LEGGE 13 marzo 1958, n. 204
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Bruxelles il 17 aprile 1957: a) Protocollo sui privilegi e sulle immunita' della Comunita' economica europea; b) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunita' europea; c) Protocollo sui privilegi e sulle immunita' della Comunita' europea dell'energia atomica; d) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunita' europea dell'energia atomica.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi suddetti a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea e del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica.
Art. 3
Ai fini dell'applicazione degli articoli 150 del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, 21 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia allegato al Trattato stesso, 177 del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea e 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia allegato al Trattato stesso, gli organi della giurisdizione ordinaria e speciale emettono ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza, con cui fu sollevata la questione, dispongono l'immediata trasmissione degli atti alla Corte di giustizia e sospendono il giudizio in corso. A cura della Cancelleria, copia in carta libera della ordinanza suddetta e' inviata, insieme agli atti di causa, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Cancelleria della Corte di giustizia.
GRONCHI ZOLI - PELLA - TAMBRONI - GONELLA - ANDREOTTI - MEDICI - MORO - COLOMBO - ANGELINI - GAVA - GUI - CARLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Protocollo - art. 1
Protocolli sui Privilegi e sulle Immunita' e sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunita' Economica Europea PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA' Le Alte Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, Considerando che a termini dell'art. 218 del Trattato la Comunita' gode sui territori degli Stati membri delle immunita' e dei privilegi necessari per assolvere la sua missione alle condizioni definite da un Protocollo separato, Considerando d'altra parte che a termini dell'art. 28 del Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti, la Banca gode dei privilegi e delle immunita' previsti dal Protocollo di cui al comma precedente Hanno designato come plenipotenziari, al fine di definire tale Protocollo: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: S. E. Barone J. Ch. SNOY et d'OPPUERS, Segretario Generale del Ministero degli Affari Economici, Presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: S. E. Carl Friedrich OPHULES, Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania, Presidente della delegazione tedesca presso la Conferenza intergovernativa, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: S. E. Robert MARJOLIN, "Professeur agrege' des Facultes de Droit", Vicepresidente della delegazione francese presso la Conferenza intergovernativa, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SS. E. V. BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Presidente della delegazione italiana presso la Conferenza intergovernativa, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO: S. E. Lambert SCHAUS, Ambasciatore del Granducato del Lussemburgo, Presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: S. E. J. LINTNORST HOMAN, Presidente della delegazione olandese presso la Conferenza intergovernativa I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea. Art. 1 I locali e gli edifici della Comunita' sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi della Comunita' non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di Giustizia.
Protocollo - art. 2
Art. 2 Gli archivi della Comunita' sono inviolabili.
Protocollo - art. 3
Art. 3 La Comunita', i suoi averi, entrate e altri beni sono esenti da qualsiasi imposta diretta. I governi degli Stati membri adottano, ogni qualvolta sia loro possibile, le opportune disposizioni per l'abbuono o il rimborso dell'importo dei diritti indiretti e delle tasse sulla vendita compresi nei prezzi dei beni immobili o mobili, quando la Comunita' effettui, per suo uso ufficiale, acquisti considerevoli il cui prezzo comprenda diritti e tasse di tale natura. Tuttavia l'applicazione di tali disposizioni non deve avere per effetto di falsare la concorrenza all'interno della Comunita'. Nessuna esenzione e' concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilita' generale.
Protocollo - art. 4
Art. 4 La Comunita' e' esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine, agli oggetti destinati al suo uso ufficiale; gli oggetti cosi' importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio del paese nel quale siano stati importati, salvo che cio' non avvenga a condizioni accette al governo di tale paese. Essa e' del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle sue pubblicazioni.
Protocollo - art. 5
Art. 5 Le istituzioni della Comunita' beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i loro documenti, del trattamento concesso da questo Stato alle missioni diplomatiche. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali delle istituzioni della Comunita' non possono essere censurate.
Protocollo - art. 6
Art. 6 I presidenti delle istituzioni della Comunita' possono rilasciare ai membri' e agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma e' stabilita dal Consiglio e che sono riconosciuti dalle autorita' degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dagli statuti di cui all'art. 212 del Trattato. La Commissione puo' concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.
Protocollo - art. 7
Art. 7 Nessuna restrizione d'ordine amministrativo o d'altro genere e' apportata alla liberta' di movimento dei membri della Assemblea che si recano al luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano. Ai membri dell'Assemblea sono concessi in materia di dogana e di controllo dei cambi: a) dal proprio governo, le stesse agevolazioni concesse agli alti funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea; b) dai governi degli altri Stati membri, le stesse agevolazioni concesse ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.
Protocollo - art. 8
Art. 8 I membri dell'Assemblea possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
Protocollo - art. 9
Art. 9 Per la durata delle sessioni dell'Assemblea, i membri di essa beneficiano: a) sul territorio nazionale, delle immunita' riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese; b) sul territorio d'ogni altro Stato membro, della esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario. L'immunita' li copre ugualmente quando essi si recano al luogo di riunione dell'Assemblea o ne ritornano. L'immunita' non puo' essere invocata nel caso di flagrante delitto e non puo' inoltre pregiudicare il diritto dell'Assemblea di togliere l'immunita' ad uno dei suoi membri.
Protocollo - art. 10
Art. 10 I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni della Comunita', nonche' i loro consiglieri e periti, tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunita' e delle agevolazioni d'uso. Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi della Comunita'.
