LEGGE 26 febbraio 1958, n. 215

Type Legge
Publication 1958-02-26
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per l'utilizzazione della forza idraulica dello Spol, con Protocollo addizionale, conclusa in Berna il 27 maggio 1957.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione ed al Protocollo indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' dell'art. 20 della Convenzione.

GRONCHI ZOLI - PELLA - TOGNI ANDREOTTI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Convenzione - art. 1

Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera per l'utilizzazione della forza idraulica dello Spöl LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA ritenendo che l'utilizzazione delle acque dello Spol presente un considerevole interesse per lo sviluppo delle risorse elettriche dei due Paesi e per il soddisfacimento delle necessita' delle rispettive economie, considerando che la derivazione di parte di dette acque sul versante italiano dell'Adda, secondo la proposta italiana da un lato, e la creazione del bacino di accumulazione a Livigno, secondo la proposta svizzera dall'altro lato, costituiscono due modi di utilizzazione delle risorse idrauliche di tronchi di corsi d'acqua situati, nella loro sezione a monte, sul territorio italiano e, nella loro sezione a valle, sul territorio svizzero, hanno riconosciuto che ciascuno dei due Stati aveva diritto ad una parte dell'energia idraulica in proporzione al salto e alla portata naturale di propria pertinenza di tali sezioni e che le rispettive utilizzazioni, realizzabili mediante due sistemi distinti, dovevano essere oggetto di decisioni concordate, tenuto conto, degli interessi esistenti e delle differenti legislazioni dei due Stati. Esse hanno quindi convenuto che era opportuno per i due Stati concedere di comune accordo, ai richiedenti italiani e svizzeri, il diritto di realizzare le opere occorrenti per l'utilizzazione dell'energia, idraulica, fissare le quantita' di potenza idraulica a cui ciascuno dei due Stati ha diritto nei due sistemi di utilizzazione e procedere in seguito, su questa base, ad uno scambio di quantita' corrispondenti di potenza e di energia elettrica in modo che ciascuno dei concessionari possa, disporne, per quanto possibile, nelle stesse condizioni che se l'energia idraulica utilizzata fosse di sovranita' di un solo ed unico Stato. A questo scopo esse hanno deciso di stipulare una convenzione internazionale ed hanno nominato i loro plenipotenziari, e precisamente: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Sua Eccellenza Maurilio COPPINI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario d'Italia in Svizzera, IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO il Signor Max PETITPIERRE, Consigliere federale, Capo del Dipartimento politico federale, i quali, dopo di essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona; e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 Il Governo svizzero da' il suo consenso a che il Governo italiano assenta la concessione di derivare dal loro corso naturale una parte delle acque dello Spoel che scorrono successivamente dal territorio italiano in quello svizzero, e di utilizzare la corrispondente forza idraulica sul versante italiano dell'Adda, in conformita' delle clausole della presente Convenzione e mediante la concessione complementare del Governo svizzero, per la parte di forza idraulica ricavabile sul territorio svizzero.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 La concessione complementare svizzera sara' accordata e, se del caso, trasferita al beneficiario designato dal Governo italiano.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 Il concessionario costruira', nel bacino superiore dello Spol, un canale derivatore situato al di sopra della quota 1.960 (I. G. M. s. m. m.) che consentira' di raccogliere gli apporti naturali di una superficie massima di 105 kmq. e di convogliarli per gravita' nei serbatoi di S. Giacomo e di Cancano, in Val di Fraele, in Alta Valtellina. La quantita' di acqua cosi' derivata non dovra' oltrepassare sensibilmente in media i 97 milioni di mc. all'anno. Le acque cosi' derivate dal loro corso naturale saranno utilizzate nell'impianto di Premadio sull'Adda, presso Bormio. Resta inteso che la Confederazione svizzera non si assume alcun obbligo, verso la Repubblica italiana, di compensare le perdite d'acqua e di energia elettrica che potrebbero prodursi in caso di cattivo funzionamento delle opere di presa e di derivazione o per qualsiasi altra causa.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 Tenuto conto della derivazione di 97 milioni di mc. di acqua verso l'Adda e del salto disponibile in Svizzera a valle della localita', "Ponte del Gallo" resta convenuto che la potenza idraulica media spettante alla Svizzera e' di 26.850 cavalli teorici. In corrispondenza la Svizzera avra' diritto ad una quantita' di energia elettrica producibile nell'impianto di Premadio e ad una parte della potenza, disponibile nell'impianto stesso. L'energia e la potenza spettanti alla Svizzera sono fissate rispettivamente a 128 milioni di kWh all'anno e a 64.000 kW. La Confederazione svizzera potra' disporne in quelle forme ed in quelle condizioni che riterra' utili. L'energia e la potenza elettriche spettanti alla Svizzera ed ivi trasportate saranno esentate dalla Repubblica italiana da qualsiasi tassa, canone o