LEGGE 8 marzo 1958, n. 231

Type Legge
Publication 1958-03-08
Ultimo aggiornamento 1958-04-17
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. All'art. 1 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, è aggiunto il seguente comma: "Sono sottratte alle disposizioni della presente legge e regolate esclusivamente dal regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443, le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi ubicate nei territori delle province di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del quaternario situati a profondità non superiore a 1200 metri, nonchè quelle previste dall'art. 28 della legge 10 febbraio 1953, n. 136". La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - GAVA - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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