LEGGE 13 marzo 1958, n. 239

Type Legge
Publication 1958-03-13
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione fra l'Italia ed il Cile sul servizio militare, conclusa in Roma il 4 giugno 1956.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata, in vigore.

GRONCHI ZOLI - PELLA - TAMBRONI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Convenzione - art. I

Convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sul servizio militare Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, al fine di eliminare le difficolta' in cui si trovano i loro cittadini che posseggono ugualmente la cittadinanza dell'altro Paese, per cio' che riguarda l'adempimento dei loro obblighi militari, hanno deciso di stipulare una Convenzione sul servizio militare nei termini seguenti: Articolo I Le persone che posseggono ugualmente la cittadinanza italiana e cilena, saranno considerate come se avessero adempiuto gli obblighi militari loro imposti dalle leggi dei due Paesi, allorche' abbiano adempiuto tali obblighi nelle forze armate italiane o cilene e presentino come prova un certificato rilasciato dalla autorita' italiane o cilene competenti.

Convenzione - art. II

Articolo II I cittadini dei due Paesi esenti dal servizio militare per incapacita' fisica, in conformita' alle leggi sul servizio militare obbligatorio di uno dei due Paesi, saranno considerati, agli effetti della presente Convenzione, come se avessero adempiuto gli obblighi militari, quando presentino, come prova dell'esenzione, un certificato rilasciato dalle autorita' competenti di detto Paese. Le altre esenzioni dal servizio militare possono essere riconosciute soltanto nella misura in cui tali disposizioni esistono nelle leggi dei due Paesi.

Convenzione - art. III

Articolo III I cittadini dei due Paesi che volontariamente prestino servizio nelle forze armate di uno dei due Paesi, saranno considerati come se avessero adempiuto gli obblighi militari, purche' il servizio prestato non sia inferiore al periodo del servizio militare obbligatorio previsto dalle leggi vigenti nel Paese stesso al momento dell'arruolamento.

Convenzione - art. IV

Articolo IV I cittadini dei due Paesi che abbiano ottenuto una sospensione o un rinvio della chiamata alle armi da parte delle competenti autorita' di uno dei due Paesi, non saranno chiamati a prestar servizio nelle forze armate dell'altro Paese fino a quando il periodo di sospensione o di rinvio sia giunto al termine. Un certificato rilasciato dalle autorita' competenti del Paese che abbia concesso la sospensione o il rinvio, sara' accettato come prova della stessa sospensione o del rinvio.

Convenzione - art. V

Articolo V Le richieste inoltrate dai cittadini dei due Paesi in base alla presente Convenzione, dovranno contenere i seguenti dati personali: cognome e nome, data e luogo di nascita, nome dei genitori, stato civile, numero e data della carta d'identita' e indicazione dell'autorita' che l'ha rilasciata, professione e domicilio. Tali richieste saranno inoltrate in conformita' alla presente Convenzione senza che siano necessari ulteriori formalita' e requisiti, oltre a quelli espressamente stabiliti dalla presente Convenzione.

Convenzione - art. VI

Articolo VI I certificati rilasciati agli interessati, in base alla presente Convenzione, dalle competenti autorita' di una delle Parti Contraenti, dovranno precisare il tempo e la natura degli obblighi militari adempiuti e saranno rilasciati agli interessati in conformita' agli articoli precedenti.

Convenzione - art. VII

Articolo VII La presente Convenzione, non sara' di ostacolo, in caso di emergenza, a che le competenti autorita' richiamino in servizio le persone di cui si tratta nella Convenzione stessa e le collochino nei quadri della riserva.

Convenzione - art. VIII

Articolo VIII Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano in nessun modo la condizione giuridica delle persone interessate in materia di cittadinanza.

Convenzione - art. IX

Articolo IX Qualsiasi controversia relativa all'applicazione e alla interpretazione della presente Convenzione e' risolta per via diplomatica o mediante quelle procedure che saranno stabilite dalle Parti Contraenti.

Convenzione - art. X

Articolo X La presente Convenzione sara' applicata ai cittadini delle Parti Contraenti i quali, in qualsiasi epoca, abbiano prestato servizio nelle forze armate dell'altro Paese.

Convenzione - art. XI

Articolo XI La presente Convenzione sara' ratificata dalle Parti Contraenti in conformita' alle rispettive norme costituzionali ed entrera' in vigore alla data dello scambio delle ratifiche che sara' effettuato il piu' presto possibile. La presente Convenzione rimarra' in vigore fino a sei mesi dopo che una delle Parti Contraenti abbia notificato all'altra l'intenzione di farla cessare. Fatta in Roma il 4 giugno 1956 in doppio esemplare in italiano e in spagnolo, ambedue i testi facendo ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica del Cile VERGARA Per il Governo della Repubblica italiana A. ROSSI LONGHI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri PELLA

Convenio

Convenio entre el Gobierno de la Repubblica de Chili y el Gobierno de la Repubblica italiana sobre servicio militar Parte di provvedimento in formato grafico

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