DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1958, n. 186
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per la difesa; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo fra l'Italia e l'Unione del Sud Africa relativo ai servizi aerei, con scambio di Note, concluso a Cape Town il 21 maggio 1956, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto nell'art. 14 dell'Accordo stesso.
GRONCHI ZOLI - PELLA - ANDREOTTI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 148. - RELLEVA
Accordo - art. 1
Accordo fra il Governo d'Italia e il Governo dell'Unione del Sud Africa relativo a servizi aerei Articolo 1 Ai fini del presente Accordo: a) il termine "territorio" nei riguardi d'una parte contraente significa il territorio e le acque territoriali ad esso adiacenti posti sotto la sovranita', suzeranity, protettorato, mandato, amministrazione o amministrazione fiduciaria di detta parte; b) il termine "servizio aereo" significa ogni servizio aereo regolare esercito con aeromobili adibiti al pubblico trasporto di passeggeri, posta o merci; c) il termine "scalo per scopi non di traffico" significa, l'atterraggio per ogni scopo diverso dal caricamento o scaricamento di passeggeri, posta o merci.
Accordo - art. 2
Articolo 2 1) Il Governo dell'Unione del Sud Africa concede alla Compagnia designata dal Governo italiano il diritto di esercire il servizio aereo sulla rotta indicata nel paragrafo 1) dell'articolo 4. 2) La parte preponderante della proprieta' e l'effettivo controllo della Compagnia designata dal Governo italiano debbono appartenere permanentemente a cittadini italiani.
Accordo - art. 3
Articolo 3 1) Il Governo d'Italia concede alla Compagnia designata dal Governo dell'Unione del Sud Africa il diritto d'esercire il servizio aereo sulla rotta indicata nel paragrafo 1) dell'articolo 5. 2) La parte preponderante della proprieta' e l'effettivo controllo della Compagnia designata dal Governo della Unione del Sud Africa debbono appartenere permanentemente, a cittadini dell'Unione del Sud Africa.
Accordo - art. 4
Articolo 4 1) Il servizio aereo della Compagnia designata dal Governo d'Italia sara' esercito sulla seguente rotta in ambedue le direzioni: Roma - Atene - Cairo - Khartum - Nairobi - Johannesburg. 2) Uno o piu' scali sulla rotta indicata nel paragrafo 1) possono essere omessi in uno o tutti i voli, a discrezione della Compagnia designata dal Governo d'Italia.
Accordo - art. 5
Articolo 5 1) Il servizio aereo della Compagnia designata dal Governo dell'Unione del Sud Africa sara' esercito sulla seguente rotta in ambedue le direzioni: Johannesburg - Lusaka o Livingstone o Salisbury - Nairobi - Khartum - Cairo - Atene - Roma - Parigi o Francoforte - Londra. 2) Uno o piu' scali sulla rotta indicata nel paragrafo 1) possono essere omessi in uno o tutti i voli, a discrezione della Compagnia designata dal Governo dell'Unione del Sud Africa.
Accordo - art. 6
Articolo 6 Scali sulla rotta indicata nel paragrafo 1) dell'articolo 4 nei quali, subordinatamente al consenso di ogni terzo Stato che vi puo' essere interessato, traffico da e per il territorio dell'Unione del Sud Africa: a) puo' essere caricato e scaricato dalla Compagnia designata dal Governo d' Italia cioe' a dire, scali concessi per scopi di traffico; e b) non puo' essere caricato e scaricato dalla Compagnia designata dal Governo d' Italia cioe' a dire, scali per scopi non di traffico.
Stato
Scali di traffico
Scali per scopi non di traffico
Accordo - art. 7
Articolo 7 Scali sulla rotta indicata nel paragrafo 1) dell'articolo 5 nei quali, subordinatamente al consenso di ogni terzo Stato che vi puo' essere interessato, traffico da e per il territorio italiano: a) puo' essere caricato e scaricato dalla Compagnia designata dal Governo dell'Unione del Sud Africa, cioe' a dire, scali concessi per scopi di traffico; e b) non puo' essere caricato e scaricato dalla Compagnia designata dal Governo dell'Unione del Sud Africa, cioe' a dire, scali per scopi non di traffico:
Stato
Scali di traffico
Scali per scopi non di traffico
Accordo - art. 8
Articolo 8 1) Le frequenze dei servizi aerei eserciti dalla Compagnia designata dal Governo d'Italia non saranno piu' di due per settimana. 2) Le frequenze dei servizi aerei eserciti dalla Compagnia designata dal Governo dell'Unione del Sud Africa non saranno piu' di quattro per settimana.
