LEGGE 4 marzo 1958, n. 171

Type Legge
Publication 1958-03-04
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A favore dei Comuni ammessi con decreto del Ministro per i lavori pubblici a fruire dei benefici di cui alla legge 25 giugno 1949, n. 409, per avere subito, a causa degli eventi bellici, una distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad abitazione e che non abbiano raggiunto il pareggio del bilancio 1955, nonostante l'applicazione delle supercontribuzioni, è concesso un contributo in capitale da parte dello Stato pari al 50 per cento dell'importo residuo, risultante alla data del 30 giugno 1955, delle somme da essi dovute per rette di spedalità consumate durante il periodo dal 15 luglio 1943 al 31 dicembre 1947;

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.