LEGGE 13 marzo 1958, n. 204

Type Legge
Publication 1958-03-13
Ultimo aggiornamento 1958-03-27
State In force
Source Normattiva
articles 133
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Bruxelles il 17 aprile 1957: a) Protocollo sui privilegi e sulle immunita' della Comunita' economica europea; b) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunita' europea; c) Protocollo sui privilegi e sulle immunita' della Comunita' europea dell'energia atomica; d) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunita' europea dell'energia atomica.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi suddetti a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea e del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica.

Art. 3

Ai fini dell'applicazione degli articoli 150 del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, 21 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia allegato al Trattato stesso, 177 del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea e 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia allegato al Trattato stesso, gli organi della giurisdizione ordinaria e speciale emettono ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza, con cui fu sollevata la questione, dispongono l'immediata trasmissione degli atti alla Corte di giustizia e sospendono il giudizio in corso. A cura della Cancelleria, copia in carta libera della ordinanza suddetta e' inviata, insieme agli atti di causa, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Cancelleria della Corte di giustizia.

GRONCHI ZOLI - PELLA - TAMBRONI - GONELLA - ANDREOTTI - MEDICI - MORO - COLOMBO - ANGELINI - GAVA - GUI - CARLI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Protocollo - art. 1

Protocolli sui Privilegi e sulle Immunita' e sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunita' Economica Europea PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA' Le Alte Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, Considerando che a termini dell'art. 218 del Trattato la Comunita' gode sui territori degli Stati membri delle immunita' e dei privilegi necessari per assolvere la sua missione alle condizioni definite da un Protocollo separato, Considerando d'altra parte che a termini dell'art. 28 del Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti, la Banca gode dei privilegi e delle immunita' previsti dal Protocollo di cui al comma precedente Hanno designato come plenipotenziari, al fine di definire tale Protocollo: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: S. E. Barone J. Ch. SNOY et d'OPPUERS, Segretario Generale del Ministero degli Affari Economici, Presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: S. E. Carl Friedrich OPHULES, Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania, Presidente della delegazione tedesca presso la Conferenza intergovernativa, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: S. E. Robert MARJOLIN, "Professeur agrege' des Facultes de Droit", Vicepresidente della delegazione francese presso la Conferenza intergovernativa, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SS. E. V. BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Presidente della delegazione italiana presso la Conferenza intergovernativa, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO: S. E. Lambert SCHAUS, Ambasciatore del Granducato del Lussemburgo, Presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: S. E. J. LINTNORST HOMAN, Presidente della delegazione olandese presso la Conferenza intergovernativa I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea. Art. 1 I locali e gli edifici della Comunita' sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi della Comunita' non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di Giustizia.

Protocollo - art. 2

Art. 2 Gli archivi della Comunita' sono inviolabili.

Protocollo - art. 3

Art. 3 La Comunita', i suoi averi, entrate e altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando la Comunita' effettui, per suo uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno della Comunita'. Nessuna esenzione e' concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilita' generale.

Protocollo - art. 4

Art. 4 La Comunita' e' esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine, agli oggetti destinati al suo uso ufficiale; gli oggetti cosi' importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale siano stati importati, salvo che cio' non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese. Essa e' del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle sue pubblicazioni.

Protocollo - art. 5

Art. 5 Le istituzioni della Comunita' beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni della Comunita' non possono essere censurate.

Protocollo - art. 6

Art. 6 I presidenti delle istituzioni della Comunita' possono rilasciare ai membri' e agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma e' stabilita dal Consiglio e che sono riconosciuti dalle autorita' degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dagli statuti di cui all'art. 212 del Trattato. La Commissione puo' concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

Protocollo - art. 7

Art. 7 Nessuna restrizione d'ordine amministrativo o d'altro genere e' apportata alla liberta' di movimento dei membri della Assemblea che si recano al luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano. Ai membri dell'Assemblea sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi: a) dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea; b) dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Protocollo - art. 8

Art. 8 I membri dell'Assemblea possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Protocollo - art. 9

Art. 9 Per la durata delle sessioni dell'Assemblea, i membri di essa beneficiano: a) sul territorio nazionale, delle immunita' riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese; b) sul territorio d'ogni altro Stato membro, della esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario. L'immunita' li copre ugualmente quando essi si recano al luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano. L'immunita' non puo' essere invocata nel caso di flagrante delitto e non puo' inoltre pregiudicare il diritto dell'Assemblea di togliere l'immunita' ad uno dei suoi membri.

Protocollo - art. 10

Art. 10 I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni della Comunita', nonche' i loro consiglieri e periti, tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunita' e delle agevolazioni d'uso. Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi della Comunita'.

Protocollo - art. 11

Art. 11 Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari e agenti della Comunita' di cui all'art. 212 del Trattato: a) godono, fatte salve le disposizioni degli articoli 179 e 215 del Trattato, dell'immunita' di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti; essi continueranno a beneficiare di questa immunita' dopo la cessazione delle loro funzioni; b) ne' essi ne' i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano la immigrazione e alle formalita' di registrazione degli stranieri, c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali, d) godono del diritto di importare in franchigia dal paese della loro ultima residenza o dal paese di cui sono cittadini, la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui ii diritto e' esercitato, e) godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini, alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Protocollo - art. 12

Art. 12 Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera sulle proposte che la Commissione formulera' entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato, i funzionari e gli agenti della Comunita' saranno soggetti, a profitto di quest'ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati. Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalla Comunita'.