Accordo - art. 9
Articolo 9 1) Nonostante le disposizioni dell'articolo 6, la Compagnia designata dal Governo d'Italia non potra' caricare o scaricare a Johannesburg piu' di ottanta passeggeri per settimana. 2) Nonostante le disposizioni dell'articolo 7, la Compagnia designata dal Governo dell'Unione del Sud Africa non potra' caricare o scaricare a Roma piu' di quaranta, passeggeri per settimana. 3) Non vi potra' essere trasferimento della capacita' non utilizzata di cui ai paragrafi 1) e 2) da una settimana all'altra.
Accordo - art. 10
Articolo 10 1) La Compagnia designata dal Governo d'Italia non pubblichera' e non fara' pubblicare avvisi atti a incoraggiare o promuovere nei suoi servizi traffico dalla Gran Bretagna al territorio dell'Unione del Sud Africa o viceversa. 2) La Compagnia, designata dal Governo dell'Unione del Sud Africa non pubblichera' e non fara' pubblicare avvisi atti a incoraggiare o promuovere nei suoi servizi traffico dalla Gran Bretagna al territorio italiano o viceversa.
Accordo - art. 11
Articolo 11 Le tariffe che saranno applicate dalle Compagnie designate dalle parti contraenti questo Accordo e le condizioni di trasporto applicabili al trasporto eseguito da ognuna di tali Compagnie saranno quelle concordate dalla Associazione del Trasporto Aereo Internazionale e approvate dai Governi d'Italia e dell'Unione del Sud Africa.
Accordo - art. 12
Articolo 12 1) La Compagnia designata dal Governo d'Italia dovra', appena possibile, alla fine di ogni quadrimestre, comunicare le statistiche del traffico mensile al Segretario per i Trasporti dell'Unione del Sud Africa, nella formula e nei modi da esso richiesti. 2) La Compagnia designata dal Governo dell'Unione del Sud Africa dovra', appena possibili, alla fine di ogni quadrimestre, comunicare le statistiche del traffico mensile al Ministero italiano della Difesa-Aeronautica (Direzione Generale dell'Aviazione Civile) nella forma e nei modi da esso richiesti. 3) Discussioni fra le parti contraenti questo Accordo allo scopo di rivedere la situazione alla luce delle statistiche sul traffico dovranno aver luogo a intervalli regolari.
Accordo - art. 13
Articolo 13 Ognuna delle parti contraenti ha il diritto di sospendere il servizio aereo esercito ai termini del presente Accordo dalla Compagnia designata dall'altra parte contraente, se tale Compagnia non osserva le leggi e i regolamenti della prima parte contraente o non osserva qualche disposizione o condizione del presente Accordo. A meno che l'immediata sospensione sia essenziale per prevenire ulteriore violazione di leggi o regolamenti o delle disposizioni o condizioni summenzionate, questo diritto sara' esercitato soltanto dopo consultazione con l'altra parte contraente del presente Accordo.
Accordo - art. 14
Articolo 14 Questo Accordo entrera' in vigore il 3 aprile 1956 e rimarra' indefinitivamente in vigore a meno che una comunicazione di denuncia sia fatta per iscritto dall'uno o dall'altro Governo, nel qual caso l'Accordo cessera' di aver vigore sei mesi dopo la ricezione di tale comunicazione. Fatto in Cape Town, il 21 maggio 1956, in doppio originale, nelle lingue italiana e inglese i cui testi fanno ugualmente fede. Per il Governo dell'Unione del Sud Africa B. J. SCHOEMAN Per il Governo d'Italia FRANCESCO SILJ Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
Allegato
TESTO IN LINGUA Parte di provvedimento in formato grafico
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