LEGGE 6 marzo 1958, n. 182
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. In deroga all'art. 1 della legge 19 marzo 1955, n. 160, e fino a quando non sia espletata la prima sessione degli esami di abilitazione di cui alla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e non sia data attuazione all'art. 7 della legge stessa, sono ammessi, a decorrere dall'anno scolastico 1957-58, a chiedere l'assunzione come professori incaricati gli aspiranti non abilitati che abbiano prestato servizio di insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria statali o pareggiati per almeno due anni scolastici a partire dal 1954-55, riportando qualifica non inferiore a "buono". Gli aspiranti di cui al precedente comma possono conseguire la nomina ad incaricati dopo che siano stati conferiti gli incarichi al personale fornito del prescritto titolo di abilitazione e sia stato provveduto alla conferma degli incarichi di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1036. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.