Protocollo - art. 13

Art. 13 Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonche' delle convenzioni concluse tra i paesi membri della Comunita' al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e agenti della Comunita', i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio della Comunita', stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso la Comunita', sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro della Comunita'. Tale disposizione si applica egualmente al coniuge, sempreche' non eserciti una propria attivita' professionale, nonche' ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia. I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza, sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Protocollo - art. 14

Art. 14 Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su una proposta che la Commissione formulera' nel termine di un anno dall'entrata in vigore del Trattato, stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli agenti della Comunita'.

Protocollo - art. 15

Art. 15 Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari e agenti della Comunita' cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 11, 12 comma secondo e 13. I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

Protocollo - art. 16

Art. 16 Lo Stato membro, sul cui territorio e' situata la sede della Comunita', riconosce alle immissioni dei paesi terzi accreditate presso la Comunita' le immunita' diplomatiche d'uso.

Protocollo - art. 17

Art. 17 I privilegi, le immunita' e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli agenti della Comunita' esclusi avente nell'interesse di quest'ultima. Ciascuna istituzione della Comunita' ha l'obbligo di togliere l'immunita' concessa a un funzionario o ad un agente ogni qualvolta essa reputi che cio' non sia contrario agli interessi della Comunita'.

Protocollo - art. 18

Art. 18 Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, le istituzioni della Comunita' agiranno d'intesa con le autorita' responsabili degli Stati membri interessati.

Protocollo - art. 19

Art. 19 Gli articoli da 11 a 14 inclusi e l'art. 17 sono applicabili ai membri della Commissione.

Protocollo - art. 20

Art. 20 Gli articoli da 11 a 14 inclusi e l'art. 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di Giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 3 del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia, relative; all'immunita' di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.

Protocollo - art. 21

Art. 21 Il presente Protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del Protocollo sullo statuto della Banca. La Banca europea per gli investimenti sara', inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento della sua costituzione e degli aumenti del suo capitale, nonche' dalle varie formalita' che tali operazioni potranno importare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non importeranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attivita' della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non dara' luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, li diciassette aprile millenovecentocinquantasette. J. Ch. SXOY C. F. OPHULES Robert MARJOLIN Vittorio BADINI Lambert SCHAUS J. LINTHORST HOMAN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA -------------------------------------

Protocollo - art. 1

PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA Le Alte Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea. Desiderando definire lo Statuto della Corte previsto all'art. 188 del Trattato, Hanno designato, a tal fine, come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: S. E. Barone J. Ch. SNOY et d'OPPUERS, Segretario generale del Ministero degli Affari Economici, Presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: S. E. Carl Friedrich OPHULES, Ambasciatore della Repubblica federale di Germania, Presidente della delegazione tedesca presso la Conferenza intergovernativa, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: S. E. Robert MARJOLIN, "Professeur agrege' des Facultes de Droit", Vicepresidente della, delegazione francese presso la Conferenza intergovernativa, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: S. E. V. BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Presidente della delegazione italiana presso la Conferenza intergovernativa, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO: S. E. Lambert SCHAUS, Ambasciatore del Granducato del Lussemburgo, Presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: S. E. J. LINTHORST HOMAN, Presidente della delegazione olandese presso la Conferenza intergovernativa, I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea. Art. 1 La Corte, istituita dall'art. 4 del Trattato, e' costituita ed esercita le proprie funzioni conformemente alle disposizioni del Trattato e del presente statuto.

Protocollo - art. 2

Art. 2 Ogni giudice, prima di assumere le proprie funzioni deve, in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialita' e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Protocollo - art. 3

Art. 3 I giudici godono dell'immunita' di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e loro scritti, essi continuano a godere dell'immunita' dopo la cessazione delle funzioni. La Corte, in seduta plenaria puo' togliere l'immunita'. Qualora, tolta l'immunita', venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi puo' essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla piu' alta giurisdizione nazionale.

Protocollo - art. 4

Art. 4 I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa. Essi non possono, salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal Consiglio, esercitare alcuna attivita' professionale rimunerata o meno. Al momento del loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onesta' e di delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di dubbio, la Corte decide.

Protocollo - art. 5

Art. 5 A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni. In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni e' indirizzata al presidente della Corte per essere trasmessa al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione importa vacanza di seggio. Salvo i casi in cui si applica l'art. 6 seguente, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.

Protocollo - art. 6

Art. 6 I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati generali della Corte, non siano piu' in possesso dei requisiti richiesti ovvero non soddisfino piu' agli obblighi derivanti dalla loro carica. L'interessato non prende parte a tali deliberazioni. Il cancelliere comunica la decisione della Corte ai presidenti dell'Assemblea e della Commissione e la notifica al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.

Protocollo - art. 7

Art. 7 I giudici le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato, sono sostituiti per la restante durata del mandato stesso.

Protocollo - art. 8

Art. 8. Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 inclusi sono applicabili agli avvocati generali.

Protocollo - art. 9

Art. 9 Il cancelliere presta giuramento avanti alla Corte di esercitare le proprie funzioni in piena imparzialita' e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Protocollo - art. 10

Art. 10 La Corte predispone la sostituzione del cancelliere in caso di impedimento di questi.

Protocollo - art. 11

Art. 11 Funzionari e altri agenti sono addetti alla Corte allo scopo di assicurarne il funzionamento. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorita' del presidente.

