LEGGE 4 febbraio 1958, n. 212
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Grecia relativo ai servizi aerei, con Annesso e scambio di Note, concluso in Roma il 26 maggio 1956.
Art. 2
Piena ed intera, esecuzione e' data all'Accordo, Annesso e scambio di Note di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore.
GRONCHI ZOLI - PELLA - ANDREOTTI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Accord
Accord relatif aux Services aeriens entre l'Italie et la Grece Parte di provvedimento in formato grafico
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