limitazione di diritto pubblico in modo che questa energia possa essere liberamente trasportata in Svizzera e sia, sotto ogni riguardo, nella stessa situazione in cui sarebbe se fosse stata prodotta sul territorio svizzero. La costruzione, l'esercizio e la manutenzione delle installazioni elettriche che servono al trasporto di questa energia in Svizzera restano tuttavia sottoposte, in Italia, alla legislazione italiana in materia. L'energia e la potenza elettriche spettanti alla Svizzera non potranno essere utilizzate fuori del suo territorio se non conformemente alle norme giuridiche svizzere sull'esportazione dell'energia elettrica. Resta inteso che il Governo svizzero non porra' ostacoli all'impiego in Italia della parte di tale energia corrispondente alla quantita' spettante all'Italia, in conformita' dell'articolo 10 della presente Convenzione, e cio' sempreche' il Governo italiano conceda in cambio l'autorizzazione ad utilizzare in Svizzera detta quantita'.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 Il diritto di utilizzare la forza idraulica dello Spol, mediante la creazione un serbatoio nelle valli di Livigno e de l'Ova dal Gall, sara' concesso, per il territorio di ciascuno dei due Stati contraenti, dalle rispettive autorita' competenti.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 La concessione italiana sara' accordata al beneficiario designato dal Governo svizzero. Essa si estendera' alla parte italiana delle sezioni di corso d'acqua, il cui salto e la cui portata saranno valorizzati nell'impianto detto di Livigno. In caso di cambiamento del beneficiario della concessione svizzera il Governo italiano trasferira' la concessione italiana al nuovo beneficiario designato dal Governo svizzero.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 Il concessionario dei due Stati contraenti costruira', presso la confluenza dello Spol e de l'Ova dal Gall, al di fuori del Parco nazionale svizzero, uno sbarramento capace di creare un invaso alla quota massima 1.808 (I. G. M. s. m. m.) la cui capacita' utile sara' di circa 180 milioni di mc. Il serbatoio sara' alimentato dalle acque naturalmente afferenti e che non saranno state derivate, in conformita' al Capitolo I della presente Convenzione, e da quelle che vi saranno immesse per mezzo di un impianto di pompaggio.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 Lo sbarramento sara' costruito in modo da garantire il massimo di sicurezza per la Svizzera, in conformita' della legislazione svizzera in vigore. Esso sara' disposto in modo da consentire alle acque uno sbocco libero sufficiente perche' le piene possano defluire in qualsiasi momento senza che il livello del lago si elevi oltre la quota stabilita nel precedente articolo. L'ubicazione della centrale idroelettrica sara' determinata nell'atto di concessione svizzera o anche al momento dell'approvazione del progetto esecutivo.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 Spettera' al concessionario designato dal Governo svizzero acquistare in territorio italiano, secondo la legislazione italiana, i beni immobili e i diritti di terzi necessari alla costruzione e all'esercizio del serbatoio di Livigno. Il Governo italiano a questo scopo ammettera' il concessionario a beneficiare del diritto di esproprio. Resta inteso che il concessionario sara' tenuto a ricostruire il fabbricato della dogana italiana di Ponte del Gallo e a ripristinare le vie di comunicazione interrotte sia dallo sbarramento che dall'invaso. Il Governo svizzero si riserva di imporre al concessionario gli obblighi necessari per proteggere il Parco nazionale svizzero.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 Tenuto conto della portata e del salto utilizzabili sui rispettivi territori dei due Stati, resta convenuto che la potenza idraulica media valorizzata nell'impianto a serbatoio di Livigno e di spettanza dell'Italia e' di 8.750 cavalli teorici. In corrispondenza l'Italia avra' diritto ad una quantita' di energia elettrica producibile nell'impianto di Livigno e ad una parte della potenza disponibile in detto impianto. L'energia e la potenza spettanti all'Italia sono fissate rispettivamente a 36,5 milioni di kWh all'anno e a 18.250 kW. La Repubblica italiana potra' disporne in quelle forme ed in quelle condizioni che riterra' utili. L'energia e la potenza elettriche spettanti all'Italia ed ivi trasportate saranno esentate dalla Confederazione svizzera da qualsiasi tassa, canone o limitazione di diritto pubblico in modo che questa energia possa essere liberamente trasportata in Italia e sia, sotto ogni riguardo, nella stessa situazione in cui sarebbe se fosse stata prodotta su territorio italiano. La costruzione, l'esercizio e la manutenzione delle installazioni elettriche che servono al trasporto di questa energia in Italia restano tuttavia sottoposte, in Svizzera, alla legislazione svizzera in materia. L'energia e la potenza elettriche spettanti all'Italia non potranno essere utilizzate fuori del suo territorio se non conformemente alle norme giuridiche italiane sull'esportazione dell'energia elettrica. Resta inteso che il Governo italiano non porra' ostacoli all'impiego in Svizzera di questa energia in cambio dell'autorizzazione del Governo svizzero di utilizzare in Italia una quantita' corrispondente dell'energia di spettanza della Svizzera in conformita' dell'art. 4 della presente Convenzione.

