LEGGE 13 marzo 1958, n. 280

Type Legge
Publication 1958-03-13
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi conclusi a Stoccolma, tra l'Italia e la Svezia, il 20 dicembre 1956: Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per regolare certe altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio; Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata, in vigore, in conformita' rispettivamente al disposto degli articoli 22 e 11 delle Convenzioni stesse.

GRONCHI ZOLI - PELLA - ANDREOTTI - TAMBRONI - CASSIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Convenzione - art. 1

Convenzione fra l'Italia e la Svezia, al fine di evitare le doppie imposizioni e di regolare certe altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Il Presidente della Repubblica italiana, e Sua Maesta' il Re di Svezia, animati dal desiderio di evitare le doppie imposizioni e di regolare certe altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno deciso di concludere una convenzione ed hanno nomi, nato a tale scopo come loro plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: l'Ambasciatore Gioacchino SCADUTO MENDOLA DI FONTANA DEGLI ANGELI; SUA MAESTA' IL RE DI SVEZIA: il Ministro degli Affari Esteri, S. E. OSTEN UNDEN i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. La presente Convenzione e' applicabile alle persone fisiche domiciliate nella Repubblica italiana o nel Regno di Svezia, nonche' alle persone giuridiche italiane e svedesi.

Convenzione - art. 2

Art. 2. par. 1. Le imposte cui la presente Convenzione si applica sono: A) Per quanto riguarda l'Italia: 1) l'imposta sul reddito dei terreni; 2) l'imposta sul reddito dei fabbricati; 3) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile; 4) l'imposta sui redditi agrari; 5) l'imposta complementare progressiva sul reddito; 6) l'imposta sulle societa'; 7) l'imposta sulle obbligazioni 8) le imposte regionali, provinciali, comunali e camerali sul reddito. B) Per quanto riguarda la Svezia: 1) l'imposta statale sul reddito (den statliga inkomstskatten) 2) l'imposta sui dividendi delle azioni (kupongskatten) 3) l'imposta sui redditi non distribuiti (ersattningsskatten); 4) l'imposta sulle ripartizioni (utskiftningsskatten); 5) l'imposta speciale sull'equipaggio delle navi esenti dalle altre imposte sul reddito (sjomansskatten); 6) l'imposta statale sul patrimonio (den statliga formogenhetsskatten); 7) l'imposta comunale sul reddito (den kommunala inkomstskatten); 8) le tasse sui vantaggi e sui privilegi speciali (bevillningsavgifternaa for sarskilda formaner och rattigheter). Le imposte elencate nel presente paragrafo comprendono oltre l'ammontare in principale, le sopratasse, gli accrescimenti, le addizionali, gli interessi, le spese ed altri accessori riscossi insieme alla imposta base e dovuti allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni ed alle Camere di commercio. par. 2. La presente Convenzione si applichera', inoltre, ad ogni altra imposta avente natura analoga che sara' istituita, dopo la firma della medesima, nel territorio di ciascuno Stato contraente, sul reddito, sul patrimonio, sugli elementi del reddito o del patrimonio o sugli incrementi di patrimonio.

