LEGGE 18 marzo 1958, n. 269

Type Legge
Publication 1958-03-18
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

In attesa di sistemazione definitiva, è autorizzata la concessione di un indennizzo a favore dei cittadini italiani titolari di beni, diritti ed interessi situati nella zona B del già Territorio libero di Trieste, rimasta sotto l'Amministrazione jugoslava. L'indennizzo sarà frattanto calcolato sulla base del valore 1938 attribuito ai beni, moltiplicato per i seguenti coefficienti di maggiorazione: a) 40 volte sino al valore di 200.000 lire; b) 20 volte sul valore eccedente le 200.000 lire fino a 2 milioni di lire; c) 7 volte sul valore eccedente i 2 milioni di lire. Per le ipotesi previste dalle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 9 gennaio 1951, n. 10, l'indennizzo da corrispondere non può superare il limite degli indennizzi, rispettivamente, liquidabili ai sensi delle leggi medesime. ((Sono esclusi dall'indennizzo coloro che alla data del 1 giugno 1940 erano cittadini italiani e avevano la loro residenza nella zona B del già territorio libero di Trieste ed i loro discendenti nati dopo il 1 giugno 1940, che avendo conservato la loro residenza nel predetto territorio alla data del 3 aprile 1977 non si trasferiscano in Italia nei termini e con le modalità previste dall'art. 3 del trattato di Osimo del 1 novembre 1975 e dall'allegato VI del trattato stesso)) . Ai fini del presente articolo sono considerati cittadini italiani anche gli enti e le società aventi la sede legale nel territorio dello Stato, nonchè gli enti il cui patrimonio, e le società, il cui capitale apparteneva, alla data del 1 gennaio 1945, per oltre il 50 per cento a cittadini, enti o società italiane e che avevano, anteriormente al 5 ottobre 1954, la sede legale nel territorio ceduto alla Jugoslavia in base al Trattato di pace o nella Zona B del già Territorio libero di Trieste. Per detti enti e società l'indennizzo è liquidato limitatamente alla partecipazione italiana al 1 maggio 1945.(2) ((4))

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