Convenzione - art. 11

Articolo 11 Sia il progetto di massima che quello esecutivo delle opere saranno predisposti a cura dei concessionari. Essi saranno sottoposti, con tutte le necessarie relazioni giustificative, ai Governi dei due Stati contraenti e non potranno essere eseguiti se non dopo che le autorita' competenti dei due Stati si saranno dichiarato d'accordo per la loro approvazione. Tutte le opere saranno esercite e mantenute dai concessionari.

Convenzione - art. 12

Articolo 12 I Governi dei due Stati contraenti si comunicheranno le loro decisioni in merito agli atti di concessione; questi non avranno efficacia se non dopo che i due Governi si saranno dichiarati d'accordo sulle condizioni imposte. Queste ultime dovranno concordare su tutti i punti in cui sara' necessario. Esse potranno derogare alle norme della legislazione nazionale la cui applicazione fosse di ostacolo alla concordanza degli atti di concessione. Le concessioni scadranno il 31 dicembre dell'ottantesimo anno a partire dalla data fissata negli atti di concessione per la messa in servizio delle opere. I beneficiari delle concessioni avranno, per tutta la durata di esse, un foro in ciascuno dei due Stati contraenti. La limitazione ulteriore o la revoca di una delle concessioni non potra' essere decisa che a seguito di accordo fra i due Governi.

Convenzione - art. 13

Articolo 13 I due Stati contraenti s'impegnano a facilitare, del loro meglio, nel quadro delle rispettive legislazioni; la costruzione e l'esercizio delle opere progettate e ad adottare le disposizioni necessarie a tale scopo, specialmente per quanto riguarda la materia doganale, l'importazione ed esportazione dei materiali da costruzione, il finanziamento ed il servizio dei pagamenti. Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano alle imposte dirette statali e degli enti locali. In caso di doppia imposizione le autorita' italiane e svizzere si consulteranno al fine di stipulare un accordo per evitare la doppia imposizione.