Convenzione - art. 3

Art. 3. par. 1. Ai fini della presente Convenzione, la persona fisica sara' considerata domiciliata in uno dei due Stati se essa ha nel medesimo la residenza effettiva e la casa di abitazione o se vi soggiorna in via permanente. Se in base al suddetto principio viene a risultare l'esistenza contemporanea di un domicilio in ciascuno degli Stati contraenti, la persona fisica si considera domiciliata nello Stato in cui ha i rapporti personali ed economici piu' stretti o, se quest'ultimo criterio non consente di risolvere il problema, nello Stato contraente di cui ha la cittadinanza; se essa ha contemporaneamente la cittadinanza dei due Stati contraenti o se non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorita' fiscali dei due Stati si concerteranno caso per caso. par. 2. Il domicilio delle persone giuridiche si trova nello Stato in cui e' situata la sede della direzione effettiva. par. 3. Il contribuente che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato all'altro, cessa di essere assoggettato nel primo Stato alle imposte applicate in base al criterio del domicilio, a partire dalla data in cui il trasferimento ha avuto luogo. L'assoggettamento nell'altro Stato, alle imposte stesse, comincera' a decorrere da questa data. par. 4. Le eredita' indivise saranno considerate come situate in quello dei due Stati in cui, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il de cuius aveva il suo domicilio al momento della morte. par. 5. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa le installazioni speciali utilizzate in permanenza o gli organi da cui emanano le disposizioni speciali prese per lo svolgimento di una attivita', come la direzione, gli uffici, le succursali, le officine, i laboratori, ((i magazzini, le miniere o ogni altro giacimento minerario che formi oggetto di un'attivita',con esclusione delle societa' filiali)). La rappresentanza o agenzia di una impresa costituisce stabile organizzazione, quando l'agente fa abitualmente uso di un potere generale che gli permette di vincolare l'impresa mediante la negoziazione, la sottoscrizione o l'accettazione di contratti o quando l'impresa dispone nel territorio dello Stato ove e' situata la agenzia, di depositi di materie prime o prodotti regolarmente destinati all'esecuzione delle ordinazioni raccolte da, questa agenzia. I cantieri destinati a lavori di costruzione la cui esecuzione ha superato o che si ritiene dovra' superare una durata di dodici mesi, saranno egualmente considerati come organizzazione stabile ai sensi della Convenzione. par. 6. Il fatto che il contribuente di uno Stato ha relazioni d'affari nell'altro Stato per mezzo di un commissionario o di un mediatore, veramente autonomo e agente come tale nel quadro della sua normale attivita', o che possiede nell'altro Stato, anche sotto forma di organi permanenti, un ufficio la cui attivita' si limita all'acquisto di merci o prodotti destinati ad essere venduti o trasformati dalla sua impresa nel primo Stato, non implica ipso facto il possesso di una organizzazione stabile nell'altro Stato.

Convenzione - art. 4

Art. 4. I redditi dei beni immobili, nonche' i profitti risultanti dall'alienazione di tali beni, non sono imponibili che nello Stato in cui i beni stessi sono situati. L'espressione "redditi dei beni immobili" comprende non soltanto i redditi che provengono dalla gestione, dal godimento o dalla utilizzazione diretta di beni immobili, comprese le miniere, i giacimenti ed ogni altra, risorsa naturale, ma anche i redditi ricavati, a qualunque titolo, dalla locazione, dall'affitto e da ogni altra concessione del diritto di godimento o di sfruttamento dei beni stessi.

Convenzione - art. 5

Art. 5. par. 1. I redditi derivanti dalla gestione di un'impresa, attribuiti alla organizzazione stabile esistente in uno dei due Stati, non sono tassabili che in questo Stato. Se l'impresa ha organizzazioni stabili nei due Stati, ogni Stato applichera' l'imposta sulla parte dei redditi derivanti dall'attivita' della organizzazione stabile situata nel suo territorio. par. 2. Se un'impresa di uno dei due Stati partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, alla gestione o al capitale di un'impresa dell'altro Stato e se le condizioni stabilite od imposte nelle relazioni commerciali o finanziarie delle due imprese sono differenti da quelle che esisterebbero fra imprese indipendenti, i profitti che l'una delle imprese avrebbe normalmente realizzato, e che a causa di queste condizioni non sono stati da essa realizzati, sono inclusi nei profitti di tale impresa e tassati in conseguenza.

Convenzione - art. 6

Art. 6. par. 1. I canoni ed altri proventi che un contribuente di uno degli Stati contraenti ricava per la concessione ad un contribuente dell'altro Stato contraente dell'uso di beni mobili incorporali, come i brevetti d'invenzioni, disegni o modelli, processi e formule segrete, marchi di fabbrica ed altri diritti analoghi, i diritti di autore e di riproduzione, i diritti di locazione di pellicole cinematografiche, nonche' i diritti di utilizzazione di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche, sono imponibili soltanto nello Stato in cui e' domiciliato il beneficiario a condizione che questi non abbia nell'altro Stato una organizzazione stabile della sua impresa. In quest'ultimo caso i canoni non sono imponibili che in quest'altro Stato. par. 2. Nel caso e nella misura in cui i canoni eccedono il valore intrinseco - compreso un profitto normale - dei diritti per i quali sono corrisposti, la regola del paragrafo primo del presente articolo non e' applicabile. par. 3. I principi dei paragrafi uno e due del presente articolo si applicano, inoltre, ai profitti derivanti dalla alienazione dei suddetti diritti.

