 Il principio di cui al paragrafo 1 dell'art. 1 si applica anche ((ai lavoratori occupati nelle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e spagnole o che sono al servizio personale)) di capi, membri e impiegati di tali Rappresentanze. Paragrafo 2 I lavoratori di cui al paragrafo 1 che sono cittadini del Paese al quale appartiene la Rappresentanza diplomatica o consolare e che non sono stabiliti definitivamente nel Paese dove sono occupati, possono optare per l'applicazione della legislazione del Paese di cui sono cittadini o di quella del Paese, dove sono occupati. Paragrafo 3 Sono eccettuati dall'applicazione dei paragrafi e 2 gli agenti diplomatici e consolari di carriera come pure i funzionari appartenenti al ruolo delle cancellerie. Paragrafo 4 I lavoratori al servizio del Governo di un Paese contraente, che sono sottoposti alle legislazioni di tale Paese e che sono inviati nell'altro Paese, continuano ad essere sottoposti alle legislazioni del Paese dal quale sono inviati.
Convenzione-art. 5
Art. 5. Paragrafo 1 Salvo quanto specificatamente disposto nell'art. 17 per il regime del "Mutualismo laboral", in tutti gli altri casi per i lavoratori italiani e spagnoli che sono stati iscritti ad uno o piu' regimi di assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti nell'uno e nell'altro Paese contraente, i periodi di lavoro, di assicurazione, di iscrizione, di contribuzione od assimilati compiuti in tali regimi sono totalizzati sia per la determinazione del diritto alle prestazioni, sia per il mantenimento e il riacquisto di tale diritto. Paragrafo 2 Salvo quanto specificatamente disposto nell'art. 17 per il regime del "Mutualismo laboral", in tutti gli altri casi, qualora la legislazione di uno dei due Paesi contraenti subordini la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi siano stati compiuti in una professione sottoposta ad un regime speciale di assicurazione, sono totalizzati per la concessione di tali prestazioni soltanto i periodi compiuti nel regime corrispondente dell'altro Paese. Se in questo Paese non esiste un regime speciale per detta professione, sono totalizzati per la concessione di dette prestazioni i periodi compiuti nella stessa professione in uno degli altri regimi previsti al paragrafo 1. Se cio' nonostante l'interessato non raggiunge le condizioni per il diritto alle prestazioni di cui trattasi, i periodi compiuti nei regimi speciali sono totalizzati per la concessione delle prestazioni degli altri regimi previsti al paragrafo 1. Paragrafo 3 Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2 ogni ente assicuratore determina, secondo la legislazione per esso vigente e tenuto conto della totalita' dei periodi compiuti, senza distinzione del Paese contraente dove essi sono stati compiuti, se l'interessato adempia alle condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni previste da tale legislazione. Nell'accordo amministrativo previsto all'art. 26 saranno precisate le condizioni e le modalita' secondo le quali saranno presi in considerazione, ai fini della determinazione di dette prestazioni, i periodi di contribuzione ed assimilati compiuti nei due Paesi contraenti.
Convenzione-art. 6
Art. 6. Qualora, l'interessato, tenuto conto della totalita' dei periodi previsti all'art. 5, non puo' far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni dei due Paesi contraenti, il suo diritto a pensione e' determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli puo' far valere tali condizioni.
Convenzione-art. 7
Art. 7. L'interessato, nel momento in cui matura il diritto a pensione, puo' rinunciare al beneficio delle disposizioni dell'art. 5. In tal caso le prestazioni sono determinate separatamente dagli enti assicuratori di ciascun Paese contraente secondo le legislazioni per essi vigenti e indipendentemente dai periodi compiuti nell'altro Paese.
Convenzione-art. 8
Art. 8. Paragrafo 1 Per il riconoscimento del diritto alle prestazioni e per la determinazione della loro specie e quantita' in caso di infortunio sul lavoro si applica la legislazione del Paese contraente in cui l'infortunio sul lavoro si verifica. Paragrafo 2 Per il riconoscimento del diritto alle prestazioni e per la determinazione della loro specie e quantita' in caso di malattia professionale si applica, in quanto passibile, la legislazione del Paese contraente in cui la malattia professionale si manifesta per la prima volta, senza pregiudizio delle azioni spettanti al lavoratore ed ai suoi aventi causa contro gli enti assicuratori dell'altro Paese sui quali, per la natura delle lavorazioni anteriormente effettuate, possa gravare la copertura del rischio di detta malattia professionale.
Convenzione-art. 9
Art. 9. Paragrafo 1 Se un lavoratore, che ha ottenuto in uno dei due Paesi contraenti un indennizzo per una malattia professionale, faccia valere per la stessa malattia diritti a nuovi indennizzi nell'altro Paese, la concessione delle corrispondenti prestazioni rimarra' a carico degli enti assicuratori del primo Paese. Paragrafo 2 Qualora si accerti che il lavoratore ha subito un aggravamento di detta malattia professionale in conseguenza di lavorazioni effettuate nel secondo Paese, egli avra' diritto ad essere indennizzato secondo la legislazione applicabile in tale Paese per la differenza tra il grado di incapacita' gia' indennizzato e il nuovo grado riconosciutogli.
