LEGGE 13 marzo 1958, n. 216
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Austria sullo scambio di stagiaires, concluso in Roma il 12 luglio 1956.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al disposto dell'art. 12 dell'Accordo stesso.
GRONCHI ZOLI - PELLA - GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Accordo - art. 1
Accordo sullo scambio di "stagiaires" fra la Repubblica italiana e la Repubblica Austriaca Il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e il GOVERNO DELLA REPUBBLICA AUSTRIACA, nell'intento di approfondire la collaborazione in campo sociale e partendo dalla considerazione dei vantaggi derivanti dal promuovere lo scambio di "stagiaires" fra i rispettivi Paesi ai fini del perfezionamento linguistico e professionale, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 1) Il presente Accordo si applica agli "stagiaires". 2) Ai sensi del comma 1) sono considerati "stagiaires" quei cittadini degli Stati contraenti che si recano nel territorio dell'altro Stato contraente, al fine di perfezionare le proprie conoscenze linguistiche o professionali, occupandosi presso una ditta. 3) In linea di principio, gli "stagiaires" non dovranno essere di eta' inferiore ai 18 anni, ne' superiore ai 30.
Accordo - art. 2
Art. 2 1) Alle condizioni stabilite negli articoli seguenti gli "stagiaires" sono autorizzati a stabilire un rapporto di lavoro, salve restando, tuttavia, le disposizioni di legge o amministrative che disciplinano l'occupazione di stranieri in determinate professioni. 2) L'ammissione degli "stagiaires" prescinde in generale dalla situazione del mercato del lavoro esistente nelle categorie professionali interessate; le supreme autorita' amministrative degli Stati contraenti possono tuttavia concordare l'esclusione di professioni e territori determinati dall'applicazione dell'Accordo. 3) Qualora per i lavoratori stranieri sia richiesta un'autorizzazione delle autorita' competenti per l'assunzione di un occupazione, detta autorizzazione non e' necessaria nel caso degli "stagiaires".
Accordo - art. 3
Art. 3 1) Il numero degli "stagiaires" che puo' essere ammesso in ciascuno degli Stati contraenti durante l'anno solare non dovra' superare le 100 (cento) unita' ed un massimo del 20 (venti) per cento di detto numero potra' appartenere allo stesso gruppo professionale. 2) Nel contingente stabilito al comma 1) sono compresi tutti gli "stagiaires" cui siano stati rilasciati i permessi nel corso dell'anno solare, indipendentemente dalla durata per la quale sono stati rilasciati e dalla data in cui vengono utilizzati. Non si computano sul contingente dell'anno solare in corso, stabilito al comma 1), quegli "stagiaires" che risiedano in uno degli Stati contraenti in virtu' di permessi rilasciati gia' nell'anno precedente. 3) Qualora il contingente stabilito al comma 1) non venga raggiunto nel corso di un anno solare dagli "stagiaires" di uno degli Stati contraenti) questo non e' autorizzato a ridurre il numero dei permessi rilasciati agli "stagiaires" dell'altro Stato contraente, ne' a riportare il resto del contingente rimasto inutilizzato al successivo anno solare. 4) Il numero di "stagiaires" indicato al comma 1) potra' essere variato su proposta di uno degli Stati contraenti mediante scambio di note fra le autorita' indicate all'art. 8, comma 3). Siffatti accordi riguardanti il successivo anno solare dovranno essere conclusi non oltre il 1° dicembre.
Accordo - art. 4
Art. 4 1) In linea di principio la durata del permesso non dovra' superare un anno. In casi eccezionali sono ammissibili delle proroghe sino ad una durata massima di sei mesi. 2) Decorso il periodo di tempo stabilito al comma 1), lo "stagiaire" non dovra' ne' mantenere il suo rapporto di lavoro, ne' iniziarne un altro nel Paese che lo ospita.
Accordo - art. 5
Art. 5 1) Il permesso per lo "stage" puo' essere rilasciato solo con la riserva che lo "stagiaire" non eserciti alcuna altra attivita' se non quella per la quale l'autorizzazione gli venne concessa. 2) Gli "stagiaires" non possono assumere alcun lavoro in imprese colpite da sciopero o serrata. Qualora simile conflitto si verifichi mentre perdura il rapporto di lavoro di uno "stagiaire", dovranno essergli concesse tutte le possibili facilitazioni perche' possa trovare un altro posto di lavoro appropriato; cio' vale anche nel caso in cui lo "stagiaire" venisse a trovarsi in contrasto su questioni di lavoro col proprio datore di lavoro.