Convenzione - art. 7

Art. 7. Le imposte prelevate sui redditi derivanti dalla gestione di imprese di navigazione marittima o aerea comprese le imposte prelevate sui redditi lordi - non sono dovute che nello Stato nel cui territorio si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Convenzione - art. 8

Art. 8. par. 1. Poiche' alla data della firma della presente Convenzione i dividendi attribuiti da una societa' avente il domicilio fiscale in Italia non sono passibili di un'imposta cedolare, i due Stati contraenti hanno convenuto quanto segue: 1) in Italia, l'imposta complementare progressiva sul reddito e' applicata ((sui dividendi attribuiti da una societa'italiana ad una persona fisica domiciliata in Svezia;)) 2) in Svezia, l'imposta sui dividendi di azioni e' applicata sui dividendi attribuiti da una societa' svedese ad una persona fisica domiciliata in Italia, ma l'imposta cosi' percepita non puo' superare il cinque per cento dell'importo lordo dei detti dividendi; 3) se una, societa' svedese attribuisce dividendi ad una societa' domiciliata in Italia, l'imposta svedese sui dividendi di azioni non sara' applicata, a meno che la societa' italiana non abbia in Svezia una organizzazione stabile. In quest'ultimo caso l'imposta svedese e' applicabile, ma non puo' superare il cinque per cento dell'importo lordo dei detti dividendi. Nel caso in cui l'Italia apporti alla sua legislazione fiscale modifiche comportanti l'applicazione di un'imposta sui dividendi attribuiti da una societa' avente il domicilio fiscale in Italia a una societa' avente il domicilio fiscale in Svezia, i due Stati si concerteranno. par. 2. Nel caso in cui l'imposta sui dividendi di azioni e' applicata in Svezia, l'Italia accordera', agli effetti della sua imposta complementare progressiva, o, se si tratta di dividendi percepiti da una societa' italiana, agli effetti della sua imposta, sulle societa', una deduzione che compensi la detta imposta svedese. par. 3. Nel caso in cui i dividendi sono tassati in Italia, la Svezia accordera', agli effetti della sua imposta, una deduzione che non puo' superare il dieci per cento dello importo lordo dei detti dividendi. par. 4. I dividendi attribuiti da una societa' per azioni avente il domicilio fiscale in uno dei due Stati contraenti ad una societa' per azioni avente il domicilio fiscale nell'altro Stato sono esenti in quest'altro Stato, nella misura in cui, in base alla legislazione di quest'altro Stato, l'esenzione sarebbe accordata se le due societa' vi avessero il loro domicilio. In conseguenza: 1) in Italia i dividendi attribuiti da una societa' per azioni avente il domicilio fiscale in Svezia ad una societa' per azioni avente il domicilio fiscale in Italia sono assoggettabili all'imposta sulle societa'; 2) in Svezia, i dividendi attribuiti da una societa' per azioni avente il domicilio fiscale in Italia ad una societa' per azioni avente il domicilio fiscale in Svezia, sarebbero, salvo certe eccezioni, esonerati dall'imposta. Tuttavia, questa esenzione non sara' accordata che alla condizione che questa ultima societa' abbia la proprieta' effettiva e permanente di azioni o di quote rappresentanti almeno dieci per cento del capitale effettivamente versato della prima societa'. Nel caso in cui l'Italia apporti alla sua legislazione fiscale modifiche relative alla materia di cui si tratta nel presente paragrafo, i due Stati si concerteranno. par. 5. Per l'applicazione della condizione prevista al n. 2) del par. 4 del presente articolo, concernente l'esenzione in Svezia, una societa' sara' considerata come avente la proprieta' effettiva e permanente delle azioni o delle quote di un'altra societa', se le azioni o le quote sono state, in una forma qualunque e senza interruzione, in sua proprieta' esclusiva ed incondizionata per tutta la durata dell'esercizio di quest'altra societa'. Se le azioni o quote di quest'altra societa' sono proprieta' effettiva e permanente di una terza societa' dipendente o controllata dalla prima societa', quest'ultima sara' considerata come avente egualmente la proprieta' effettiva e permanente di una quota parte delle dette azioni o quote corrispondenti proporzionalmente alla sua partecipazione effettiva e permanente al capitale della detta terza societa'. par. 6. Per l'applicazione del presente articolo l'espressione "dividendi" designa i dividendi ed altri redditi delle azioni, delle azioni di godimento, dei buoni di godimento, delle obbligazioni partecipanti ai profitti e delle altre quote sociali analoghe, nonche' delle quote sociali di societa' a responsabilita' limitata.

