LEGGE 4 febbraio 1958, n. 157
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea sulla equivalenza dei periodi di studi universitari, firmata a Parigi il 15 dicembre 1956.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al disposto dell'art. 9 della Convenzione stessa.
GRONCHI ZOLI - PELLA - MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Convention
Convention europeenne sur l'equivalence des periodes d'etudes universitaires Parte di provvedimento in formato grafico
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