Convenzione - art. 14

Articolo 14 In caso di mancata ultimazione delle opere, d'interruzione dell'esercizio o di qualsiasi altra causa di decadenza prevista negli atti di concessione, i Governi dei due Stati contraenti prenderanno, di comune accordo, i provvedimenti che riterranno piu' appropriati alla situazione ed, eventualmente, accorderanno nuove concessioni.

Convenzione - art. 15

Articolo 15 Dieci anni prima della scadenza delle concessioni, saranno iniziate conversazioni tra i due Governi allo scopo di accordarsi sui seguenti punti: a) se le concessioni devono essere rinnovate e a quali condizioni; b) se, e a quali condizioni, i due Stati devono ciascuno far uso del loro diritto di riversione; c) se l'esercizio delle opere deve cessare. Nei casi di cui ai punti a) e b) del primo capoverso di questo articolo, i quantitativi di forza idraulica spettanti alla Svizzera e all'Italia saranno mantenuti nei valori indicati negli articoli 4 e 10 della presente Convenzione e le condizioni del nuovo regime saranno stabilite in modo da assicurare ai due Stati vantaggi in egual misura. Il diritto di riversione si applica, per ciascuno Stato, alle installazioni situate sul proprio territorio.

Convenzione - art. 16

Articolo 16 Durante il periodo di costruzione i due Governi si riservano di costituire una Commissione di sorveglianza composta di quattro membri, di cui due saranno designati dal Governo svizzero e due dal Governo italiano. Detta Commissione controllera' l'esecuzione dei lavori e presentera' le proprie osservazioni sotto forma di rapporto alle competenti autorita' svizzere e italiane.

Convenzione - art. 17

Articolo 17 Durante il periodo di esercizio, il controllo sara' esercitato nelle condizioni previste dagli atti di concessione. Ogni Governo concedera' ogni facilitazione affinche' i funzionari dell'altro Stato, incaricati di tale controllo, nonche' il personale del concessionario possano svolgere il loro compito. I nomi dei funzionari saranno comunicati reciprocamente.

Convenzione - art. 18

Articolo 18 Se tra i due Governi dovesse nascere qualche vertenza circa l'applicazione o l'interpretazione della presente Convenzione o per quanto concerne una delle concessioni contemplate dalla Convenzione stessa, essa verra' sottoposta, nel caso non sia stata risolta in un tempo ragionevole per via diplomatica o per altre vie amichevoli, ad un tribunale arbitrale la cui sentenza sara' obbligatoria. Detto tribunale arbitrale sara' composto di due membri e di un super arbitrio. Ciascuno dei due Governi nominera' un membro. Il superarbitro, che non dovra' avere la nazionalita' di nessuno dei due Paesi, sara' designato di comune accordo tra i due Governi. Se la comune designazione del superarbitro non avra' avuto luogo entro il termine di sei mesi dalla data in cui uno dei due Governi avra' proposto il regolamento arbitrale della vertenza, si procedera' a tale designazione applicando per analogia l'articolo 45, 4° comma e seguenti, della Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 per il regolamento pacifico dei conflitti internazionali. Ogni controversia che potesse sorgere tra i due Governi circa l'interpretazione e l'esecuzione della sentenza arbitrale sara' sottoposta al giudizio del tribunale che ha emesso la sentenza. Resta inteso che il presente articolo sara' applicabile ad ogni vertenza che, secondo l'avviso di uno dei due Governi, riguardi sia l'applicazione o l'interpretazione della Convenzione o di una delle concessioni contemplate dalla Convenzione stessa, che l'interpretazione o l'esecuzione della sentenza arbitrale.

Convenzione - art. 19

Articolo 19 La presente Convenzione restera' valida anche in tempo di guerra.

Convenzione - art. 20

Articolo 20 La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma. Essa entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Berna, il 27 maggio 1957, in due esemplari originali, in lingua italiana ed in lingua francese, i due testi facendo ugualmente fede. Per la Confederazione Svizzera MAX PETITPIERRE Per la Repubblica italiana MAURILIO COPPINI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA

Protocollo

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