LEGGE 18 marzo 1958, n. 284
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il termine del 31 dicembre 1958, previsto dalla legge 10 marzo 1955, n. 103, è prorogato al 31 dicembre
1963.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - GAVA - MEDICI - ANDREOTTI - CARLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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