Protocollo - art. 11
Art. 11 Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari e agenti della Comunita' di cui all'art. 212 del Trattato: a) godono, fatte salve le disposizioni degli articoli 179 e 215 del Trattato, dell'immunita' di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti; essi continueranno a beneficiare di questa immunita' dopo la cessazione delle loro funzioni; b) ne' essi ne' i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano la immigrazione e alle formalita' di registrazione degli stranieri, c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali, d) godono del diritto di importare in franchigia dal paese della loro ultima residenza o dal paese di cui sono cittadini, la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese in cui ii diritto e' esercitato, e) godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nel paese della loro ultima residenza o nel paese di cui sono cittadini, alle condizioni del mercato interno di tale paese, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo del paese interessato.
Protocollo - art. 12
Art. 12 Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera sulle proposte che la Commissione formulera' entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato, i funzionari e gli agenti della Comunita' saranno soggetti, a profitto di quest'ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati. Essi sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalla Comunita'.
Protocollo - art. 13
Art. 13 Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonche' delle convenzioni concluse tra i paesi membri della Comunita' al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e agenti della Comunita', i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio della Comunita', stabiliscono la loro residenza sul territorio di un paese membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso la Comunita', sono considerati, sia nel paese di residenza che nel paese del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest'ultimo paese qualora esso sia membro della Comunita'. Tale disposizione si applica egualmente al coniuge, sempreche' non eserciti una propria attivita' professionale, nonche' ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia. I beni mobili appartenenti alle persone di cui al comma precedente e che si trovino nel territorio dello Stato di residenza, sono esenti dall'imposta di successione in tale Stato; ai fini dell'applicazione di tale imposta essi sono considerati come se fossero situati nello Stato del domicilio fiscale, fatti salvi i diritti degli Stati terzi e l'eventuale applicazione delle norme delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo non si prendono in considerazione i domicili acquisiti soltanto a motivo dell'esercizio di funzioni al servizio di altre organizzazioni internazionali.
Protocollo - art. 14
Art. 14 Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su una proposta che la Commissione formulera' nel termine di un anno dall'entrata in vigore del Trattato, stabilisce il regime di previdenza sociale applicabile ai funzionari e agli agenti della Comunita'.
Protocollo - art. 15
Art. 15 Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, determina le categorie di funzionari e agenti della Comunita' cui si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni degli articoli 11, 12 comma secondo e 13. I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.
Protocollo - art. 16
Art. 16 Lo Stato membro, sul cui territorio e' situata la sede della Comunita', riconosce alle immissioni dei paesi terzi accreditate presso la Comunita' le immunita' diplomatiche d'uso.
Protocollo - art. 17
Art. 17 I privilegi, le immunita' e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli agenti della Comunita' esclusi avente nell'interesse di quest'ultima. Ciascuna istituzione della Comunita' ha l'obbligo di togliere l'immunita' concessa a un funzionario o ad un agente ogni qualvolta essa reputi che cio' non sia contrario agli interessi della Comunita'.
Protocollo - art. 18
Art. 18 Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, le istituzioni della Comunita' agiranno d'intesa con le autorita' responsabili degli Stati membri interessati.
Protocollo - art. 19
Art. 19 Gli articoli da 11 a 14 inclusi e l'art. 17 sono applicabili ai membri della Commissione.
Protocollo - art. 20
Art. 20 Gli articoli da 11 a 14 inclusi e l'art. 17 sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di Giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 3 del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia, relative; all'immunita' di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.
Protocollo - art. 21
Art. 21 Il presente Protocollo si applica anche alla Banca europea per gli investimenti, ai membri dei suoi organi, al suo personale e ai rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai suoi lavori, senza pregiudizio delle disposizioni del Protocollo sullo statuto della Banca. La Banca europea per gli investimenti sara', inoltre, esente da qualsiasi imposizione fiscale e parafiscale al momento della sua costituzione e degli aumenti del suo capitale, nonche' dalle varie formalita' che tali operazioni potranno importare nello Stato in cui ha la propria sede. Parimenti, il suo scioglimento e la sua liquidazione non importeranno alcuna imposizione fiscale. Infine, l'attivita' della Banca e dei suoi organi, svolgentesi secondo le condizioni statutarie, non dara' luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo. Fatto a Bruxelles, li diciassette aprile millenovecentocinquantasette. J. Ch. SXOY C. F. OPHULES Robert MARJOLIN Vittorio BADINI Lambert SCHAUS J. LINTHORST HOMAN Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA -------------------------------------
Protocollo - art. 1
PROTOCOLLO SULLO STATUTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA Le Alte Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea. Desiderando definire lo Statuto della Corte previsto all'art. 188 del Trattato, Hanno designato, a tal fine, come plenipotenziari: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: S. E. Barone J. Ch. SNOY et d'OPPUERS, Segretario generale del Ministero degli Affari Economici, Presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: S. E. Carl Friedrich OPHULES, Ambasciatore della Repubblica federale di Germania, Presidente della delegazione tedesca presso la Conferenza intergovernativa, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: S. E. Robert MARJOLIN, "Professeur agrege' des Facultes de Droit", Vicepresidente della, delegazione francese presso la Conferenza intergovernativa, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: S. E. V. BADINI CONFALONIERI, Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Presidente della delegazione italiana presso la Conferenza intergovernativa, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO: S. E. Lambert SCHAUS, Ambasciatore del Granducato del Lussemburgo, Presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: S. E. J. LINTHORST HOMAN, Presidente della delegazione olandese presso la Conferenza intergovernativa, I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, Hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea. Art. 1 La Corte, istituita dall'art. 4 del Trattato, e' costituita ed esercita le proprie funzioni conformemente alle disposizioni del Trattato e del presente statuto.
Protocollo - art. 2
Art. 2 Ogni giudice, prima di assumere le proprie funzioni deve, in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialita' e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.
Protocollo - art. 3
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