LEGGE 27 febbraio 1958, n. 130
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I cittadini italiani, profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste, che siano disoccupati, nei due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, sono equiparati agli invalidi previsti dall'art. 2 della legge 3 giugno 1950, n. 375, ai fini delle precedenze istituite dagli articoli 9, 10 e 12 della legge medesima e dell'assunzione in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, subordinatamente al possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione nei pubblici impieghi. A parità di merito, le precedenze istituite con il precedente comma prendono grado dopo di quelle spettanti agli invalidi per fatti di guerra.
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