Protocollo - art. 12

Art. 12 Una deliberazione unanime del Consiglio, presa su proposta della Corte, puo' prevedere la nomina di relatori aggiunti e definirne lo statuto. I relatori aggiunti possono essere chiamati, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura, a partecipare all'istruzione degli affari sottoposti all'esame della Corte e a collaborare con il giudice relatore. I relatori aggiunti, scelti tra persone che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano le qualifiche giuridiche necessarie, sono nominati dal Consiglio. Essi prestano giuramento avanti alla Corte di esercitare le loro funzioni in piena imparzialita' e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Protocollo - art. 13

Art. 13 I giudici, gli avvocati generali e il cancelliere devono risiedere dove la Corte ha la propria sede.

Protocollo - art. 14

Art. 14 La Corte funziona in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie e' fissata dalla Corte, tenuto conto delle necessita' del servizio.

Protocollo - art. 15

Art. 15 La Corte puo' deliberare validamente soltanto in numero dispari. Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide se sono presenti cinque giudici. Le deliberazioni delle sezioni sono valide soltanto se prese da tre giudici; in caso d'impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si puo' ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura.

Protocollo - art. 16

Art. 16 I giudici e gli avvocati generali non possono partecipare alla trattazione di alcun affare nel quale essi siano in precedenza intervenuti come agenti, consulenti, o avvocati di una delle parti, o sul quale essi siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una Commissione d'inchiesta o a qualunque altro titolo. Qualora, per un motivo particolare, un giudice o un avvocato generale reputi di non poter partecipare al giudizio o all'esame di un affare determinato, ne informa il presidente. Qualora il presidente reputi the un giudice o un avvocato generale non debba, per un motivo particolare, giudicare o concludere in un affare determinato, ne avverte l'interessato. In caso di difficolta' nell'applicazione del presente articolo, la Corte decide. Una parte non puo' invocare la nazionalita' di un giudice, ne' l'assenza' in seno alla Corte o ad una sua sezione di un giudice della propria nazionalita', per richiedere la, modificazione della composizione della Corte o di una delle sue sezioni.

Protocollo - art. 17

Art. 17 Tanto gli Stati quanto le istituzioni della Comunita' sono rappresentati avanti alla Corte da un agente nominato per ciascun affare; l'agente puo' essere assistito da un consulente o da un avvocato iscritto negli albi professionali di uno Stato membro. Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato iscritto negli albi professionali di uno Stato membro. Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che compaiano avanti alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura. La Corte gode nei confronti dei consulenti e degli avvocati che si presentano avanti ad essa, dei poteri normalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate dallo stesso regolamento. I professori cittadini degli Stati membri la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare, godono avanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dal presente articolo.

Protocollo - art. 18

Art. 18 La procedura avanti alla Corte comprende due fasi: l'una scritta, l'altra orale. La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti e alle istituzioni della Comunita' le cui decisioni sono in causa, delle istanze, memorie, difese e osservazioni e, eventualmente, delle repliche, nonche' di ogni atto e documento a sostegno, ovvero delle loro copie certificate conformi. Le comunicazioni sono fatte a cura del cancelliere secondo l'ordine e nei termini fissati dal regolamento di procedura. La procedura orale comprende la lettura della relazione presentata da un giudice relatore, l'audizione da parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle conclusioni dell'avvocato generale e, ove occorra, l'audizione dei testimoni e dei periti.

Protocollo - art. 19

Art. 19 La Corte e' adibita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L'istanza deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio dell'istante e della qualita' del firmatario, l'indicazione della parte avverso la quale e' proposta, l'oggetto della controversia, le conclusioni ed una esposizione sommaria dei motivi invocati. All'istanza deve essere allegato, ove occorra, l'atto di cui e' richiesto l'annullamento, ovvero, nell'ipotesi contemplata dall'art. 175 del Trattato, un documento che certifichi la data della richiesta prevista da tale articolo. Se questi documenti non sono stati allegati alla istanza, il cancelliere invita l'interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che si possa eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere.

Protocollo - art. 20

Art. 20 Nei casi contemplati dall'art. 177 del Trattato, la decisione della giurisdizione nazionale, che sospende la procedura e si rivolge alla Corte, e' notificata a questa ultima a cura di tale giurisdizione nazionale. Tale decisione e' quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione, nonche' al Consiglio quando l'atto di cui si contesta la validita' o l'interpretazione emani da quest'ultimo. Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione e, quando ne sia il caso, il Consiglio, hanno il diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

Protocollo - art. 21

Art. 21 La Corte puo' richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che essa reputi desiderabili. In caso di rifiuto, ne prende atto. La Corte puo' parimenti richiedere agli Stati membri e alle istituzioni che non siano parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo.

Protocollo - art. 22

Art. 22 In ogni momento, la Corte puo' affidare una perizia a qualunque persona, ente, ufficio, commissione od organo di sua scelta.

Protocollo - art. 23

Art. 23 Alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura, si puo' procedere all'audizione di testimoni.

Protocollo - art. 24

Art. 24 La Corte gode, nei confronti dei testimoni non comparsi, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali e puo' infliggere sanzioni pecuniarie, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.

Protocollo - art. 25

Art. 25 I testimoni e i periti possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento, secondo la formula stabilita dal regolamento di procedura ovvero secondo le modalita' previste dalla legislazione nazionale del testo o del perito.

