LEGGE 13 marzo 1958, n. 256

Type Legge
Publication 1958-03-13
Ultimo aggiornamento 1958-04-23
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. L'applicazione dei benefici concessi dall'art. 4 della legge 1° marzo 1949, n. 55, e limitata al primo concorso indetto dopo la entrata in vigore della predetta legge per i posti di ufficiale sanitario, medico addetto ai servizi comunali di vigilanza igienica e profilassi, medico, veterinario ed ostetrica condotti, medico addetto ai servizi di ispezione sull'assistenza sanitaria, veterinario addetto ai servizi di ispezione veterinaria, direttore di macello, medico e chimico presso i laboratori provinciali di igiene e profilassi, farmacista comunale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - TAMBRONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)