LEGGE 18 febbraio 1958, n. 160
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano venuti o che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 39 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e quelli della Guardia di finanza che siano venuti o vengano a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 143 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, sono trasferiti nell'ausiliaria e vi rimangono fino al compimento dei periodi indicati rispettivamente, dal primo comma dell'art. 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dell'art. 69 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, computandosi l'inizio di tali periodi dalla cessazione dal servizio permanente. Il trasferimento in ausiliaria è subordinato all'esito favorevole di accertamenti sanitari sull'idoneità fisica ai relativi servizi ed ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla successiva data in cui l'ufficiale venga a trovarsi nelle suddette condizioni.
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