Protocollo - art. 26

Art. 26 La Corte puo' ordinare che un testimonio o un perito sia udito dall'autorita' giudiziaria del suo domicilio. Tale ordinanza e' diretta, per la sua esecuzione, alla autorita' giudiziaria competente, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura. Gli atti derivanti dall'esecuzione della rogatoria sono rimessi alla Corte alle stesse condizioni. La Corte sostiene le spese, con riserva di porle, quando ne sia il caso, a carico delle parti.

Protocollo - art. 27

Art. 27 Ogni Stato membro considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e dei periti alla stregua del corrispondente reato commesso avanti a un tribunale nazionale giudicante in materia civile. Su denuncia della Corte esso procede contro gli autori di tale reato avanti alla giurisdizione nazionale competente.

Protocollo - art. 28

Art. 28 L'udienza e' pubblica, salvo decisione contraria presa dalla Corte, d'ufficio o su richiesta delle parti, per motivi gravi.

Protocollo - art. 29

Art. 29 Nel corso del dibattimento la Corte puo' interrogare i periti, i testimoni e le parti stesse. Tuttavia queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto tramite il proprio rappresentante.

Protocollo - art. 30

Art. 30 Di ogni udienza e' redatto un verbale firmato dal presidente e dal cancelliere.

Protocollo - art. 31

Art. 31 Il ruolo delle udienze e' fissato dal presidente.

Protocollo - art. 32

Art. 32 Le deliberazioni della Corte sono e restano segrete.

Protocollo - art. 33

Art. 33 Le sentenze sono motivate. Esse menzionano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione.

Protocollo - art. 34

Art. 34 Le sentenze sono firmate dal presidente e dal cancelliere. Esse sono lette in pubblica udienza.

Protocollo - art. 35

Art. 35 La Corte delibera sulle spese.

Protocollo - art. 36

Art. 36 Il presidente della Corte puo' decidere secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente Statuto e che sara' fissata dal regolamento di procedura, in merito alle conclusioni intese sia ad ottenere la sospensione prevista all'art. 185 del Trattato, sia all'applicazione dei provvedimenti provvisori a norma dell'articolo 186, sia alla sospensione dell'esecuzione forzata conformemente all'art. 192, ultimo comma. Il presidente, in caso d'impedimento, e' sostituito da un altro giudice alle condizioni determinate dal regolamento di procedura. L'ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito.

Protocollo - art. 37

Art. 37 Gli Stati membri e le istituzioni della Comunita' possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte. Uguale diritto spetta ad ogni altra persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia proposta alla Corte, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, fra istituzioni della Comunita', ovvero fra Stati membri da una parte e istituzioni della Comunita' dall'altra. Le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.

Protocollo - art. 38

Art. 38 Quando la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare conclusioni scritte, la sentenza viene pronunciata in sua contumacia. La sentenza puo' essere impugnata entro il termine di un mese a decorrere dalla sua notificazione. Salvo decisione contraria della Corte, l'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza pronunziata in contumacia.

Protocollo - art. 39

Art. 39 Gli Stati membri, le istituzioni della Comunita' e ogni altra persona fisica o giuridica, possono, nei casi e alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura, proporre opposizione di terzo contro le sentenze pronunziate senza che esse siano state chiamate in causa, qualora tali sentenze siano pregiudizievoli ai loro diritti.

Protocollo - art. 40

Art. 40 In caso di difficolta' sul senso e la portata di una sentenza, spetta alla Corte d'interpretarla, a richiesta di una parte o di una istituzione della Comunita' che dimostri di avere a cio' interesse.

Protocollo - art. 41

Art. 41 La revisione delle sentenze puo' essere richiesta alla Corte solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronunzia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revisione. La procedura di revisione si apre con una sentenza della Corte che constata espressamente l'esistenza di un fatto nuovo, ne riconosce i caratteri che consentono l'adito alla revisione e dichiara per questo motivo ricevibile l'istanza. Nessuna istanza di revisione puo' essere proposta dopo la scadenza di un termine di dieci anni dalla data della sentenza.

Protocollo - art. 42

Art. 42 Il regolamento di procedura stabilira' termini in ragione della distanza. Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini puo' essere eccepita quando l'interessato provi la esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.

Protocollo - art. 43

Art. 43 Le azioni contro la Comunita' in materia di responstabilita' extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che da' loro origine. La prescrizione e' interrotta sia dall'istanza presentata alla Corte, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato puo' rivolgere all'istituzione competente della Comunita'. In quest'ultimo caso l'istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall'art. 173; sono applicabili, quando ne sia il caso, le disposizioni di cui all'art. 175, comma secondo.

Protocollo - art. 44

Art. 44 Il regolamento di procedura della Corte di cui allo art. 188 del Trattato, contiene, oltre alle disposizioni contemplate dal presente Statuto, tutte le disposizioni necessarie per applicarlo e, per quanto necessario, completarlo.

Protocollo - art. 45

Art. 45 Il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' apportare alle disposizioni del presente Statuto gli adattamenti complementari che risultassero necessari in seguito alle misure da esso eventualmente adottate a termini dell'art. 165, ultimo comma del Trattato.