Convenzione-art. 10
Art. 10. Paragrafo 1 Le pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti e le rendite o indennita' in capitale per infortuni sul lavoro e malattie professionali, ivi comprese le prestazioni economiche di carattere accessorio o complementare, sono corrisposte ai beneficiari italiani e spagnoli qualunque sia il Paese ove essi risiedano. Paragrafo 2 Qualora, ai sensi della legislazione di un Paese contraente, il pagamento di una prestazione ai superstiti e subordinato alla residenza o soggiorno di tali persone in detto Paese, la stessa prestazione sara' pagata anche se dette persone si trovino nell'altro Paese. Paragrafo 3 Le prestazioni in denaro e in natura, ivi comprese le spese di ospedalizzazione, dovute in caso di inabilita' temporanea dagli enti assicuratori di uno dei due Paesi contraenti in virtu' della legislazione sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono corrisposte da detti enti assicuratori, nelle condizioni previste dalla propria legislazione, anche quando il lavoratore si trasferisca nell'altro Paese, purche' il suo trasferimento sia stato autorizzato dall'ente debitore. Paragrafo 4 Nel caso in cui alcune spese afferenti alle prestazioni indicate nel paragrafo 3 siano anticipate dall'ente competente del Paese in cui l'interessato risieda o soggiorni, con l'autorizzazione al riguardo prevista, tale ente e' surrogato nei diritti dell'interessato verso l'ente debitore. Paragrafo 5 La fornitura e il rinnovo degli apparecchi di protesi, che non abbiano determinato la concessione di un complemento di rendita, sono corrisposte dall'ente assicuratore obbligato di uno dei due Paesi contraenti anche quando il lavoratore risieda o soggiorni nell'altro Paese; in tal caso la necessita' del rinnovo di detti apparecchi sara' valutata dall'ente competente di tale Paese.
Convenzione-art. 11
Art. 11. Nei casi di cui all'art. 10 gli enti debitori di un Paese contraente possono delegare il servizio delle prestazioni, come pure il controllo medico ed amministrativo degli interessati che risiedono o soggiornano nello altro Paese, all'ente competente di tale Paese, con il consenso di tale ente. Le relative spese saranno oggetto di rimborso.
Convenzione-art. 12
Art. 12. I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Spagna o viceversa beneficiano, unitamente ai loro familiari, delle prestazioni delle assicurazioni malattie in Spagna e delle assicurazioni malattie e tubercolosi in Italia, qualora: 1) Abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti. 2) Adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di lavoro, di assicurazione, di iscrizione, di contribuzione od assimilati compiuti nell'altro Paese. 3) La malattia si sia manifestata posteriormente alla loro entrata nel Paese del nuovo luogo di lavoro, a meno che la legislazione applicabile non preveda condizioni piu' favorevoli.
Convenzione-art. 13
Art. 13. I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Spagna o viceversa, beneficiano, unitamente ai loro familiari, delle prestazioni di maternita' in Spagna o in Italia, qualora: 1) Abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazioni nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti. 2) Adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare di tali prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di lavoro, di assicurazione, di iscrizione, di contribuzione od assimilati compiuti nell'altro Paese.
Convenzione-art. 14
Art. 14. I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Spagna o viceversa hanno o danno diritto, secondo i casi, alle indennita' funerarie in Spagna o in Italia, qualora: 1) Abbiano effettuato il lavoro sottoposto ad assicurazione nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti. 2) Adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare di tali prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di lavoro, di assicurazione, di iscrizione, di contribuzione od assimilati compiuti nell'altro Paese.
Convenzione-art. 15
Art. 15. Nell'accordo amministrativo previsto all'art. 26 si determineranno secondo i casi: a) Le forme o modalita' applicabili per la conservazione dei diritti alle prestazioni acquisite in uno dei due Paesi contraenti, quando i beneficiari si trasferiscono nell'altro Paese. b) Le forme o modalita' applicabili per le prestazioni economiche e in natura corrisposte in circostanze o situazioni particolari a lavoratori o loro familiari che si trovino nell'altro Paese. c) Il procedimento per il rimborso delle spese relative fra gli organismi assicuratori interessati.
Convenzione-art. 16
Art. 16. I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Spagna o viceversa beneficiano delle prestazioni di disoccupazione in Spagna o in Italia, qualora: 1) Abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti. 2) Adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di lavoro, di assicurazione, di iscrizione, di contribuzione od assimilati compiuti nell'altro Paese.
Convenzione-art. 17
Art. 17. Paragrafo 1 I lavoratori italiani in Spagna beneficiano delle prestazioni del "Mutualisimo laboral" allorche' possano far valere i requisiti ed i periodi di "carencia" stabiliti per i lavoratori spagnoli. Paragrafo 2 Ai fini del requisito di dieci anni di lavoro previsto per le pensioni di vecchiaia, si cumulano i periodi di lavoro per conto altrui compiuti in Italia in attivita' corrispondenti a quelle incorporate o inquadrate nel "Mutualismo laboral".
Convenzione-art. 18
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