LEGGE 2 aprile 1958, n. 304
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il quarto comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, è sostituito dal seguente: "Per tutti gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi l'anzianità di servizio è computata, ai fini della progressione economica dello stipendio, con effetto dal 1° dicembre 1956, dal giorno di arruolamento e comunque da data non anteriore al 17° anno di età". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 aprile 1958 GRONCHI ZOLI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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