Protocollo - art. 46

Art. 46 Il presidente del Consiglio procede, immediatamente dopo la prestazione del giuramento, alla designazione, per estrazione a sorte, dei giudici e degli avvocati generali le cui funzioni sono soggette a rinnovamento alla fine del primo periodo di tre anni in conformita' all'art. 167, commi secondo e terzo del Trattato. In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, li' diciassette aprile millenovecentocinquantasette. J. Ch. SNOY O. F. OPHUELS Robert MARJOLIN Vittorio BADINI Lambert SCHAUS J. LINTHORST HOMAN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA -----------------------------------

Protocollo - art. 1

Protocolli sui Privilegi e sulle Immunita' e sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunita' Europea della Energia Atomica. PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA' Le Alte Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' Europea della Energia Atomica, Considerando che a termini dell'art. 191 del Trattato, la Comunita' gode sui territori degli Stati membri delle immunita' e dei privilegi necessari per assolvere la sua missione alle condizioni definite da un Protocollo separato, Hanno designato come plenipotenziari, per definire tale Protocollo: SUA MAESTA IL RE DEI BELGI: S. E. Barone J. CH. SNOY et D'OPPUERS, Segretario generale del Ministero degli Affari Economici, Presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: S. E. Carl Friedrich OPHUELS, Ambasciatore della Repubblica federale di Germania, Presidente della delegazione tedesca presso la Conferenza intergovernativa, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: S. E. Robert MARJOLIN, "Professeur agrege' des Facultes de Droit", Vicepresidente della delegazione francese presso la Conferenza intergovernativa, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: S. E. V. BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Presidente della delegazione italiana presso la Conferenza intergovernativa, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO: S. E. Lambert SCHAUS, Ambasciatore del Granducato del Lussemburgo, Presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: S. E. J. LINTHORST HOMAN, Presidente della delegazione olandese presso la Conferenza intergovernativa, I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato che istituisce la Comunita' Europea della Energia Atomica: Art. 1. I locali e gli edifici della Comunita' sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi della Comunita' non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di Giustizia.

Protocollo - art. 2

Art. 2. Gli archivi della Comunita' sono inviolabili.

Protocollo - art. 3

Art. 3. La Comunita', i suoi averi, entrate e altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando la Comunita' effettui, per suo uso ufficiale acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia la applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno della Comunita'. Nessuna esenzione e' concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilita' generale.

Protocollo - art. 4

Art. 4. La Comunita' e' esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale; gli oggetti cosi' importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale siano stati importati, salvo che cio' non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese. Essa e' del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle sue pubblicazioni.

Protocollo - art. 5

Art. 5. Le istituzioni della Comunita' beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni della Comunita' non possono essere censurate.

Protocollo - art. 6

Art. 6. I presidenti delle istituzioni della Comunita' possono rilasciare ai membri e agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma e' stabilita dal Consiglio e che sono riconosciuti dalle autorita' degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dagli statuti di cui all'art. 186 del Trattato. La Commissione puo' concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.

Protocollo - art. 7

Art. 7. Nessuna restrizione d'ordine amministrativo o d'altro genere e' apportata alla liberta' di movimento dei membri dell'Assemblea che si recano al luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano. Ai membri dell'Assemblea sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi: a) dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea; b) dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.

Protocollo - art. 8

Art. 8. I membri dell'Assemblea non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Protocollo - art. 9

Art. 9. Per la durata delle sessioni dell'Assemblea, i membri di essa beneficiano: a) sul territorio nazionale, delle immunita' riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese, b) sul territorio d'ogni altro Stato membro, della esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario. L'immunita' li copre ugualmente quando essi si recano al luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano. L'immunita' non puo' essere invocata nel caso di flagrante delitto e non puo' inoltre pregiudicare il diritto dell'Assemblea di togliere l'immunita' ad uno dei suoi membri.

Protocollo - art. 10

Art. 10. I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni della Comunita', nonche' i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunita' e delle agevolazioni, d'uso. Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi della Comunita':

Protocollo - art. 11

Art. 11. Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari e agenti della Comunita' di cui all'art. 186 del Trattato: a) godono, fatte salve le disposizioni degli articoli 1952 e 188 del Trattato, dell'immunita' di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti; essi continueranno a beneficiare di questa immunita' dopo la cessazione delle loro funzioni, b) ne' essi ne' i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano la immigrazione e alle formalita' di registrazione degli stranieri, c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali, d) godono del diritto di importare in franchigia dal paese della loro ultima residenza o dal paese di cui sono cittadini, la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui il diritto e' esercitato, e) godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini, alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.

Protocollo - art. 12

Art. 12. Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera sulle proposte che la Commissione formulera' entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato, i funzionari e gli agenti della Comunita' saranno soggetti, a profitto di quest'ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati. Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalla Comunita'.

Protocollo - art. 13

Art. 13. Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonche' delle convenzioni concluse tra i paesi membri della Comunita' al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e agenti della Comunita' i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio della Comunita', stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso la Comunita', sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro della Comunita'. Tale disposizione si applica egualmente al coniuge, sempreche' non eserciti una propria attivita' professionale, nonche' ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia. I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza, sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.

Protocollo - art. 14

Art. 14. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su una proposta che la Commissione formulera' nel termine di un anno dall'entrata in vigore del Trattato, stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli agenti della Comunita'.

Protocollo - art. 15

Art. 15. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari e agenti della Comunita' cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 11, 12 comma 2 e 13. I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.

Protocollo - art. 16

Art. 16. Lo Stato membro, sul cui territorio e' situata la sede della Comunita', riconosce alle Missioni dei paesi terzi accreditate presso la Comunita' le immunita' diplomatiche d'uso.

