LEGGE 2 aprile 1958, n. 305

Type Legge
Publication 1958-04-02
Ultimo aggiornamento 1958-04-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Il beneficio del termine di tre anni previsto nello art. 7, comma primo, della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, a favore degli insegnanti degli istituti di istruzione media governativi, pareggiati o legalmente riconosciuti, mutilati e invalidi di guerra, combattenti, reduci e partigiani, perseguitati politici e razziali, è esteso agli insegnanti orfani di guerra e alle vedove di guerra. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 aprile 1958 GRONCHI ZOLI - MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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