LEGGE 2 aprile 1958, n. 303
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'art. 3, comma terzo, della legge 12 agosto 1957, n. 799, dal titolo "Conversione in cattedre di ruolo ordinario dei posti di ruolo speciale transitorio e collocamento nei ruoli ordinari di insegnanti inscritti nei ruoli speciali transitori" risulta così modificato: "... a) siano in possesso della idoneità o abbiano conseguito almeno 7/10 dei voti assegnati alle prove di esame, con non meno di 6/10 per ciascuna di esse, in un concorso a cattedre; b) abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova di cui al precedente comma con qualifiche non inferiori a "valente" e risultino forniti di titolo di abilitazione per esami relativo alle materie costituenti la cattedra o l'insegnamento del ruolo transitorio ordinario cui aspirano o siano in possesso di titolo abilitante per la cattedra di ruolo ordinario o l'insegnamento di ruolo transitorio ordinario cui aspirano. Sono inoltre dispensati dall'esame colloquio i professori di cui al precedente comma che provengano, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, dal ruolo ordinario".
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