Protocollo - art. 17

Art. 17. I privilegi, le immunita' e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli agenti della Comunita' esclusivamente nell'interesse di quest'ultima. Ciascuna istituzione della Comunita' ha l'obbligo di togliere l'immunita' concessa a un funzionario o ad un agente ogni qualvolta essa reputi che cio' non sia contrario agli interessi della Comunita'.

Protocollo - art. 18

Art. 18. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, le istituzioni della Comunita' agiranno d'intesa, con le autorita' responsabili degli Stati membri interessati.

Protocollo - art. 19

Art. 19. Gli articoli da 11 a 14 inclusi e l'art. 17 sono applicabili ai membri della Commissione.

Protocollo - art. 20

Art. 20. Gli articoli da 11 a 14 inclusi e l'art. 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 3 del Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, relative all'immunita' di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, li' diciassette aprile millenovecentocinquantasette. J. Ch. SNOY et D'OPPUERS C. F. OPHUELS Robert MARJOLIN Vittorio BADINI Lambert SCHAUS J. LINTHORST HOMAN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA -----------------------------

Protocollo - art. 1

PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA Le Alte Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' Europea della Energia Atomica, Desiderando definire lo Statuto della Corte previsto all'articolo 160 del Trattato, Hanno designato, a tal fine, come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: S. E. Barone J. CH. SNOY et D'OPPUERS, Segretario generale del Ministero degli Affari Economici, Presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: S. E. Carl Friedrich OPHUELS, Ambasciatore della Repubblica federale di Germania, Presidente della delegazione tedesca presso la Conferenza intergovernativa, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: S. E. Robert MARJOLIN, "Professeur agrege' des Facultes de Droit", Vicepresidente della delegazione francese presso la Conferenza intergovernativa, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: S. E. V. BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Presidente della delegazione italiana presso la Conferenza intergovernativa, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO: S. E. Lambert SCHAUS, Ambasciatore del Granducato del Lussemburgo, Presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: S. E. J. LINTHORST HOMAN, Presidente della delegazione olandese presso la Conferenza intergovernativa, I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato che istituisce la Comunita' Europea della Energia Atomica: Art. 1. La Corte, istituita dall'art. 3 del Trattato, e' costituita ed esercita le proprie funzioni conformemente alle disposizioni del Trattato e del presente Statuto.

Protocollo - art. 2

Art. 2. Ogni giudice, prima di assumere le proprie funzioni deve, in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialita' e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Protocollo - art. 3

Art. 3. I giudici godono dell'immunita' di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, essi continuano a godere dell'immunita' dopo la cessazione delle funzioni. La Corte, in seduta plenaria, puo' togliere l'immunita'. Qualora, tolta l'immunita', venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi puo' essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla piu' alta giurisdizione nazionale.

Protocollo - art. 4

Art. 4. I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa. Essi non possono, salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal Consiglio, esercitare alcuna attivita' professionale rimunerata o meno. Al momento del loro insediamento, essi assumono lo impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onesta' e di delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di dubbio, la Corte decide.

Protocollo - art. 5

Art. 5. A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni. In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni e' indirizzata al presidente della Corte per essere trasmessa al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione importa vacanza di seggio. Salvo i casi in cui si applica l'art. 6 seguente, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.

Protocollo - art. 6

Art. 6. I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati generali della Corte, non siano piu' in possesso dei requisiti richiesti ovvero non soddisfino piu' agli obblighi derivanti dalla loro carica. L'interessato non prende parte a tali deliberazioni. Il cancelliere comunica la decisione della Corte ai presidenti dell'Assemblea e della Commissione e la notifica al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.

Protocollo - art. 7

Art. 7. I giudici le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato, sono sostituiti per la restante durata del mandato stesso.

Protocollo - art. 8

Art. 8. Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 inclusi sono applicabili agli avvocati generali.

Protocollo - art. 9

Art. 9. Il cancelliere presta giuramento avanti alla Corte di esercitare le proprie funzioni in piena imparzialita' e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Protocollo - art. 10

Art. 10. La Corte predispone la sostituzione del cancelliere in caso di impedimento di questi.

Protocollo - art. 11

Art. 11. Funzionari e altri agenti sono addetti alla Corte allo scopo di assicurarne il funzionamento. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorita' del presidente.

Protocollo - art. 12

Art. 12. Una deliberazione unanime del Consiglio, presa su proposta della Corte, puo' prevedere la nomina di relatori aggiunti e definirne lo statuto. I relatori aggiunti possono essere chiamati, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura, e partecipare all'istruzione degli affari sottoposti all'esame della Corte e a collaborare con il giudice relatore. I relatori aggiunti, scelti tra persone che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano le qualifiche giuridiche necessarie, sono nominati dal Consiglio. Essi prestano giuramento avanti alla Corte di esercitare le loro funzioni in piena imparzialita' e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Protocollo - art. 13

Art. 13. I giudici, gli avvocati generali e il cancelliere devono risiedere dove la Corte ha la propria sede.

Protocollo - art. 14

Art. 14. La Corte funziona in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie e' fissata dalla Corte, tenuto conto delle necessita' del servizio.

Protocollo - art. 15

Art. 15. La Corte puo' deliberare validamente soltanto in numero dispari. Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide se sono presenti cinque giudici. Le deliberazioni delle sezioni sono valide soltanto se prese da tre giudici; in caso d'impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si puo' ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura.