Accordo - art. 6
Art. 6 Gli "stagiaires" potranno essere ammessi solamente se i datori di lavoro che desiderano impiegarli si impegnano ad occuparli alle stesse condizioni di lavoro e salariali che per analoghi rapporti di lavoro concernenti i cittadini del Paese vigono presso le imprese in cui si intende occupare gli "stagiaires".
Accordo - art. 7
Art. 7 Ai rapporti di lavoro degli "stagiaires" si applicano tutte le disposizioni relative alla sicurezza sociale dei prestatori d'opera.
Accordo - art. 8
Art. 8 1) Le persone che desiderano beneficiare delle disposizioni del presente Accordo, sono tenute a presentare le loro domande alle competenti autorita' dello Stato (comma 3). La domanda dovra' indicare tutti i dati necessari al loro esame e specificare in particolare in quale professione, ed eventualmente presso quale impresa, lo "stagiaire" vuole essere occupato. Alla domanda dovra' essere allegato inoltre un certificato di buona condotta del candidato. 2) Sussistendo i requisiti, l'autorita' competente inoltra la domanda all'autorita' competente dell'altro Stato, la quale decide in merito alla concessione del permesso. Tale autorita' decide altresi' in merito ad eventuali proroghe in conformita' all'art. 4, comma 1). 3) Le domande di ammissione dei candidati austriaci per un posto di lavoro come "stagiaire" saranno indirizzate al Ministero Federale per l'Amministrazione Sociale in Vienna, quelle dei candidati italiani al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Accordo - art. 9
Art. 9 1) Al fine di conseguire gli scopi stabiliti dal presente Accordo e di agevolare il piu' possibile le persone che aspirano a trovare un posto di lavoro come "stagiaire", ma che non sono in grado di trovarlo da se', gli Stati contraenti si impegnano a promuovere e facilitare lo scambio di "stagiaires" con tutte le misure ritenute opportune e con la partecipazione delle organizzazioni interessate. 2) Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno il possibile per garantire l'evasione delle domande nel piu' breve termine. Esse si adopereranno inoltre per eliminare - con la massima sollecitudine - le difficolta' che possano esistere per l'ingresso, il soggiorno o l'uscita degli "stagiaires"; le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano tuttavia l'obbligo degli "stagiaires" di osservare le disposizioni vigenti nel territorio degli Stati contraenti, relative all'ingresso, al soggiorno e all'uscita di cittadini di Stati stranieri.
Accordo - art. 10
Art. 10 Le domande e i documenti ufficiali che si rendono necessari nel corso della procedura per il rilascio del permesso, ai sensi del presente Accordo, sono esenti da bollo, diritti e tributi.
Accordo - art. 11
Art. 11 Gli Stati contraenti converranno i particolari relativi alle misure necessarie all'attuazione del presente Accordo che richiedano un comune accordo. Essi si informano reciprocamente in merito alle variazioni nelle disposizioni interne che si riferiscono a settori interessanti il presente Accordo e regoleranno le eventuali difficolta' che si verificassero nell'interpretazione o applicazione del presente Accordo mediante trattative dirette.
Accordo - art. 12
Art. 12 1) Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui sara' avvenuto lo scambio delle ratifiche ed e' valevole fino al 31 dicembre dell'anno in cui esso e' entrato in vigore. 2) L'Accordo si considera rinnovato tacitamente per un anno solare a meno che uno dei due Stati contraenti non lo denunci per iscritto prima del 1° luglio per fine anno. 3) In caso di denuncia le ammissioni gia' accordate ai termini del presente Accordo restano valide per il periodo di tempo stabilito. 4) Come contingente per il resto dell'anno in cui l'Accordo e' stato firmato, si considera la quota del contingente stabilito al comma 1) dell'art. 3, corrispondente al periodo che va dall'entrata in vigore dell'Accordo fino alla fine dell'anno. Fatto a Roma, il 12 luglio 1956, in duplice esemplare in lingua italiana e tedesca i due testi essendo egualmente autentici. In fede di che i sottoscritti hanno apposto al presente Accordo le loro firme ed i loro sigilli. Per la Repubblica Austriaca MAX LOWENTHAL Per la Repubblica italiana DINO DEL BO Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA
Abkommen
Abkommen ueber den, Austausch von Gastarbeitnebmern zwischeu der Republik Osterreich und der Republilk italien Parte di provvedimento in formato grafico
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