Convenzione - art. 9

Art. 9. Quando gli interessi ed altri redditi delle obbligazioni e di ogni altra forma di prestito, dei depositi, dei conti di deposito e di ogni altra specie di credito, provenienti dall'Italia ad un contribuente domiciliato in Svezia, sono stati assoggettati alle imposte italiane (compresa l'imposta sulle obbligazioni), la Svezia accordera', agli effetti della imposta svedese, una deduzione che compensi l'imposta corrisposta in Italia. Nel caso d'instaurazione in Svezia, dopo la firma della presente Convenzione, di una imposta ritenuta alla fonte sugli interessi, i due Stati si concerteranno.

Convenzione - art. 10

Art. 10. par. 1. Gli stipendi, i salari e le remunerazioni analoghe, nonche' le pensioni, versati da uno degli Stati o da una sua suddivisione politica a persone fisiche, come corrispettivo di servizi resi a questo Stato o alle sue suddivisioni politiche, sono esenti da imposta nel territorio dell'altro Stato a condizione che le dette persone non abbiano la cittadinanza di quest'altro Stato. par. 2. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle somme versate per servizi resi in rapporto ad una attivita' commerciale o industriale esercitata da uno degli Stati contraenti a scopo di lucro.

Convenzione - art. 11

Art. 11. par. 1. Al di fuori dei casi considerati nell'articolo 10, le remunerazioni relative ai servizi personali, comprese le remunerazioni delle libere professioni, non sono imponibili che nello Stato in cui questi servizi sono prestati. par. 2. Tuttavia, la persona fisica avente il domicilio fiscale in uno dei due Stati e' esente dall'imposta nello altro Stato per le remunerazioni relative ai servizi personali, compresi quelle delle libere professioni, prestati in quest'altro Stato nel corso di un anno solare: 1) se non ha soggiornato in questo ultimo Stato che per un periodo o per piu' periodi non eccedenti in totale i centottantatre giorni, e 2) se i servizi sono prestati per conto o in qualita' di mandatario di una persona fisica o giuridica avente il domicilio nel primo Stato, e 3) se le dette remunerazioni non hanno gravato come tali i risultati di una attivita' lucrativa, imponibili nell'altro Stato, e 4) se il mandatario non esercita una professione libera in quest'altro Stato mediante una propria organizzazione ivi situata. par. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 non sono applicabili ai benefici o alle remunerazioni dei professionisti dello spettacolo, come gli artisti del teatro, del cinema, della radio o della televisione, i musicisti e gli atleti. par. 4. Le remunerazioni dei servizi personali prestati sulle navi o sugli aeromobili non sono imponibili che nello Stato in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima o aerea. par. 5. Le remunerazioni corrisposte ad un amministratore, ad un membro del Consiglio di amministrazione o di sorveglianza o a un altro mandatario che eserciti funzioni analoghe presso una societa', avente il domicilio fiscale in uno dei due Stati, non sono imponibili che nel detto Stato.

Convenzione - art. 12

Art. 12. I professori ed i membri del corpo insegnante di uno degli Stati che ricevono una remunerazione per l'insegnamento da essi dato, nel corso di un periodo di residenza non eccedente i due anni, in una universita' o in un altro istituto d'insegnamento superiore situato nell'altro Stato, sono esenti da imposte sulla detta remunerazione in questo altro Stato.

Convenzione - art. 13

Art. 13. Gli studenti e gli apprendisti aventi il domicilio in uno dei due Stati che si trasferiscono temporaneamente nell'altro Stato allo scopo di ricevervi un insegnamento o una formazione professionale, ad orario pieno, sono esenti dall'imposta in quest'altro Stato sulle somme loro versate da persone che si trovano nel primo Stato per il loro mantenimento, la loro educazione e la loro formazione.

Convenzione - art. 14

Art. 14. Le imposte prelevate su ogni altro reddito diverso da quelli considerati negli articoli precedenti non sono applicate che nello Stato in cui il beneficiario ha il domicilio.

Convenzione - art. 15

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