Protocollo - art. 16

Art. 16. I giudici e gli avvocati generali non possono partecipare alla trattazione di alcun affare nel quale essi siano in precedenza intervenuti come agenti, consulenti o avvocati di una delle parti, o sul quale essi siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una commissione d'inchiesta o a qualunque altro titolo. Qualora, per un motivo particolare, un giudice o un avvocato generale reputi di non poter partecipare al giudizio o all'esame di un affare determinato, ne informa il presidente. Qualora il presidente reputi che un giudice o un avvocato generale non debba, per un motivo particolare, giudicare o concludere in un affare determinato, ne avverte l'interessato. In caso di difficolta' nell'applicazione del presente articolo, la Corte decide. Una parte non puo' invocare la nazionalita' di un giudice, ne' l'assenza in seno alla Corte o ad una sua sezione di un giudice della propria nazionalita', per richiedere la modificazione della composizione della Corte o di una delle sue sezioni.

Protocollo - art. 17

Art. 17. Tanto gli Stati quanto le istituzioni della Comunita' sono rappresentati avanti alla Corte da un agente nominato per ciascun affare; l'agente puo' essere assistito da un consulente o da un avvocato iscritto negli albi professionali di uno Stato membro. Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato iscritto negli albi professionali di uno Stato membro. Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che compaiano avanti alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura. La Corte gode nei confronti dei consulenti e degli avvocati che si presentano avanti ad essa, dei poteri normalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate dallo stesso regolamento. I professori cittadini degli Stati membri la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare, godono avanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dal presente articolo.

Protocollo - art. 18

Art. 18. La procedura avanti alla Corte comprende due fasi l'una scritta, l'altra orale. La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti e alle istituzioni della Comunita' le cui decisioni sono in causa, delle istanze, memorie, difese e osservazioni e, eventualmente, delle repliche nonche' di ogni atto e documento a sostegno ovvero delle loro copie certificate conformi. Le comunicazioni sono fatte a cura del cancelliere secondo l'ordine e nei termini fissati dal regolamento di procedura. La procedura orale comprende la lettura della relazione presentata da un giudice relatore, l'audizione da parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle conclusioni dell'avvocato generale e, ove occorra, l'audizione dei testimoni e dei periti.

Protocollo - art. 19

Art. 19. La Corte e' adibita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L'istanza deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio dell'istante e della qualita' del firmatario, l'indicazione della parte avverso la quale e' proposta, l'oggetto della controversia, le conclusioni ed un'esposizione sommaria dei motivi invocati. All'istanza deve essere allegato, ove occorra, l'atto di cui e' richiesto l'annullamento, ovvero, nell'ipotesi contemplata dall'art. 148 del Trattato, un documento che certifichi la data della richiesta prevista da tale articolo. Se questi documenti non sono stati allegati all'istanza, il cancelliere invita l'interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che si possa eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere.

Protocollo - art. 20

Art. 20. Nei casi contemplati dall'art. 18 del Trattato, la Corte e' adibita mediante ricorso trasmesso al cancelliere. Il ricorso deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio del ricorrente e della qualita' del firmatario, l'indicazione della decisione avverso la quale e' proposto ricorso, l'indicazione delle parti avverse, l'oggetto della causa, le conclusioni e un'esposizione sommaria dei motivi invocati. Al ricorso deve essere allegata una copia conforme della decisione del Collegio arbitrale che viene impugnata. Se la Corte rigetta il ricorso, la decisione del Collegio arbitrale diventa definitiva. Se la Corte annulla la decisione del Collegio arbitrale la procedura puo' essere ripresa, eventualmente, a cura di una delle parti in causa, dinanzi al Collegio arbitrale. Quest'ultimo deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte.

Protocollo - art. 21

Art. 21. Nei casi contemplati dall'art. 150 del Trattato, la decisione della giurisdizione nazionale, che sospende la procedura e si rivolge alla Corte, e' notificata a quest'ultima a cura di tale giurisdizione nazionale. Tale decisione e' quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione, nonche' al Consiglio quando l'atto di cui si contesta la validita' o l'interpretazione emani da quest'ultimo. Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione e, quando ne sia il caso, il Consiglio, hanno il diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

Protocollo - art. 22

Art. 22. La Corte puo' richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che essa reputi desiderabili. In caso di rifiuto, ne prende atto. La Corte puo' parimenti richiedere agli Stati membri e alle istituzioni che non siano parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo.

Protocollo - art. 23

Art. 23. In ogni momento, la Corte puo' affidare una perizia a qualunque persona, ente, ufficio, commissione od organo di sua scelta.

Protocollo - art. 24

Art. 24. Alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura, si puo' procedere all'audizione di testimoni.

Protocollo - art. 25

Art. 25. La Corte gode, nei confronti dei testimoni non comparsi, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali e puo' infliggere sanzioni pecuniarie, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.

Protocollo - art. 26

Art. 26. I testimoni e i periti possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento, secondo la formula stabilita dal regolamento di procedura ovvero secondo le modalita' previste dalla legislazione nazionale del teste o del perito.

Protocollo - art. 27

Art. 27. La Corte puo' ordinare che un testimonio o un perito sia udito dall'autorita' giudiziaria del suo domicilio. Tale ordinanza e' diretta, per la sua esecuzione, alla autorita' giudiziaria competente, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura. Gli atti derivanti dall'esecuzione della rogatoria sono rimessi alla Corte alle stesse condizioni. La Corte sostiene le spese, con riserva di porle, quando ne sia il caso, a carico delle parti.

Protocollo - art. 28

Art. 28. Ogni Stato membro considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e dei periti alla stregua del corrispondente reato commesso avanti a un tribunale nazionale giudicante in materia civile. Su denuncia della Corte esso procede contro gli autori di tale reato avanti alla giurisdizione nazionale competente.

Protocollo - art. 29

Art. 29. L'udienza e' pubblica, salvo decisione contraria presa dalla Corte, d'ufficio o su richiesta delle parti, per motivi gravi.

Protocollo - art. 30

Art. 30. Nel corso del dibattimento la Corte puo' interrogare i periti, i testimoni e le parti stesse. Tuttavia queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto tramite il proprio rappresentante.

Protocollo - art. 31

Art. 31. Di ogni udienza e' redatto un verbale firmato dal presidente e dal cancelliere.

Protocollo - art. 32

Art. 32. Il ruolo delle udienze e' fissato dal presidente.

Protocollo - art. 33

Art. 33. Le deliberazioni della Corte sono e restano segrete

Protocollo - art. 34

Art. 34. Le sentenze sono motivate. Esse menzionano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione.

Protocollo - art. 35

Art. 35. Le sentenze sono firmate dal presidente e dal cancelliere. Esse sono lette in pubblica udienza.

Protocollo - art. 36

Art. 36. La Corte delibera sulle spese.

Protocollo - art. 37

Art. 37. Il presidente della Corte puo' decidere secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente Statuto e che sara' fissata dal regolamento di procedura, in merito alle conclusioni intese sia ad ottenere la sospensione prevista all'art. 157 del Trattato, sia all'applicazione dei provvedimenti provvisori a norma dell'art. 158, sia alla sospensione dell'esecuzione forzata conformemente all'art. 164, ultimo comma. Il presidente in caso d'impedimento, e' sostituito da un altro giudice alle condizioni determinate dal regolamento di procedura. L'ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito.

Protocollo - art. 38

Art. 38. Gli Stati membri e le istituzioni della Comunita' possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte. Uguale diritto spetta ad ogni altra persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia proposta alla Corte, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, fra istituzioni della Comunita', ovvero fra Stati membri da una parte e istituzioni della Comunita' dall'altra. Le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.

Protocollo - art. 39

Art. 39. Quando la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare conclusioni scritte, la sentenza viene pronunziata in sua contumacia. La sentenza puo' essere impugnata entro il termine di un mese a decorrere dalla sua notificazione. Salvo decisione contraria della Corte, l'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza pronunziata in contumacia.

Protocollo - art. 40

Art. 40. Gli Stati membri, le istituzioni della Comunita' e ogni altra persona fisica o giuridica, possono, nei casi e alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura, proporre opposizione di terzo contro le sentenze pronunziate senza che esse siano state chiamate in causa, qualora tali sentenze siano pregiudizievoli ai loro diritti.

Protocollo - art. 41

Art. 41. In caso di difficolta' sul senso e la portata di una sentenza, spetta alla Corte d'interpretarla, a richiesta di una parte o di una istituzione della Comunita' che dimostri di avere a cio' interesse.

Protocollo - art. 42

Art. 42. La revisione delle sentenze puo' essere richiesta alla Corte solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronunzia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revisione. La procedura di revisione si apre con una sentenza della Corte che constata espressamente l'esistenza di un fatto nuovo, ne riconosce i caratteri che consentono l'adito alla revisione e dichiara per questo motivo ricevibile l'istanza. Nessuna istanza di revisione puo' essere proposta dopo la scadenza di un termine di dieci anni dalla data della sentenza.

Protocollo - art. 43

Art. 43. Il regolamento di procedura stabilira' termini in ragione della distanza. Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini puo' essere eccepita quando l'interessato provi la esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.

Protocollo - art. 44

Art. 44. Le azioni contro la Comunita' in materia di responsabilita' extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che da' loro origine. La prescrizione e' interrotta sia dall'istanza presentata alla Corte, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato puo' rivolgere all'istituzione competente della Comunita'. In quest'ultimo caso l'istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall'art. 146; sono applicabili, quando ne sia il caso, le disposizioni di cui all'art. 148, comma secondo.

Protocollo - art. 45

Art. 45. Il regolamento di procedura della Corte di cui all'art. 160 del Trattato, contiene, oltre alle disposizioni contemplate dal presente Statuto, tutte le disposizioni necessarie per applicarlo e, per quanto necessario, completarlo.

Protocollo - art. 46

Art. 46. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' apportare alle disposizioni del presente Statuto gli adattamenti complementari che risultassero necessari in seguito alle misure da esso eventualmente adottate a termini dell'art. 137, ultimo comma del Trattato.

Protocollo - art. 47

Art. 47. Il presidente del Consiglio procede, immediatamente dopo la prestazione del giuramento, alla designazione, per estrazione a sorte, dei giudici e degli avvocati generali le cui funzioni sono soggette a rinnovamento alla fine del primo periodo di tre anni in conformita' all'articolo 139, commi secondo e terzo del Trattato. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, li diciassette aprile millenovecentocinquantasette. J. Ch. SNOY et D'OPPUERS C. F. OPHUELS Robert MARJOLIN Vittorio BADINI Lambert SCHAUS J. LINTHORST HOMAN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)